Regolamento regionale 3 luglio 2008, n.9
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BUR 7 Luglio 2008, n. 25
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni”.
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ART. 1
(Modifiche all’articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 17, comma 1, lettera b), la parola: “venticinque” è sostituita dalla seguente: “ventisei”.
ART. 2
(Modifiche all’articolo 20 del r.r.1/2002 e successive modificazioni)1. All’articolo 20, comma 1, lettera d) del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1) le parole: “Programmazione sanitaria.” sono soppresse;
b) al numero 1 bis) le parole: “ e investimenti nel” sono sostituite dalla seguente: “del”;
c) dopo il numero 1 bis) è inserito il seguente:
“1 ter) Direzione regionale “Programmazione sanitaria”.ART. 3
(Modifiche all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell’ambito del Dipartimento “Sociale”sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della direzione ”Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro” e le relative competenze sono sostituite dalle seguenti:
“Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Esercita la competenza in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione. Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali.”;b) la denominazione della direzione regionale “Risorse umane e finanziarie e investimenti nel servizio sanitario regionale” e le relative competenze sono sostituite dalle seguenti:
“Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale.
Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito formativo. Elabora le direttive per la predisposizione del budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli IRCCS e cura gli adempimenti connessi all’approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.
Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità generale e analitica nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, curandone i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.
Esercita le competenze in materia di gestione del personale dipendente del SSR ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato.”;c) dopo la direzione regionale “Risorse umane e finanziarie del servizio sanitario regionale” è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:
“ Programmazione sanitaria.
Cura l’attuazione della politica di tutela della salute e l’integrazione sociosanitaria.
Provvede alla pianificazione e all’organizzazione del sistema sanitario regionale, ivi compresa l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, nonché alla vigilanza e al controllo sul sistema stesso. Provvede, altresì, alla programmazione ed all’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e degli investimenti tecnologici.
Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza.
Procede all’attuazione dell’assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università etc).
Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati.
Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.
Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo ed il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti la farmacovigilanza.
Cura l’attività sanitaria correlata alle dipendenze ed alla salute mentale. Cura l’elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca e di formazione.
Cura il coordinamento e il raccordo tra le proprie attività e quelle delle altre direzioni regionali competenti in materia di sanità”.ART. 4
(Entrata in vigore )1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021