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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 3 giugno 2008, n. 8

  • BUR 14 giugno 2008, n. 22
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
  •  Art. 1
    (Sostituzione dell’articolo 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’articolo 522 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

    “Art. 522
    (Amministrazione)

    1. Ferma restando la disciplina di settore relativa a specifici beni, all’amministrazione dei beni appartenenti al demanio regionale provvede, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, la direzione regionale “Demanio, patrimonio e provveditorato”.”.

    Art. 2
    (Modifiche dell’articolo 523 del r.r. 1/2002)

    1. Il comma 1, dell’articolo 523 del r. r. 1/2002, è sostituito dal seguente:
    “1. I beni del demanio regionale possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle che ne hanno determinato la demanialità, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.”.

    2. Il comma 2 dell’articolo 523 del r. r. 1/2002 è abrogato.

    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 524 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 3 dell’articolo 524 del r. r. 1/2002  le parole : “con delibera della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con atto motivato del direttore della direzione regionale competente”.

    2. Al comma 5 dell’articolo 524 del r.r. 1/2002 le parole: “La Giunta regionale delibera la” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore della direzione regionale competente assume le iniziative per la”.

    3. Al comma 6 dell’articolo 524 del r.r. 1/2002 le parole: “La Giunta regionale può revocare l’atto di concessione in ogni momento quando, ad esclusivo giudizio della Giunta stessa,” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore della direzione regionale competente può revocare l’atto di concessione quando”.

    Art. 4
    (Modifica all’articolo 525 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 525 del r.r. 1/2002, le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con atto motivato del direttore della direzione regionale competente”.

    Art. 5
    (Modifica all’articolo 526 del r.r. 1/2002)

    1. Il comma 4 dell’articolo 526 del r. r. 1/2002 è abrogato.

    Art. 6
    (Modifica dell’articolo 527 del r.r. 1/2002)

    1. Il comma 2 dell’articolo 527 del r. r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
    “2. I beni di cui all’articolo 518, comma 1, lettera a), possono essere utilizzati anche per finalità pubbliche diverse da quelle a cui sono destinati, compatibili e non contrastanti con la natura del bene, individuate dalla Giunta regionale.”.

    Art. 7
    (Modifiche all’articolo 528 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 3 dell’articolo 528 del r.r. 1/2002 le parole: “, la cui stipula è autorizzata con delibera della Giunta regionale,” sono soppresse.

    2. Al comma 5 dell’articolo 528 del r.r. 1/2002 le parole: “La Giunta delibera” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore della direzione regionale competente dichiara”.

    3. Al comma 6 dell’articolo 528 del r.r. 1/2002 le parole: “La Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “Il direttore della direzione regionale competente”.

    Art. 8
    (Modifica all’articolo 529 del r.r. 1/2002)

    1. Il comma 1 dell’articolo 529 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
    “1. Nel caso di accertata violazione dell’utilizzazione del bene del patrimonio indisponibile, il direttore della direzione regionale competente, con proprio atto motivato, da notificare ai soggetti interessati, intima, mediante diffida, il ripristino della legittima utilizzazione, indicando i successivi adempimenti in caso di inosservanza della diffida.”.

    Art. 9
    (Modifiche all’articolo 530 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 530 del r.r. 1/2002 le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dalle stesse previste”.

    2. Al comma 4 dell’articolo 530 del r.r. 1/2002 le parole: “articolo 519” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 518”.

    3. Il comma 5 dell’articolo 530 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
    “5. Relativamente alle fasce frangivento in agro pontino, nelle more dell’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in agro pontino) e successive modifiche continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con le relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta.”.

    Art. 10
    (Modifica all’articolo 531 del r.r. 1/2002)

    1.      Il comma 2 dell’articolo 531 del r.r. 1/2002 è abrogato.

    Art. 11
    (Modifiche all’articolo 532 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 532 del r.r. 1/2002 le parole: “con decreto del direttore del dipartimento competente in materia di patrimonio, previa deliberazione d’indirizzo della Giunta” sono sostituite dalle seguenti “con atto del direttore della direzione regionale competente.”.

    2. Al comma 5 dell’articolo 532 le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della direzione regionale competente”.

    Art. 12
    (Modifiche all’articolo 534 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. Al comma 1 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002:
    a)         alla lettera a) le parole “alla assistenza abitativa” sono sostituite dalle seguenti: “ad uso abitativo”;
    b)         alla lettera b) le parole “non assistenziale e” sono soppresse.

    2. Il comma 2 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002 è abrogato.

    3. Il comma 3 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:
    “3. La Giunta regionale, con proprio atto d’indirizzo individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell’ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non risultino realizzabili le finalità di cui all’articolo 531, comma 1, e non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l’anno, in date antecedenti all’adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l’assestamento del bilancio stesso, l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.”.

    4. Al comma 4 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente”.

    5. Il comma 5 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002 è abrogato.

    6. Al comma 6 dell’articolo 534 del r.r. 1/2002, le parole: “In tale elenco” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’elenco di cui al comma 3”

    7. Al comma 7 bis dell’articolo 534 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, le parole: “del dipartimento “Istituzionale”, previo atto d’indirizzo della Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente”.

    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 537 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 537 del r.r. 1/2002 le parole: “è deliberato dalla Giunta regionale ed” sono soppresse.

    2. Al comma 4, la parola: “dipartimentale” è sostituita dalle seguenti: “del direttore della direzione regionale competente”.

    Art. 14
    (Modifica all’articolo 539 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 3 dell’articolo 539 del r.r. 1/2002 le parole: “la Giunta regionale può deliberare di” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della direzione regionale competente può”.

    Art. 15
    (
    Modifica all’articolo 540  del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 1 dell’articolo 540 del r.r. 1/2002 le parole: “la Giunta regionale può deliberare l’alienazione” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore della direzione regionale competente può disporre l’alienazione”.

    Art. 16
    (Modifiche all’articolo 542 del r.r. 1/2002)

    1. Al comma 2 dell’articolo 542 del r.r. 1/2002:
    a)         nel primo periodo, le parole: “viene autorizzata dalla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d’indirizzo della Giunta regionale”.
    b)         nel secondo periodo, le parole: “rientra nella competenza della Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “è disposta dal direttore della direzione regionale competente”.

    Art. 17
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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