Regolamento regionale 3 luglio 2008, n. 10
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BUR 7 Luglio 2008, n. 25
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2001)1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “n. 292 unità,” sono sostituite dalle seguenti: “n. 300 unità,”;
b) all’alinea della lettera c) le parole: “n. 177 unità,” sono sostituite dalle seguenti: “n. 185 unità,”;
c) al numero 1) della lettera c) le parole: “n. 15 unità” sono sostituite dalle seguenti: “n. 23 unità”.Art. 2
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021