NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n. 10 (nota A)

  • BUR 2 maggio 2014, n.35 - Supplemento n.1
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.

  • TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI 

    Art. 1
    (Oggetto, finalità e ambito di applicazione) 

    1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l’estinzione delle concessioni relative alle pertinenze idrauliche ed alle aree fluviali, alle spiagge lacuali e alle superfici e pertinenze dei laghi,  di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), n. 5) e lettera b) nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo.

    2. Il presente regolamento si applica anche per l’esercizio delle funzioni conferite, ai sensi della l.r. 53/1998 e successive modificazioni, agli enti locali in materia di concessioni, come individuate al comma 1, nel rispetto dell’autonomia organizzativa a essi riservata dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

     

    Art. 2

    (Concessioni) 

    1. Per concessione si intende il provvedimento con il quale viene costituito, in favore del richiedente, il diritto all’uso esclusivo e temporaneo, secondo quanto previsto all’articolo 4, dei beni del demanio pubblico individuati nell’articolo 1, di seguito denominati beni demaniali.

     

     Art. 3
    (Strutture competenti) 

    1. Il procedimento amministrativo concernente le concessioni di cui al presente regolamento,  è svolto dalla struttura amministrativa competente in materia di difesa del suolo,(1) di seguito denominata ufficio procedente che cura in particolare:

    a)           la ricezione delle domande;

    b)          la verifica dell'ammissibilità delle domande e della procedibilità dell’istruttoria;

    c)           la pubblicità delle domande;

    d)          il rilascio e il diniego della concessione;

    e)           la revoca e la decadenza della concessione;

    f)            la limitazione o la sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;

    g)           il cambio della titolarità della concessione;

    h)           la determinazione, riscossione ed introito del canone di concessione;

    i)             la determinazione, riscossione ed introito dell’indennizzo dovuto per l’occupazione in assenza di titolo;

    l) il controllo contabile dell’introito dei proventi derivanti dall’uso esclusivo dei beni demaniali e degli indennizzi per occupazione in assenza di titolo;

    m) ogni altra funzione connessa o collegata alle precedenti.

    2.  La Regione e le Province, ciascuna per le rispettive competenze, provvedono nella loro qualità di autorità idrauliche, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'espressione del nulla osta ai fini tecnico-idraulici disciplinato dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, ed in ordine a quanto sancito al Capo I del Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.(2)

     Art. 4
    (Destinazioni d’uso assentibili) 

    1. Salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, i beni demaniali possono essere concessi in uso esclusivo per le destinazioni d’uso consentite dalla normativa e dagli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale nonché dalle previsioni dei piani di bacino.

    2. L'ufficio procedente regionale redige un elenco dei beni demaniali individuati nell'articolo 1, disponibili per gli usi assentibili, e provvede, altresì, agli adempimenti previsti dall'articolo 211 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 24 della legge 23 aprile 2003, n. 109.(3)

    3. L'elenco dei beni di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione e viene aggiornato, con periodicità annuale.(4)

    Art. 5
    (Durata della concessione) 

                1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea.

                2. La durata della concessione è fissata in massimo diciannove anni. Entro tale limite la durata è determinata, per ogni singola concessione, in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto per lo sfruttamento dell’area assentita in concessione e in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso.

                3. La concessione è di breve durata quando il suo periodo continuativo di vigenza è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi.

      

    TITOLO II
    IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

    CAPO I
    PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

    Art. 6
    (Domanda di concessione) 

    1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all’articolo 2 è avviato, ad iniziativa di parte, mediante apposita domanda presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e redatta esclusivamente, pena sua inammissibilità, secondo il modello predisposto dall’ufficio procedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet.

    2. Possono presentare domanda di concessione per uno dei beni demaniali sia  persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che siano in possesso dei requisiti indispensabili per poter contrarre con la pubblica amministrazione e per le sole destinazioni d’uso previste dall’articolo 4.

     

    Art. 7
    (Modalità di presentazione della domanda)  

    1. La domanda, redatta  secondo il modello di cui all’articolo 6 e riprodotta inderogabilmente anche su supporto informatico nei più comuni formati di file non protetti da scrittura, è indirizzata all’ufficio procedente e contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

    a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partiva I.V.A., nonché l’eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del canone di concessione;

    b) la durata della concessione e l’oggetto della stessa mediante illustrazione della destinazione d’uso esclusiva che si ipotizza del bene demaniale, le eventuali esperienze maturate nel settore dal richiedente ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva;

    c) l’esatta individuazione del bene demaniale interessato, mediante l’indicazione del comune, località, indirizzo, confini e superficie del medesimo;

    d) i dati catastali identificativi aggiornati del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo.

    2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

    a) titoli originali, o in copia conforme, comprovanti l’appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del pagamento del canone di concessione;

    b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,n.445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo  Codice dei contratti pubblici);(5)

    c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico sulla docuentazione amministrativa ), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia);(6)

    d) l’eventuale richiesta di applicazione della riduzione o dell’esenzione del pagamento del canone di concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

    3. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, in sei copie ciascuno, i seguenti documenti riprodotti su supporto informatico nei più comuni formati di file non protetti da scrittura:

    a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell’area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all’interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;

    b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;

    c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull’area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d’uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative e strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;

    d) documentazione fotografica e/o file di videoripresa, nella quale sia raffigurato, all’attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

    e) corografia su carta tecnica regionale (CTR);

    f) planimetria georeferenziata su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell’area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d’uso ipotizzata del bene richiesto, con le previsioni dei piani di bacino e gli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale.

    4. La documentazione tecnica allegata ai sensi del comma 3 è firmata, a pena di inammissibilità, da tecnici abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell’Unione europea.

    5. La domanda di concessione di breve durata di cui all’articolo 5, comma 4, è presentata all’ufficio procedente, a pena di inammissibilità, in triplice copia ed almeno quarantacinque giorni prima della data della decorrenza indicata nella stessa, con le modalità previste dal presente articolo, ad eccezione dell’obbligo di allegare la documentazione di cui al comma 3 e fatte salve eventuali richieste di integrazione documentale dell’ufficio.

    6. Alla domanda di concessione è allegata, a pena di inammissibilità, l’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria di cui all’articolo 19.

     

    Art. 8

    (Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell’istruttoria) 

    1. Sono cause di inammissibilità della domanda di concessione:

    a) la presentazione della domanda su modulistica diversa da quella predisposta dall’ufficio procedente ai sensi dell’articolo 6, comma 1;

    b) l’omissione o l’irregolarità dei dati e della documentazione indicati nell’articolo 7, ivi compresa la presentazione di copie inferiori al numero richiesto;

    c) l’indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso o comunque già assentito in uso esclusivo ad altro soggetto;

    d) la ricezione della domanda oltre il termine indicato dall’articolo 7, comma 5 e dall’articolo 20, comma 1.

    2. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 1,  l’ufficio procedente  ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, l’ufficio procedente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria.

      

    Art. 9
    (Pubblicità delle domande) 

    1. L’ufficio procedente, verificate l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 8, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalla concessione nonché sui relativi siti web, di apposito avviso, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande concorrenti di concessione ovvero di opposizioni e osservazioni.

    2. L’avviso di cui al comma 1 contiene le informazioni concernenti:

    a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita I.V.A.;

    b) l’individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;

    c) la superficie e la destinazione dell’uso esclusivo del bene demaniale richiesto;

    d) la data di ricevimento della domanda di concessione;

    e) ogni altro elemento ritenuto utile.

    3. Le ulteriori domande nonché le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire all’ufficio procedente entro e  non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione  di cui al comma 1.

    4. Nel caso in cui pervenissero più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione della stessa ai sensi del comma 1, l’ufficio istruttore provvede alla contestuale pubblicazione delle domande concorrenti con le modalità di cui al comma 1.

    5. Le domande di concessione di breve durata di cui all’articolo 7, comma 5, data la necessità di perfezionamento dell’iter istruttorio in tempi brevi, non sono soggette a pubblicazione.

     

    Art. 10
    (Domande concorrenti, osservazioni e opposizioni) 

    1. Qualora siano pervenute più domande in relazione allo stesso bene demaniale o parte di esso, ai sensi dell’articolo 9, l’ufficio procedente, per la valutazione delle stesse e l’individuazione del soggetto concessionario, si avvale di una commissione tecnica.

    2. La commissione tecnica esprime le proprie valutazioni, adottando un metodo comparativo, attraverso la formulazione di uno specifico parere, nel quale si tiene conto, tra l’altro:

    a) della migliore compatibilità delle destinazioni d’uso proposte del bene demaniale richiesto con l’ambiente interessato;

    b) della più razionale utilizzazione del bene dal punto di vista economico;

    c) della più larga fruibilità pubblica del bene;

    d) della rilevanza sociale della destinazione d’uso che si intende prevedere per il bene;

    e) degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 7, comma 1, lettera b);

    f) della contiguità delle attività svolte su beni demaniali adiacenti.

    3. Per le domande di concessione di breve durata, qualora entro i termini specificati all’articolo 7, comma 5, siano pervenute più domande in relazione ad uno stesso bene demaniale o parte di esso, data la necessità di perfezionamento dell’iter istruttorio in tempi brevi, la commissione tecnica esprime il proprio parere nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione delle domande.

    4. L’ufficio procedente si avvale della commissione tecnica di cui al comma 1, anche per la valutazione delle osservazioni e opposizioni pervenute ai sensi dell’articolo 9.

    5. Agli enti pubblici è riconosciuto titolo preferenziale, a parità di condizioni, per la valorizzazione dei beni demaniali  per i compiti di istituto.

     

    Art. 11
    (Iter istruttorio)

    1. L’ufficio procedente, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 8, averne reso evidenza pubblica nei modi previsti all’articolo 9, espletate le eventuali procedure specificate nell’articolo 10, acquisisce, oltre al nulla-osta ai fini tecnico-idraulici dell'Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze, (7)(8) gli atti e i pareri necessari per la definizione dell’istruttoria e il rilascio della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale, anche in rapporto alla tipologia e all’ubicazione delle opere ivi esistenti e di quelle eventualmente da realizzare nonché alla destinazione d’uso che il richiedente ipotizza del bene.

    2. All’istruttoria della domanda di cui al comma 1, qualora ne ricorrano le condizioni,  si applicano le disposizioni concernenti la conferenza di servizi e del silenzio assenso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

    3. Nel caso la domanda di concessione riguardi beni demaniali ubicati all’interno di aree sottoposte a particolari vincoli, laddove la normativa vigente non preveda specifici atti di assenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, l’ufficio procedente provvede comunque a darne notizia alla competente amministrazione, per eventuali osservazioni, da rendersi nell’ambito della conferenza di cui al comma 2.

     

     Art. 12
    (Commissione tecnica) (9)

    1. Per le concessioni di competenza regionale, la commissione tecnica di cui all’articolo 10, comma 1, è composta:

    a) da un soggetto qualificato, particolarmente esperto in materia di gestione dei beni demaniali, nominato con Decreto del Presidente della Regione, anche proveniente da altra amministrazione, che la convoca e la presiede;

    b) dal direttore della struttura di vertice competente in materia di difesa del suolo o da un suo delegato, con funzioni di segretario della commissione che la convoca e la presiede in caso di assenza del Presidente;

    c) dal Direttore della struttura di vertice competente in materia di bilancio, patrimonio e demanio o da un suo delegato;

    d) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di attività produttive;

    e) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di governo del territorio;

    f) da un rappresentante della struttura di vertice  competente in materia di cultura e politiche giovanili;

    g) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di sport;

    h) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di agricoltura.

    2. I rappresentanti di cui ai punti c,d,e,f,g, sono indicatai  e deisgnati dai direttori delle strutture di vertice a cui appartengono.

    3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almento 5 componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà la decisione assunt con il voto del Presidente.

     

    CAPO II
    CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

    Art. 13
    (Rilascio della concessione)

     

    1. La concessione è rilasciata con provvedimento dell’ufficio procedente, previo pagamento del canone annuo e della cauzione determinati a norma dell'articolo 15, delle spese istruttorie di cui all’articolo 22 nonché dell’eventuale indennizzo dovuto per l’occupazione in assenza di titolo ai sensi dell’articolo 30, fino alla data di decorrenza della concessione e comprensivo degli interessi legali maturati.

    2. Qualora la domanda di concessione all’uso esclusivo del bene demaniale preveda la realizzazione di interventi che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi, la concessione e il corrispettivo del canone per tali opere, è limitato alla sola area di sedime,  fino a che non ne sia compiutamente definita la realizzazione a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e comunque entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di consegna dell’area concessa in uso esclusivo, scaduti i quali il canone deve essere ricalcolato.

    3. In presenza di manufatti che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi è fatto obbligo al concessionario di comunicare all’ufficio procedente la fine dei lavori per la realizzazione del manufatto stesso, per consentire all’amministrazione di valutare al termine della concessione, l’opportunità di incamerare il bene al demanio idrico dello Stato.

     4. La concessione di breve durata è rilasciata previo pagamento anticipato e in unica soluzione del canone determinato a norma dell'articolo 15 nonché delle spese istruttorie di cui all’articolo 22. Qualora la concessione di breve durata sia richiesta con cadenza periodica, anche ripetutamente nel corso dello stesso anno, la stessa è richiesta e rilasciata con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5 e al presente comma.

    5. Il provvedimento di concessione prevede l’obbligo per il concessionario dell’assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

    6. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Art. 14
    (Disciplinare di concessione) 

    1. Al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione, nel quale sono previsti gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario. Il disciplinare contiene, in particolare:

    a)                  i dati identificativi del concedente e del concessionario, comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;

    b)                 la località, l'estensione, i dati catastali e i confini del bene demaniale assentito in concessione;

    c)                  la destinazione dell'uso esclusivo temporaneo per il quale è rilasciata la concessione del bene demaniale;

    d)                 la descrizione dettagliata delle opere esistenti e di quelle da realizzarsi, con l’esatta indicazione della consistenza delle loro rispettive superfici di sedime;

    e)                  la durata, la decorrenza e il termine della concessione;

    f)                   i termini temporali e le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario per la realizzazione delle nuove opere;

    g)                  l'importo del canone annuo di concessione e la sua decorrenza, le modalità di aggiornamento, le scadenze e il pagamento;

    h)                  l’importo dell’ eventuale indennizzo pregresso, dovuto per l’occupazione in assenza di titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di concessione definitiva;

    i)                    le modalità e l'entità della cauzione da costituire in favore della Regione ai sensi dell’articolo 14, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di concessione;

                l) gli estremi della polizza assicurativa stipulata dal concessionario a tutela del bene demaniale per danni procurati da eventi naturali e in favore di soggetti terzi;

                m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;

                n) gli obblighi del concessionario in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;

                p) ogni altra clausola o disposizione ritenuta necessaria a garanzia della corretta attuazione di quanto riportato nell’atto di concessione.

    2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal responsabile dell'ufficio procedente e dal concessionario. La sottoscrizione del disciplinare è subordinata, oltre che al pagamento degli oneri di cui all’articolo 13, comma 1, anche alla costituzione della cauzione in favore della Regione Lazio nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici),  a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di concessione.

     

     Art. 15
    (Canone annuo di concessione e cauzione) 

    1. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione ai sensi dell’articolo 14. Per ogni anno successivo al primo e per l’intera durata della concessione il canone è versato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza annuale della stessa, nella misura aggiornata al 100% dell’indice ISTAT FOI.

    2. L’importo del canone annuo di concessione è determinato sulla base dei criteri di cui all’allegato A al presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera g). 

    3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera i), sono determinate le modalità e l'entità della cauzione, pari al triplo del primo canone,  a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione. L’amministrazione svincola il titolo a garanzia all’atto della sottoscrizione del verbale previsto nell’articolo 19, comma 2.

    4. Gli enti ed altri organismi che svolgono servizi di pubblico interesse, possono richiedere la costituzione di una cauzione complessiva, valida per tutte le concessioni rilasciate o rinnovate, dell’importo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00).

    5. In tutti quei casi in cui l’insediamento sull’area comporti lavori che possono arrecare danni al sito stesso, il concessionario deve prestare, altresì, una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del bene demaniale. Detta cauzione, da prestarsi all’atto del rilascio della concessione, è restituita, previo sopralluogo di verifica, al termine dei lavori e deve essere di importo sufficiente a coprire le spese per l’eventuale messa in pristino dello stato dei luoghi.

    6. Qualora vengano apportate  modifiche o variazioni in merito ai criteri, metodi, valori e formule di determinazione dei canoni di concessione nel corso della durata della concessione, l’ufficio procedente provvede al conseguente adeguamento per le sopravvenute disposizioni del disciplinare di concessione sottoscritto tra le parti, dandone comunicazione al concessionario per l’eventuale accettazione o recesso dalla concessione.

    6 bis.L’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel caso di debiti derivanti dal mancato pagamento dei canoni di concessione può applicare la rateizzazione degli importi dovuti come disciplinato ai sensi dell’articolo 32. (10)

    7. La Regione, gli enti dipendenti regionali e gli altri enti pubblici che esercitino il diritto di concessione per i compiti d’istituto sono esentati dal pagamento del canone annuo e dalla costituzione della garanzia di cui al presente articolo.

     

    Art. 16

    (Casi di  riduzione o esclusione del pagamento del canone) 

    1. Fatte salve eventuali normative speciali relative alla esenzione o riduzione del pagamento del canone di concessione,  l’amministrazione concedente può, con adeguata motivazione,  applicare la riduzione del pagamento del canone di concessione nei casi e secondo le modalità di seguito indicate:

    a) nel caso in cui nell’area in concessione sia prevista la realizzazione di nuovi fabbricati e/o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, per il periodo strettamente necessario alla loro realizzazione e comunque non superiore a tre anni, il canone dovuto è pari alla misura relativa all’uso del solo suolo e dei fabbricati manufatti, impianti e/o altre opere ivi esistenti. Durante tale periodo il canone è comunque aggiornato con le medesime modalità previste all’articolo 17 e sottoposto a revisione periodica in base allo stato di avanzamento dei lavori;

    b) nel caso di utilizzo delle concessioni di demanio idrico fluviale e lacuale da parte di enti pubblici o privati che impieghino il bene demaniale in via esclusiva per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, per i quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento, compreso l’esercizio di servizi di pubblica utilità, il canone dovuto è ridotto fino al 90%;

    c) nel caso in cui una porzione dell’area concessa sia sottoposta a pubblica servitù, quali fasce di libero transito degli arenili, accessi per portatori di handicap, vie di fuga, fasce di rispetto, via alzaia o sia comunque precluso il pieno esercizio della concessione a causa della presenza di scarpate arginali, fasce di naturalità, aree impraticabili e similari, indipendente dalla volontà del concessionario, il canone relativo alle porzioni non fruibili di area concessa, è ridotto fino al 70%;

    d)  in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previa acquisizione di probante certificazione attraverso perizia tecnica asseverata, documentazione fotografica e altra documentazione idonea, il canone di concessione dovuto è ridotto fino al 50%, per il solo periodo di inutilizzabilità del bene demaniale e comunque mai superiore ad un anno;  la perizia tecnica asseverata dovrà contenere i seguenti elementi:

    1) entità del danno subito;

    2) previsione temporale per il ripristino dello stato quo ante;

    3) interventi da realizzare;   

    e) nel caso di concessioni demaniali idriche lacuali e fluviali assentite ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle Federazioni sportive nazionali, il canone di concessione dovuto è ridotto fino al 50%;

    f) nel caso di utilizzo in concessione di superfici di specchi acquei fluviali e lacuali per qualsiasi tipo di preparazione tecnico-atletica, secondo un calendario predefinito, da parte di associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle Federazioni sportive nazionali, il canone di concessione annuo dovuto è pari al canone previsto dall’articolo 14 dell’allegato A;

    g)  nel caso la concessione preveda che nell’area assentita si realizzino in modo permanente e significativo, interventi di qualsiasi natura che prevedano appropriati investimenti, ferma restando la preventiva acquisizione degli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni da parte degli enti competenti preposti e che comportino l’impiego di materiali, attrezzature, impianti tecnologici e dispostivi finalizzati alla razionalizzazione dei consumi, al risparmio energetico, allo sviluppo dell’utilizzo di fonti energetiche alternative ed al contenimento dell’emissione degli agenti inquinanti nonché orientati all’eco-sostenibilità, eco-compatibilità e al basso impatto ambientale, il canone di concessione dovuto è ridotto fino al 20%. La riduzione è applicata previa presentazione di relazione tecnico-descrittiva-progettuale a firma di tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell’Unione europea, che ne attesti la effettiva esecuzione e relazioni sull’entità degli investimenti effettuati o da effettuare;

    h) nel caso di  concessioni di demanio idrico fluviale e lacuale la cui durata sia superiore ai 30 giorni ed inferiore all’anno, il canone dovuto è pari al canone annuo dell’anno di riferimento diviso per trecentosessantacinque, trecentosessantasei negli anni bisestili e moltiplicato per il numero dei giorni di durata della concessione.

    2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

    3. Qualora la concessione sia rilasciata su beni demaniali ricadenti in aree naturali protette regionali, a favore degli enti di gestione di tali aree naturali di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è escluso il pagamento del canone.

     

     Art. 17

    (Misura del canone per casi particolari non ricompresi nell’allegato A) 

    1. Per casi particolari non ricompresi nell’allegato A, l’ufficio procedente provvede a determinare il canone di concessione in modo equivalente rispetto a casi analoghi e, comunque, utilizzando criteri di estimo che tengano conto dei seguenti elementi:

    a)         tipo di utilizzo;

    b)         estensione del bene occupato;

    c)         valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell’area oggetto della concessione e della zona interessata;

    d)         eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico, entità della servitù e delle limitazioni all’uso pubblico che ne derivano;

    e)         redditività presunta del bene concesso e dell’attività svolta;

    f)          importanza e caratteri della concessione.

     

     Art. 18

    (Diniego della concessione) 

    1. Il diniego della concessione è disposto con provvedimento dell’ufficio procedente nei seguenti casi:

    a) incompatibilità della destinazione d’uso richiesta del bene demaniale con gli usi consetiti ai sensi dell'articolo 4;

     b) contrasto con il pubblico generale interesse e la natura giuridica del bene;

    c) indisponibilità del bene demaniale richiesto in concessione;

    d) ogni altra giustificata motivazione dedotta dall'ufficio procedente.

     2. Il procedimento volto al diniego della concessione è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’ accoglimento dell’ istanza di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

     

     Art. 19

    (Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali) 

    1. L'ufficio procedente, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di concessione, procede alla formale consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

    2. Alla revoca, alla decadenza, alla rinuncia e alla scadenza della concessione, se non sia nel frattempo intervenuto il rilascio di una nuova concessione nei tempi previsti dall’articolo 23, l'ufficio procedente, provvede alla formale ripresa in possesso del bene demaniale, previo ripristino dello stato dei luoghi da parte dell’uscente concessionario a proprie spese, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti e in presenza del concessionario.

    3. In presenza di manufatti che abbiano alterato in modo permanente lo stato dei luoghi e di difficile rimozione, l’amministrazione valuta l’opportunità di incamerare il bene al demanio idrico dello Stato.

      4. I beni  demaniali di cui al presente articolo possono essere temporaneamente affidati in custodia gratuita e volontaria per particolari esigenze dell’amministrazione competente in materia. L’affidamento in custodia di un bene demaniale non costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione dello stesso bene all’affidatario. La custodia temporanea di cui al presente comma non può superare i  sei mesi e può esser rinnovata una sola volta.

     

    Art. 20

    (Termini per la conclusione del procedimento) 

             1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 si conclude con provvedimento espresso.

             2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione, è di centottanta giorni, decorrente dalla pubblicazione  della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 9.

             3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso quando è necessaria la definizione di atti endoprocedimentali presupposti dalla concessione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla comunicazione dell'atto endoprocedimentale ovvero dalla scadenza del termine per la sua comunicazione, fatte salve le norme legislative o regolamentari che stabiliscono diversamente.

     Art. 21

    (Notificazione e registrazione degli atti) 

    1. I provvedimenti relativi alle concessioni sono notificati al concessionario.

    2. I provvedimenti di rilascio della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

    3. La registrazione è effettuata a cura dell’ufficio procedente. Le spese inerenti all’imposta di bollo, registrazione e conseguenti  sono a carico del concessionario.

     

    Art. 22
    (Spese di istruttoria)

     

    1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate in modo forfettario nella misura che va da un minimo di centocinquanta euro ad un massimo di quattrocentocinquanta euro.

    2. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa.

    3. Il pagamento delle spese di cui al comma 1 è dovuto comunque a prescindere dall'esito del procedimento.

    4. La Regione, gli enti dipendenti regionali nonché gli altri enti pubblici che facciano richiesta di concessione di beni demaniali per i compiti di istituto, sono esentati dal pagamento  delle spese istruttorie.

     

    CAPO III
    PROCEDIMENTI CONNESSI  ALLA CONCESSIONE 

    Art. 23
    (Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza) 

    1. Per le concessioni di beni demaniali in scadenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l’ufficio procedente, entro il centottantesimo giorno antecedente alla scadenza del titolo concessorio, pubblica un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalla concessione nonché sui rispettivi siti web, comunicando la data di scadenza della concessione e le ulteriori notizie utili sul bene concesso e sulle condizioni di utilizzo previste nella concessione, ai fini della eventuale presentazione, secondo quanto previsto dall’articolo 7, di domande di concessione ovvero di opposizioni e osservazioni, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.

    2. Qualora il concessionario del bene di cui al comma 1 presenti la domanda per ottenere una nuova concessione ai sensi del comma 1, la stessa è presentata in triplice copia, fatte salve eventuali richieste dell'ufficio istruttore in relazione a normative intervenute in materia e corredata da una perizia giurata e asseverata da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell’Unione europea, in cui risulti l’assenza di variazioni sostanziali della concessione in scadenza.

    3. Il concessionario che abbia avanzato la domanda per una nuova concessione nei termini specificati nel comma 2, mantiene l’esercizio dell’uso esclusivo del bene demaniale oggetto della concessione, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o del verbale di ripresa in possesso del bene nel caso si tratti di diverso concessionario. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta l’indennità di occupazione pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.

    4. In caso di sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse che escludano l'uso in concessione del bene demaniale, alla scadenza del titolo concessorio l’ufficio procedente provvede ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3.

     

    Art. 24
    (Subentro) 

    1. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse cessioni a soggetti terzi ad eccezione dei seguenti casi:

    a) morte del concessionario;

    b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione per il caso di servitù;

    c) qualora il titolare della concessione sia una persona giuridica, cambio di denominazione e di ragione sociale per fusione, incorporazione, trasformazione di società.

    2. La richiesta di subentro, salvo il caso di cui alla lettera a), è presentata congiuntamente dal concessionario e dal subentrante entro e non oltre sessanta giorni dall’evento che ne è causa.

    3.  La richiesta di subentro per il caso di cui alla lettera a) è presentata dagli eredi entro sei mesi dalla morte del concessionario, a pena di decadenza.

    4. La richiesta di subentro contiene l’indicazione dei dati di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) e, pena inammissibilità della stessa e l’esplicita accettazione da parte del subentrante di tutte le clausole contenute nel disciplinare di concessione.

    5. L’ufficio procedente autorizza il subentro, adottando il provvedimento di cambio di titolarità della concessione, con il quale si provvede, altresì, ad assegnare al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione, laddove dovuta. Se, per ragioni attinenti alla mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ufficio procedente denega il subentro nella concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

     

    Art. 25
    (Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione) 

    1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento dell’ufficio procedente, per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse o ogni altra motivata esigenza.

    2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

    3. Qualora non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, l’ufficio procedente provvede alla revoca del provvedimento stesso.

    4. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione, che, a domanda, è prorogata per un periodo uguale a quello della sospensione ovvero termina alla scadenza prefissata con il rimborso della quota parte del canone pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

     

    Art. 26
    (Decadenza dalla concessione) 

    1. Sono causa di decadenza dalla concessione:

    a)                  la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

    b)                 il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione;

    c)                  il mancato pagamento del canone annuo di concessione nei termini prescritti;

    d)                 il subentro non autorizzato nella titolarità della concessione;

    e)                  il comodato d’uso, la subconcessione o la sublocazione a terzi a qualsiasi titolo;

    f) il mancato esercizio, anche parziale, della concessione come stabilito nel disciplinare, salvo motivati casi.

     2. Fermo restando il caso di cui al comma 1, lettera e), non costituisce causa di decadenza il solo affidamento di lavori o servizi accessori all’attività principale oggetto di concessione, purché non comporti mutamenti nella titolarità della concessione e nelle condizioni di esercizio previste dal disciplinare di concessione, avvenga nel rispetto della normativa vigente e sia comunicato all’ufficio procedente trenta giorni prima dell’inizio delle attività affidate.

    3. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio procedente avvia il procedimento di accertamento della decadenza dalla concessione, previa comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, che si conclude con provvedimento espresso di decadenza.

    4. La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze, provvedono alle verifiche ai fini dell’accertamento dei casi di decadenza di cui al presente articolo e ne danno comunicazione all’ufficio procedente.(10)

     

    Art. 27
    (Revoca della concessione) 

    1. La concessione è revocata, con provvedimento dell’ufficio procedente, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

    2. In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla restituzione della quota parte del canone annuo di concessione pagato per il periodo corrispondente al mancato esercizio della concessione.

     

    Art. 28
    (Rinuncia alla concessione) 

    1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta e notificata all'ufficio procedente, fornendo le seguenti informazioni:

    a) i dati identificativi del titolare;

    b) gli estremi del provvedimento di concessione in essere;

    c) le indicazioni in merito al bene demaniale dato in concessione, alle opere realizzate e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

    d) le motivazioni debitamente documentate.

    2. La rinuncia non costituisce titolo per il rimborso del canone già versato per l’annualità in corso.

    3. L’ufficio procedente adotta il provvedimento di presa d’atto della rinuncia, impartendo le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

     

    Art. 29
    (Autotutela) 

                1. In presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, al fine di tutelare l’integrità dei beni demaniali assentiti in concessione, l’ufficio procedente intima, con provvedimento da notificarsi ai soggetti interessati, il ripristino della situazione di diritto o di fatto.

                2. In caso di inosservanza del  provvedimento di cui al comma 1, l’ufficio procedente provvede direttamente, per assicurare la tutela dei beni demaniali, al ripristino delle condizioni previste nell’atto di concessione, addebitando le spese conseguenti al concessionario.

     

    TITOLO III
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
     

    Art. 30

     (Utilizzatori senza titolo) 

    1. Gli utilizzatori senza titolo sono fruitori dei beni demaniali i quali, in possesso della concessione scaduta, hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 23, comma 2 ovvero della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Gli utilizzatori senza titolo sono tenuti al pagamento dell’indennità di occupazione, pari alle annualità di canone di effettiva pregressa occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino al rilascio o al diniego della concessione.

    3. L’ufficio procedente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, effettua un censimento al fine di verificare l’entità effettiva degli utilizzatori senza titolo dei beni demaniali.

    4. Nel caso in cui dal censimento di cui al comma 3 gli utilizzatori senza titolo non rientrino nella fattispecie prevista al comma 1, l'ufficio procedente attiva le procedure:

     a) per il recupero degli indennizzi dovuti per l’occupazione senza titolo, calcolati ai sensi del comma 2;

    b) per il recupero della disponibilità del bene demaniale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, per consentirne l’utilizzo ai sensi del presente regolamento.

     

     Art. 31

    (Revisioni e rettifiche) 

                1. Gli utilizzatori senza titolo di cui all’articolo 30, che abbiano fondato motivo per aver riscontrato  inesattezze e/o imprecisioni  materiali o meramente formali nella procedura di determinazione dell’indennizzo per occupazione in assenza di titolo, possono presentare all’ufficio procedente in carta semplice, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di pagamento, istanza di revisione. Le istanze non specificatamente motivate e/o non debitamente documentate sono improcedibili. In ogni caso, eventuali errori di calcolo debitamente comprovati, danno diritto all’accoglimento dell’istanza con conseguente revisione del calcolo dell’indennizzo per occupazione in assenza di titolo.

                2. La presentazione dell’istanza di revisione non sospende l’esecutività del provvedimento di pagamento, la riscossione dell’indennizzo e la relativa maturazione degli interessi moratori.

                3. Qualora l’ufficio procedente accerti la fondatezza dell’istanza, si provvede all’annullamento dell’avviso di pagamento e all’emissione di un nuovo avviso e delle eventuali note di rimborso degli importi già versati.

                4. Qualora l’ufficio procedente accerti l’infondatezza del reclamo, comunica per iscritto all’interessato la persistenza dell’obbligo al pagamento, confermando i termini originariamente fissati all’atto della prima comunicazione, in conformità al comma 2.

     

    Art. 32 (11)

     (Rateizzazionedel pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione edall’indennità per utilizzazione senza titolo)

     

    1.La rateizzazionepuò essere ammessa per il pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione di cui all’articolo 15 e per il pagamento dei debiti derivanti dall’indennità per utilizzazione senza titolodi cui all’articolo 30, previa presentazione di apposita istanza all’ufficio procedente, individuato ai sensi dell’articolo 3, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64, comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.

    2. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione”. (12)

     

    Art. 33
    (Eventi estivi sulle banchine di magra del tratto urbano del fiume Tevere) 

                1. Ferma restando la disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio e l’esercizio delle concessioni sui beni demaniali, in relazione allo svolgimento agli eventi estivi sulle banchine di magra del tratto urbano del fiume Tevere, il concessionario interessato, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, presenta all’ufficio procedente l’elenco aggiornato degli operatori commerciali ospitati all’interno della manifestazione, per le quali è stata richiesta apposita D.I.A. o S.C.I.A nonché delle aree scoperte dedicate ad eventi espositivi/promozionali, ai fini della relativa presa d’atto. 

                2. Qualora nel corso dello svolgimento della manifestazione si renda necessario sostituire uno o più degli operatori già comunicati, il concessionario inoltra preventiva comunicazione all’ufficio procedente, al fine di ricevere entro quindici giorni dal ricevimento della stessa la necessaria presa d’atto al subentro.  

     

    Art. 34

    (Modalità di pagamento) (13)

     

     Art. 35

    (Disposizioni transitorie) 

                1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza.

                2. In sede  di prima applicazione del presente regolamento, l’ufficio procedente regionale, per il calcolo degli importi dei canoni delle concessioni di propria competenza, continua ad applicare, oltre a quanto previsto dall’allegato A, le modalità di calcolo di cui alla tavola I dell’allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 462 (Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della deliberazione della Giunta Regionale n. 112/2009 e modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 40/2007).

     

     Art. 36
    (Norma di rinvio) 

    1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

      

    Art. 37
    (Abrogazione) 

    1. Sono abrogati:

    a)                  il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3;

    b)                 il regolamento regionale 31 marzo 2005, n. 4;

    c)                  il regolamento regionale 8 giugno 2007, n.6;

    d)                 il regolamento regionale 26 maggio 2010, n. 5.

                2. La deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2010, n. 462 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della tavola I dell’allegato I.

      

    Art. 38

    (Entrata in vigore) 

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

     

             Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

    Note:

    A Il regolamento regionale 30 aprile 2014 n. 10 è stato abrogato dal regolamento regionale 3 gennaio 2022 n.1, pubblicato sul BUR Lazio 11 gennaio 2022, n.5 
     

    (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett.a) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.

    (2) Comma così sostituito dall'art.1, comma 1, lett.b) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.    

    (3) Comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett.a) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29. 

    (4) Comma così modificato dall'art.2, comma 1, lett.b) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.  

    (5) Lettera così sostituita dall'art.3, comma 1, lett.a) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29. 

    (6) Lettera così sostituita dall'art.3, comma 1, lett.b) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.

    (7) Comma così modificato dall'art.4, comm1, lett. a) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.

    (8) L'inciso "da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta" è stato soppresso dall'art.4, comma 1, lett.b) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.  

    (9) Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.

    (10) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, del r.r. 22 aprile 2020, n. 12, pubblicato sul BUR Lazio 23 aprile 2020, n.51. 

    (11) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 apprile 2017 n.29.

    (11) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, del r.r. 22 aprile 2020, n. 12, pubblicato sul BUR Lazio 23 aprile 2020, n.51, precedentemente già modificato dall'art.7, comma 1, lett.a)e b) del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29.

    (12) Il r.r. 22 aprile 2020, n. 12, pubblicato sul BUR Lazio 23 aprile 2020, n.51, ha previsto all’art. 3 disposizione transitorie come segue:

    Art.3

    (Disposizioni transitorie)

    1. In fase di prima applicazione, e comunque entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al pagamento degli importi dei debiti derivanti dai canoni delle concessioni in essere, ancora dovuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica, previa apposita istanza, la rateizzazione secondo le modalità stabilite in materia di rateizzazione dei debiti extra tributari adottate con apposita deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 64, comma 10 bis della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.

     

    ( (13) Articolo soppresso dall'art.8, comma 1 del regolamento regionale 6 aprile 2017, n.9, pubblicato sul BUR Lazio 11 aprile 2017 n.29. 

                                                                              

     

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Data di aggiornamento/verifica: 26/01/2022

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