NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 3 gennaio 2022 n. 1

  • BUR Lazio 11 gennaio 2022 n. 5
  • Testo vigente al:
  • Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1. La Regione, nell’ambito del riordino dei procedimenti amministrativi in materia di concessioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale  27 febbraio 2020, n.1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) adotta, con il presente regolamento attuativo dell’articolo 40 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, la disciplina dei procedimenti per il rilascio, la modifica e l’estinzione delle concessioni del demanio idrico di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 5), all’articolo 9, comma 1, lettera d) e all’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2bis), della legge regionale 53/1998 e successive modifiche,  nonché l’aggiornamento dei criteri dei canoni concessori e la revisione delle procedure di calcolo dei medesimi canoni.
    2. La disciplina dei procedimenti di cui al comma 1 è adottata nel rispetto dei principi e delle diposizioni dell’Unione europea sulla parità di trattamento, sulla non discriminazione, sulla trasparenza e sulla pubblicità tra gli operatori economici, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, nonché nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di demanio idrico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera b), ed in materia di tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.


    Art. 2
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli relativi all’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di concessioni del demanio idrico, sia attribuite che delegate, ai sensi della l.r. 53/1998 e successive modifiche, agli enti locali nel rispetto dell’autonomia organizzativa a essi riservata dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione.


    Art.3
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a)    “concessione”: il provvedimento con il quale viene costituito, in favore di un soggetto richiedente, il diritto all’uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico come definito alla lettera b);
    b)    “demanio idrico”: le pertinenze idrauliche, le aree fluviali, le spiagge lacuali, le superfici e le pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali; 
    c)    “manutenzione ordinaria”: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, ai fini di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità; 
    d)    “manutenzione straordinaria”: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;
    e)    “ufficio procedente”: la struttura amministrativa della Regione o dell’ente locale competente al rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico;
    f)    “utilizzatori senza titolo”: i soggetti già titolari di concessione che utilizzano il bene demaniale a fronte di un titolo giuridico di concessione scaduto.


    Art. 4
    (Beni del demanio idrico e destinazioni d’uso)

    1. I beni del demanio idrico, come definito all’articolo 3, salvo casi di maggiore interesse pubblico o esigenze di salvaguardia idraulico ambientale, possono essere concessi in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d’uso consentite dalla normativa vigente in materia di demanio idrico, nel rispetto della normativa urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale nonché di quanto previsto nei piani di bacino.
    2. L’ufficio procedente, in attuazione del comma 1, provvede:
    a)     alla redazione di un elenco dei beni del demanio idrico sui quali è consentito il rilascio della concessione in uso esclusivo e temporaneo per le destinazioni d’uso ai sensi del comma 1;
    b)     agli adempimenti previsti dall'articolo 211bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri) e successive modifiche.
    3. L'elenco dei beni di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale competente per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali.
    4. L’elenco dei beni redatto ai sensi del comma 2, aggiornato con periodicità annuale, dall’ufficio procedente dell’ente locale deve essere inviato all’ufficio procedente della Regione. 


    Art. 5
    (Durata della concessione)

    1. La concessione dei beni del demanio idrico può essere di breve o lunga durata come disciplinato, rispettivamente, ai commi 2 e 3.
    2. La concessione di breve durata è rilasciata:
    a)    per un massimo di trenta giorni, non rinnovabile, quando il suo periodo continuativo di vigenza è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi, secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d) ed e);
    b)    per un massimo di dodici mesi per la realizzazione di lavori di manutenzione del verde secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f); 
    c)    per un massimo di diciotto mesi per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e/o impianti esistenti, o parti di essi, di natura sia infrastrutturale che per reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g).
    3. La concessione di lunga durata è rilasciata fino a un massimo di diciannove anni, salvo quanto previsto al comma 4, ed è determinata per ogni singola concessione, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8, in relazione:
    a) all’attività da svolgere;
    b) alle finalità da perseguire;
    c) alle eventuali opere da eseguire;
    d) all’investimento previsto per lo sfruttamento del bene assentito in concessione e in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso.
    4. Per la realizzazione di opere infrastrutturali, reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari, la concessione di lunga durata può essere rilasciata fino a un massimo di trenta anni, secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).  

    CAPO II PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE


    Art. 6
    (Procedure per il rilascio della concessione)

    1. Le procedure per il rilascio della concessione sono le seguenti:
    a) con avviso pubblico a cura dell’ufficio procedente ai sensi dell’articolo 7;
    b) su istanza di parte in concorrenza ai sensi dell’articolo 8;
    c) su istanza di parte con assegnazione diretta ai sensi dell’articolo 9. 
    2. La concessione, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, è rilasciata con provvedimento dell’ufficio procedente, dopo la sottoscrizione del disciplinare e il compimento degli adempimenti di cui all’articolo 12, comma 4.


    Art. 7
    (Procedura con avviso pubblico)

    1. L’avviso pubblico, nella procedura di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), è pubblicato, sul BURL e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale nel cui territorio si trova il bene del demanio idrico, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio.
    2. L’avviso pubblico contiene, in particolare, i seguenti elementi:
    a)    l’individuazione del bene del demanio idrico;
    b)    gli utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
    c)    i criteri per la selezione delle domande;
    d)    il canone minimo posto a base della procedura di assegnazione, determinato con riferimento ai criteri di cui all’articolo 17;
    e)    l’elencazione della documentazione e degli elaborati progettuali;
    f)    lo schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
    g)    il termine per la presentazione delle domande;
    h)    le cause di inammissibilità delle domande. 
    3. Le domande devono pervenire all’ufficio procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul BURL. 
    4. Scaduto il termine di presentazione delle domande di cui al comma 3, l’ufficio procedente accertata l’ammissibilità della domanda, pubblica l’elenco delle domande ammesse sul BURL e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale territorialmente competente, nonché sul sito internet rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio.
    5. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4, i titolari di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
    6. L’ufficio procedente provvede alla valutazione delle osservazioni e delle opposizioni presentate ai sensi del comma 5 e, a conclusione della procedura di istruttoria ai sensi dell’avviso pubblico di cui al comma 2, redige un elenco delle domande ritenute ammissibili individuando il destinatario della concessione. 


    Art. 8
    (Procedura su istanza di parte in concorrenza)

    1. L’ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), verificata l’ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all’articolo 10, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione mediante pubblicazione di un avviso sul BURL e sull’Albo pretorio on line dell’ente locale nel cui territorio si trova il bene, nonché sui relativi siti istituzionali rispettivamente della Regione e degli enti locali interessati per territorio, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.
    2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:
    a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;
    b) l’individuazione del bene del demanio idrico richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
    c) la superficie e la destinazione dell’uso esclusivo del bene del demanio idrico richiesto;
    d) la durata della concessione;
    e) la data di ricevimento della domanda di concessione;
    f) il termine entro cui presentare le eventuali domande concorrenti, osservazioni ed opposizioni;
    g) ogni altro elemento utile. 
    3.L’ufficio procedente provvede alla verifica sull’ammissibilità delle eventuali ulteriori domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso ai sensi del comma 1, ed alla valutazione delle osservazioni e delle opposizioni presentate ai sensi del comma 1, adottando un metodo comparativo, nel quale si tiene conto, in particolare:
    a) della migliore compatibilità delle destinazioni d’uso proposte del bene demaniale richiesto con l’ambiente interessato;
    b) della più razionale utilizzazione del bene dal punto di vista economico;
    c) della più larga fruibilità pubblica del bene;
    d) della rilevanza sociale della destinazione d’uso che si intende prevedere per il bene;
    e) degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all’articolo 10, comma 1, lettera e);
    f) della contiguità delle attività svolte su beni demaniali adiacenti.
    4. L’ufficio procedente, a conclusione della procedura istruttoria di cui al comma 3, individua il destinatario della concessione. 
    5. L’ufficio procedente, nell’ambito della comparazione ai sensi del comma 3, riconosce, a parità di condizioni, titolo preferenziale agli enti pubblici per uso diretto finalizzato alla valorizzazione dei beni demaniali.   


    Art. 9
    (Procedura su istanza di parte per assegnazione diretta)

    1. L’ufficio procedente, nella procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), verificata l’ammissibilità della domanda, presentata secondo la modulistica di cui all’articolo 10, a conclusione dell’istruttoria, provvede al rilascio della concessione con assegnazione diretta nei seguenti casi: 
    a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità; 
    b) istanza presentata per l’uso e l’occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l’accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde; 
    c) istanza presentata per l’occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a trenta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
    d) istanza presentata per i transiti e l’occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la sua destinazione d’uso non preveda la realizzazione di opere o manufatti che comportino la mutazione permanente dello stato dei luoghi;
    e) istanza presentata per interventi di manutenzione del verde per la durata dei lavori da eseguire e comunque con una durata massima non oltre i dodici mesi;
    f) istanza presentata da soggetti pubblici o privati per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di opere infrastrutturali, reti di distribuzione, opere idrauliche, stradali, ferroviarie, reti per la distribuzione di acqua, fognature, elettricità, gas, telecomunicazioni e similari.


    Art.10
    (Modalità di presentazione della domanda su istanza di parte)


    1. La domanda di concessione, di breve e di lunga durata, su istanza di parte, ai sensi degli articoli 8 e 9, redatta secondo la modulistica predisposta dall’ufficio procedente, è trasmessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’ufficio procedente, previo pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell’articolo 22, e deve contenere i seguenti elementi: 
    a)    i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, nel caso di persona giuridica pubblica o privata, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita IVA;
    b)    la durata e l’oggetto della concessione, con l’indicazione della destinazione d’uso esclusiva del bene demaniale oggetto della concessione;
    c)    l’individuazione del bene demaniale interessato, mediante l’indicazione del comune, località, indirizzo e superficie del medesimo con i dati catastali identificativi del bene demaniale richiesto in concessione;
    d)    l’eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del canone di concessione;
    e)    le eventuali esperienze maturate dal richiedente nel settore delle destinazioni d’uso consentite ed ogni altro elemento utile per la qualificazione soggettiva ed oggettiva.
    2. Alla domanda di concessione di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti, in formato PDF:
    a)    la copia del documento di identità del richiedente persona fisica o rappresentante legale o procuratore;
    b)    la visura camerale al Registro Imprese della CCIAA per le società richiedenti;
    c)    la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;
    d)    la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136) e successive modifiche;
    e)    l’attestazione del pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell’articolo 22;
    f)    l’eventuale richiesta di applicazione della riduzione o dell’esenzione del pagamento del canone di concessione con i titoli originali, o in copia conforme, comprovanti l’appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del pagamento del canone di concessione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
    g)    la documentazione, di cui al comma 1, lettera e), relativa ad eventuali esperienze maturate dal richiedente nel settore delle destinazioni d’uso consentite.
    3. Alla domanda di concessione di lunga durata, trasmessa via PEC, in formato PDF devono, altresì, essere allegati, i seguenti documenti in formato PDF:
    a)    la relazione tecnico descrittiva dello stato attuale dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto del bene demaniale interessato ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all’interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;
    b)    la relazione tecnica descrittiva del progetto da realizzare, che specifichi le superfici e le eventuali volumetrie e la destinazione d’uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo e che specifichi per ogni singola voce, se siano compatibili con le previsioni dei piani di bacino e conformi alle normative e agli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
    c)    gli elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
    d)    la documentazione fotografica, in cui sia raffigurato lo stato attuale del bene demaniale interessato, comprensivo di elaborato grafico che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
    e)    la corografia su carta tecnica regionale (CTR);
    f)    la planimetria georeferenziata su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell’area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d’uso ipotizzata del bene richiesto, con le previsioni dei piani di bacino e gli strumenti vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale.
    4. La documentazione tecnica allegata ai sensi del comma 3 è firmata, a pena di inammissibilità, dal tecnico abilitato. 
    5. La domanda di concessione, su istanza di parte, di breve durata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, deve essere inviata all’ufficio procedente almeno trenta giorni prima della data di decorrenza indicata nella domanda di concessione, con le modalità di cui al comma 1 e 2 e fatte salve eventuali richieste di integrazione documentale dell’ufficio procedente.
    6. L’ attestazione di pagamento delle spese istruttorie, gli elementi ed i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) ed al comma 3 devono essere indicati ed allegati a pena di inammissibilità.


    Art. 11
    (Cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande su istanza di parte)

    1. La domanda di concessione è dichiarata inammissibile al verificarsi di una delle seguenti cause:
    a)    l’omissione dei dati riportati nella domanda ai sensi dell’art.10, comma 6;
    b)    l’omissione della documentazione allegata alla domanda ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
    c)    la mancata allegazione alla domanda di concessione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all’articolo 22.
    2. È causa di improcedibilità della domanda di concessione l’indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso ad altro soggetto o l’assenza del bene nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 2.
    3. L’ufficio procedente, in fase di valutazione di ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 1, può richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il relativo adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’ufficio procedente dichiara la conclusione del procedimento per inammissibilità o improcedibilità. 

    CAPO III – ITER ISTRUTTORIO


    Art. 12 
    (Istruttoria)

    1. L’ufficio procedente, accertata l’ammissibilità della domanda ed esperita l’istruttoria secondo le procedure di cui all’articolo 6 con l’individuazione del soggetto destinatario della concessione, provvede:
    a) ad acquisire il nullaosta ai fini tecnico idraulici dell'Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze;
    b) ad acquisire gli atti e i pareri necessari per la definizione dell’istruttoria e il rilascio della concessione all’uso esclusivo del bene demaniale, anche in rapporto alla tipologia e all’ubicazione delle opere ivi esistenti e di quelle eventualmente da realizzare, nonché alla destinazione d’uso oggetto della domanda.
    2. Ai fini dell’acquisizione dei pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni concernenti la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
    3. Nel caso la domanda di concessione riguardi beni demaniali ubicati all’interno di aree sottoposte a particolari vincoli e la normativa vigente non preveda specifici atti di assenso dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, l’ufficio procedente può darne notizia alla competente amministrazione, per eventuali osservazioni, da rendersi nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 2. 
    4. Il richiedente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo del procedimento per il rilascio della concessione di cui all’articolo 14, comma 1, è tenuto previamente a: 
    a)    firmare il disciplinare di concessione, i cui oneri per la registrazione del disciplinare sono a carico del richiedente;
    b)    versare la cauzione e l'importo del canone demaniale annuo anticipato ai sensi dell'articolo 17;
    c)    versare l’eventuale indennizzo dovuto per l’occupazione senza titolo ai sensi dell’articolo 28, fino alla data di decorrenza della concessione e comprensivo degli interessi legali maturati. 


    Art. 13
    (Obblighi del concessionario)

    1.    Il concessionario è obbligato a: 
    a)    corrispondere il canone annuale;
    b)    prestare la cauzione;
    c)    stipulare la polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi.
    2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo ed in particolare:
    a) assume la custodia del bene demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
    b) consente l’accesso al personale di vigilanza incaricato dall’ufficio procedente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell’area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
    c) solleva la Regione o l’ente locale competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
    d) rispetta le leggi ed i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n.523 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modifiche  ed al Regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e successive modifiche, esonerando la Regione o l’ente locale da ogni conseguenza determinata dall’inosservanza degli stessi; 
    e) non modifica la destinazione d’uso del bene demaniale in concessione;
    f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene demaniale, ivi compresi gli oneri tributari;
    g) non può cedere né in comodato d’uso, né in subconcessione, né in locazione o sublocazione a terzi il bene demaniale oggetto di concessione;
    h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.
    3. Il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione:
    a) alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata;
    b) in caso di rinuncia, revoca o decadenza. 
    4. Il concessionario:
    a)    nel caso in cui esegua opere addizionali o di miglioramento senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;
    b)    nel caso di opere addizionali o di miglioramento autorizzate dall’amministrazione si procede ai sensi del comma 5. 
    5. L’ufficio procedente può, al termine della concessione, d’ufficio o su istanza del concessionario, valutare l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione o l’ente locale competente, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.


    Art. 14
    (Rilascio del provvedimento di concessione)

    1. Ai fini del rilascio della concessione, il responsabile del procedimento, terminata la fase istruttoria, comunica ed invia al destinatario della concessione:  
    a)    lo schema di disciplinare di concessione, i cui oneri di registrazione sono a carico del destinatario della concessione;
    b)    l’importo relativo al primo anno del canone, da versare anticipatamente ai sensi dell'articolo 17; 
    c)    l’importo della cauzione di cui all’articolo 19;
    d)    l’importo dell’eventuale indennizzo, dovuto per l’utilizzazione in assenza di titolo ai sensi dell’articolo 28, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di decorrenza della concessione;
    e)    i dati utili per la stipula della polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi.
    2. Gli importi di cui al comma 1 lettere b), c) e d) devono essere versati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
    3. L’ufficio procedente, successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, provvede alla redazione e all’invio del disciplinare comprensivo delle attestazioni di pagamento di cui al comma 1 lettere b), c), d) ed e).
    4. La procedura di concessione decade entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del disciplinare:
    a) in mancanza della firma del disciplinare redatto ai sensi del comma 3;
    b) in mancanza di uno degli adempimenti di cui al comma 1. 
    5. Il disciplinare forma parte integrante e sostanziale del provvedimento di concessione e contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario e deve essere redatto ai sensi dell’articolo 15.
    6. L'occupazione e l’utilizzo del bene oggetto della concessione hanno inizio solo dopo il rilascio dell'atto di concessione e la formale consegna del bene.
    7. Il provvedimento di concessione, unitamente al disciplinare di cui al comma 3, è pubblicato sul BURL.


    Art. 15 
    (Disciplinare di concessione e contenuti)

    1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:
    a) i dati identificativi del concedente e del concessionario, comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;
    b) la località, l'estensione, i dati catastali e i confini del bene demaniale oggetto della concessione;
    c) la destinazione dell'uso esclusivo temporaneo per il quale è rilasciata la concessione del bene demaniale;
    d) la descrizione dettagliata delle opere esistenti e di quelle da realizzare, con l’esatta indicazione della consistenza delle rispettive superfici di sedime;
    e) la durata, la decorrenza e il termine di scadenza della concessione;
    f) i termini temporali e le prescrizioni cui deve attenersi il concessionario per la realizzazione delle nuove opere;
    g) l'importo del canone annuo di concessione di lunga durata o di concessione di breve durata e la sua decorrenza, le modalità di aggiornamento, le scadenze e il pagamento;
    h) l’importo dell’eventuale indennizzo pregresso, dovuto per l’occupazione in assenza di titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di concessione definitiva;
    i) le modalità e l'entità della cauzione da costituire in favore della Regione o dell’ente locale ai sensi dell’articolo 19, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di concessione;
    l)     gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi;  
    m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
    n) gli obblighi del concessionario in ordine alla comunicazione della fine dei lavori, nei casi in cui siano previste realizzazioni di opere;
    o) gli obblighi del concessionario in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;
    p) gli obblighi del concessionario in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti presenti;
    q) ogni altra clausola o disposizione ritenuta necessaria a garanzia della corretta attuazione di quanto riportato nell’atto di concessione.


    Art. 16 
    (Diniego della concessione)

    1. Il diniego della concessione nei casi di procedura su istanza di parte di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c), è disposto con provvedimento dell’ufficio procedente nei seguenti casi:
    a) incompatibilità della destinazione d’uso richiesta sul bene demaniale con gli usi consentiti ai sensi dell'articolo 4;
    b) contrasto con l’interesse pubblico generale.
    2. Il diniego della concessione è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall’articolo 10 bis della legge 7 agosto del 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

    CAPO IV - CANONI E GARANZIE 


    Art.17 
    (Canone annuo di concessione e criteri di calcolo)

    1. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.
    2. Il canone, per ogni anno successivo al primo e per l’intera durata della concessione, è versato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza annuale della concessione, nella misura aggiornata al 100% dell’indice ISTAT FOI.
    3. L’importo del canone annuo di concessione è determinato dall’ufficio procedente con le modalità e le procedure di calcolo stabilite con apposita deliberazione di Giunta regionale e sulla base dei seguenti criteri:
    a) tipo di utilizzo del bene del demanio idrico;
    b) estensione del bene del demanio idrico oggetto della concessione;
    c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, del bene demaniale oggetto della concessione e della zona interessata;
    d) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico, entità della servitù e delle limitazioni all’uso pubblico che ne derivano;
    e) redditività presunta del bene del demanio idrico oggetto di concessione e dell’attività svolta;
    f) importanza e caratteri della concessione.
    4. L’ufficio procedente, nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni in merito ai criteri, metodi, valori e formule di determinazione dei canoni di concessione nel corso della durata della concessione, provvede al conseguente adeguamento del disciplinare di concessione sottoscritto tra le parti, dandone comunicazione al concessionario per l’eventuale accettazione o recesso dalla concessione.
    5. L’ufficio procedente, nel caso in cui nell’area in concessione sia prevista la realizzazione autorizzata, ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, di nuovi fabbricati e/o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che alteri in modo permanente lo stato dei luoghi, determina il canone per il periodo strettamente necessario alla loro realizzazione, e comunque per il tempo non superiore a tre anni. A seguito della realizzazione dei nuovi fabbricati e/o manufatti, l’ufficio procedente ridetermina il canone secondo le modalità previste al comma 3.
    6. L’ufficio procedente, nel caso di mancato pagamento del canone di concessione nei termini di cui al comma 2, può, su istanza del concessionario e prima dell’avvio della procedura di decadenza di cui all’articolo 27, applicare la rateizzazione degli importi dovuti secondo le modalità indicate con apposita deliberazione di Giunta Regionale adottata ai sensi dell’articolo 64, comma 10bis, della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.
    7. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 6 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. 


    Art. 18 
    (Canoni ridotti ed esenzioni)

    1. L’ufficio procedente, fatte salve le normative speciali relative alla riduzione o esenzione dal pagamento del canone di concessione, può, con apposita motivazione, applicare la riduzione del pagamento del canone di concessione nei casi e secondo le modalità di seguito indicate:
    a)    il canone dovuto è ridotto del 80%, nel caso di utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza e di utilità sociale o per altri fini di pubblico interesse, per i quali il concessionario non ricava dai beni demaniali alcun lucro o provento;
    b)    il canone relativo alle porzioni non fruibili del bene demaniale concesso, è ridotto del 60%, nel caso in cui una porzione del bene demaniale concesso sia sottoposta a pubblica servitù, quali fasce di libero transito degli arenili, accessi per portatori di handicap, vie di fuga, fasce di rispetto, via alzaia o sia comunque precluso il pieno esercizio della concessione a causa della presenza di scarpate arginali, fasce di naturalità, aree impraticabili e similari, indipendente dalla volontà del concessionario;
    c)    il canone di concessione dovuto è ridotto del 50% per il solo periodo di inutilizzabilità del bene demaniale e comunque mai superiore ad un anno, a seguito di eventi dannosi di eccezionale gravità, che comportano una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previa acquisizione di idonea attestazione quali la documentazione fotografica ed una perizia tecnica asseverata contenente i seguenti elementi:
    1)    entità del danno subito;
    2)    previsione temporale per il ripristino dello stato quo ante;
    3)    interventi da realizzare;
    d)    il canone di concessione dovuto è ridotto del 30%, nel caso di concessioni demaniali lacuali e fluviali rilasciate:
    1)    alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) culturali e di promozione sociale; 
    2)    alle società o associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle federazioni sportive nazionali;
    e)    il canone di concessione annuo dovuto è ridotto del 50%, nel caso di utilizzo in concessione di superfici di specchi acquei fluviali e lacuali per qualsiasi tipo di preparazione tecnico atletica, secondo un calendario predefinito, da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed affiliate alle Federazioni sportive nazionali; 
    f)    il canone di concessione dovuto è ridotto del 20% nel caso in cui nella concessione si prevede la realizzazione di interventi che comportino l’impiego di materiali, attrezzature, impianti tecnologici e dispositivi finalizzati alla razionalizzazione dei consumi, al risparmio energetico, allo sviluppo dell’utilizzo di fonti energetiche alternative ed al contenimento dell’emissione degli agenti inquinanti, nonché orientati all’eco-sostenibilità, eco-compatibilità e al basso impatto ambientale, previa presentazione:
    1)    della relazione tecnico descrittiva progettuale a firma di un tecnico abilitato;
    2)    della relazione sull’entità degli investimenti per la realizzazione degli interventi.
    2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro. 
    3. Sono esentati dal pagamento del canone di cui all’articolo 17 e della cauzione di cui all’articolo 19:
    a) gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche (Norme in materia di aree naturali protette regionali), nei casi in cui la concessione sia rilasciata su beni demaniali ricadenti in aree naturali protette regionali;
    b) gli enti dipendenti regionali e gli altri enti pubblici, nei casi in cui la concessione sia rilasciata per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.


    Art. 19 
    (Cauzione)

    1. Il concessionario è tenuto a prestare una cauzione per garantire il pagamento dei canoni di cui all’articolo 17 e a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di concessione, in favore della Regione o dell’ente locale nei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici) e successive modifiche.
    2. L’entità della cauzione di cui al comma 1 è pari al triplo del canone del primo anno e l’amministrazione della Regione o dell’ente locale competente svincola la cauzione all’atto della sottoscrizione del verbale di ripresa formale del bene di cui all’articolo 20, comma 3.


    Art. 20 
    (Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali)

    1.    L'ufficio procedente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14, comma 7 procede alla formale consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dalle parti.
    2.    L'ufficio procedente:
    a)    nel caso di consegna tardiva del bene demaniale in concessione, per causa non imputabile al concessionario, scomputa il periodo di mancato utilizzo dall’importo del canone annuale;
    b)    nel caso di consegna tardiva del bene demaniale in concessione, per causa imputabile al concessionario, non scomputa il periodo di mancato utilizzo dall’importo del canone annuale;
    c)    nel caso di mancata consegna del bene demaniale in concessione, per causa imputabile al concessionario, avvia il procedimento di accertamento della decadenza dalla concessione, ai sensi dell’articolo 27.
    3.    L'ufficio procedente, in caso di revoca, decadenza, rinuncia e scadenza della concessione, provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale, previo ripristino a spese del concessionario uscente dello stato dei luoghi, redigendo apposito verbale in presenza del concessionario e sottoscritto dalle parti. 


    Art. 21 
    (Polizza assicurativa)

    1. Il concessionario è tenuto a prestare una garanzia con la sottoscrizione di una apposita polizza assicurativa: 
    a) per eventuali danni al bene demaniale e a garanzia dei terzi;
    b) per la copertura delle spese di ripristino dello stato dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione.
    2. La polizza assicurativa a garanzia di cui al comma 1 è dovuta anche dai concessionari esonerati dal pagamento del canone ai sensi dell’articolo 18. 


    Art. 22 
    (Spese istruttorie)

    1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate dall’ufficio procedente con apposito atto, in modo forfettario, da un minimo di centocinquanta euro ad un massimo di quattrocentocinquanta euro, in funzione della tipologia di concessione e del bene demaniale oggetto della domanda di concessione. 
    2. Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato all'atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa ed è dovuto, comunque, a prescindere dall'esito del procedimento.
    3. Gli enti dipendenti regionali nonché gli altri enti pubblici che fanno domanda di concessione di beni demaniali per le rispettive finalità istituzionali sono esentati dal pagamento delle spese istruttorie.


    Art. 23 
    (Notificazione e registrazione degli atti)

    1. I provvedimenti di concessione e di cambio di titolarità sono notificati al concessionario e sono soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e successive modifiche.
    2. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata a cura dell’ufficio procedente, le spese inerenti all’imposta di bollo e alla registrazione sono a carico del concessionario.

     

    CAPO V - PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE


    Art. 24
    (Subentro) 

    1. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse cessioni a soggetti terzi ad eccezione dei seguenti casi: 
    a) morte del concessionario;
    b) cessione d’azienda o trasferimento dell’attività.
    2. La richiesta di subentro è presentata:
    a) dagli eredi, entro sei mesi dalla morte del concessionario, a pena di decadenza per il caso di cui al comma 1, lettera a);
    b) dal concessionario e dal subentrante, congiuntamente, entro e non oltre novanta giorni dall’evento che ne è causa per il caso di cui al comma 1, lettera b). 
    3. La richiesta di subentro contiene l’indicazione dei dati di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) e, a pena di inammissibilità della stessa, l’esplicita accettazione da parte del subentrante di tutte le clausole contenute nel disciplinare di concessione.
    4. L’ufficio procedente, previa istruttoria ai sensi dei commi 2 e 3 nonché dell’articolo 12, comunica il nulla osta e assegna al nuovo concessionario un termine per gli adempimenti di cui all’articolo 14, al fine dell’adozione del provvedimento di cambio di titolarità della concessione.
    5. L'ufficio procedente nega il subentro nella concessione, nel caso di mancanza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'articolo 10, comma 1, lettera e) e del mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14 e dichiara la decadenza di cui all’articolo 27.


    Art. 25 
    (Rinuncia)

    1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell’atto di concessione, previa comunicazione all'ufficio procedente, contenente i seguenti elementi:
    a) dati identificativi del titolare;
    b) estremi del provvedimento di concessione in essere;
    c) indicazioni in merito al bene demaniale dato in concessione, alle opere realizzate e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
    2. La rinuncia non costituisce titolo per il rimborso del canone già versato per l’annualità in corso.
    3. L’ufficio procedente adotta il provvedimento di presa d’atto della rinuncia e provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale ai sensi dell’articolo 20, comma 2, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 13 e in particolare la corretta corresponsione del canone demaniale fino alla data di presentazione della rinuncia, impartendo le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dello stato dei luoghi.

     

    Art. 26 
    (Limitazioni e sospensioni)

    1. L’esercizio della concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento dell’ufficio procedente adottato ai sensi del comma 2.
    2. Il provvedimento di limitazione o di sospensione indica il termine della limitazione o della sospensione e gli obblighi cui attenersi. 
    3. L’ufficio procedente, al cessare degli atti o dei fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento di limitazione o sospensione, provvede alla revoca del provvedimento stesso.
    4. Il concessionario può richiedere all’ufficio procedente, al termine del periodo di limitazione o sospensione per le ragioni di cui al comma 1, la proroga della concessione per un periodo uguale a quello della limitazione o sospensione. 


    Art. 27 
    (Cause di decadenza e revoca)

    1. La decadenza dalla concessione è determinata dal verificarsi di ciascuna delle seguenti cause: 
    a) l’uso diverso dalla destinazione d'uso per cui è stata rilasciata la concessione;
    b) il mancato esercizio, anche parziale, della concessione come stabilito nel disciplinare; 
    c) il mancato pagamento di un solo canone annuo di concessione, nei termini prescritti; 
    d) il mancato subentro nella titolarità della concessione ai sensi dell’articolo 24 comma 5; 
    e) il comodato d’uso, la subconcessione o la sublocazione a terzi a qualsiasi titolo; 
    f) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alle disposizioni legislative, regolamentari e del disciplinare di concessione;
    g) la mancata consegna del bene demaniale in concessione per causa imputabile al concessionario.
    2. L'ufficio procedente, al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, avvia il procedimento di accertamento della decadenza dalla concessione, previa comunicazione al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modifiche, che si conclude con provvedimento di decadenza dal titolo concessorio.
    3. La concessione è revocata con provvedimento dell’ufficio procedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse in qualunque momento e il concessionario ha diritto alla restituzione della quota parte del canone annuo di concessione pagato per il periodo di mancato esercizio della concessione.


    Art. 28 
    (Indennizzo)

    1. Gli utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensivo degli interessi legali maturati dalla scadenza del titolo originario fino al rilascio della concessione, e nel caso di diniego o di individuazione di nuovo concessionario, fino alla data di eventuale ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dell’ufficio procedente.
    2. L’ufficio procedente, nel caso di utilizzatori senza titolo dei beni del demanio idrico che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 1, fatte salve le sanzioni penali, attiva le procedure:
    a) per il recupero dell’indennizzo, calcolato ai sensi del comma 1;
    b) per la ripresa in possesso del bene demaniale.
    3. Il pagamento dell’indennizzo di cui ai commi 1 e 2 o di qualsiasi altro importo accertato dall’ufficio procedente, è ammesso, anche mediante rateizzazione per un periodo non superiore a cinque anni, su richiesta, secondo le modalità indicate con apposita deliberazione di Giunta Regionale adottata ai sensi dell’articolo 64, comma 10bis, della legge regionale 17 febbraio 2005, n.9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) e successive modifiche.
    4. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla rateizzazione adottate ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 3 comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’avvio della procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute a titolo di indennizzo nonché la procedura per la ripresa in possesso del bene demaniale ai sensi dell’articolo 20, comma 2. 

    CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


    Art. 29
    (Disciplina transitoria per utilizzazione ed occupazione senza titolo)

    1.    In fase di prima applicazione e, comunque, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli utilizzatori e gli occupanti dei beni del demanio idrico, senza titolo concessorio alla data del 1 ottobre 2021, fatte salve le sanzioni penali, sono tenuti al pagamento di un indennizzo pari al doppio del canone di cui all’articolo 17 per ogni anno di occupazione comprensivo degli interessi legali per il periodo ricompreso tra la scadenza del titolo originario e fino al completamento della procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 7 e 8.
    2.    L’ufficio procedente, nel caso di nuovo concessionario individuato ai sensi della procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 7 e 8, determina l’indennizzo di cui al comma 1 fino alla data di eventuale ripristino dello stato dei luoghi, accertato con provvedimento del responsabile dell’ufficio procedente e provvede alla ripresa formale in possesso del bene demaniale ai sensi dell’articolo 20, comma 2.
    3.    Il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1 e 2 può essere rateizzato per un periodo non superiore a cinque anni.


    Art. 30
    (Abrogazioni)

    1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 e successive modifiche, fatto salvo l’Allegato A di cui all’articolo 15 del regolamento regionale 10/2014 e successive modifiche che resta in vigore fino alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 17, comma 3.


    Art. 31 
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    SOMMARIO
    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 
    Art. 1 Oggetto e finalità
    Art.2 Ambito di applicazione
    Art. 3 Definizioni
    Art. 4 Beni del demanio idrico e destinazioni d’uso  
    Art. 5 Durata della concessione
    CAPO II PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 
    Art. 6 Procedure per il rilascio della concessione
    Art. 7 Procedura con avviso pubblico
    Art. 8 Procedura su istanza di parte in concorrenza
    Art. 9 Procedura su istanza di parte per assegnazione diretta
    Art. 10 Modalità di presentazione della domanda su istanza di parte
    Art. 11 Cause di inammissibilità e di improcedibilità delle domande su istanza di parte
    CAPO III ITER ISTRUTTORIO
    Art. 12 Istruttoria 
    Art. 13 Obblighi del concessionario
    Art. 14 Rilascio del provvedimento di concessione 
    Art. 15 Disciplinare di concessione e contenuti 
    Art. 16 Diniego della concessione 
    CAPO IV CANONI E GARANZIE 
    Art. 17 Canone annuo di concessione e cauzione 
    Art. 18 Canoni ridotti ed esenzioni
    Art. 19 Cauzione
    Art. 20 Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali 
    Art. 21 Polizza assicurativa 
    Art. 22 Spese istruttorie 
    Art. 23 Notificazione e registrazione degli atti 
    CAPO V PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE
    Art. 24 Subentro 
    Art. 25 Rinuncia
    Art. 26 Limitazioni e sospensioni
    Art. 27 Cause di decadenza e revoca 
    Art. 28 Indennizzo 
    CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
    Art. 29 Disciplina transitoria per utilizzazione ed occupazione senza titolo
    Art. 30 Abrogazioni
    Art. 31 Entrata in vigore

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     

Data di aggiornamento/verifica: 26/01/2022

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