Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 11
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BUR 2 maggio 2014, n.35 - Supplemento n.1
- Testo vigente al:
- Regolamento regionale concernente: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”
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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione ed integrazione dei commi 26 e 27 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n.9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011), identifica, ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati e le operazioni eseguibili dalle strutture della Giunta regionale, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dagli enti dipendenti e delle agenzie regionali, dalle società e dagli altri enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, nel caso in cui la stessa non specifichi i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte di soggetti pubblici, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati di cui all’articolo 1 è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è effettuato quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non sia possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
Art. 3
(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, per i soggetti titolari di cui all’art. 1, di seguito elencati:
a) Allegato A (schede da A1 a A37):
1) Giunta regionale;
2) Aziende Unità Sanitarie Locali;
3) enti dipendenti ed agenzie regionali;
4) società ed altri enti privati a partecipazione regionale;
b) Allegato B (schede da B1 a B40):
1) Aziende Unità Sanitarie Locali;
2) Aziende Ospedaliere;
3) Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico;
4) Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le avvertenze per la consultazione delle schede relative a ciascun trattamento di cui agli Allegati A e B sono contenute nell’Allegato C al presente regolamento.
Art. 4
(Pubblicazione e diffusione)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021