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Regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1

  • BUR 29 febbraio 2000, n. 6
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per l'erogazione alle persone con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49
  • Indice

    Art. 1 - Finalità e carattere delle provvidenze economiche
    Art. 2 - Tipi di provvidenze economiche
    Art. 3 - Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche
    Art. 4 - Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche
    Art. 5 - Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche
    Art. 6 - Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione
    Art. 7 - Criteri di ripartizione e trasferimento dei fondi regionali
    Art. 8 - Rendicontazione
    Art. 9 - Abrogazione

    Art. 1
    (Finalità e carattere delle provvidenze economiche)

    1. L'erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica, assistite dal Dipartimento di salute mentale, di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3), lettera e), della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, di seguito denominate provvidenze economiche, è parte integrante del programma terapeutico-riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del paziente e deve essere integrata con le attività e gli interventi svolti dai servizi sociali degli enti locali. I Comuni possono integrare con fondi propri tali provvidenze economiche.

    2. L'erogazione delle provvidenze economiche ha carattere temporaneo ed avviene per il tempo e nelle misure determinate dal programma terapeutico-riabilitativo individuale delle persone assistite dal Dipartimento di salute mentale, in funzione del processo di recupero psichico-sociale del paziente stesso.

    3. Le provvidenze economiche sono erogate, ai sensi dell’art.12, comma 2, lettera c), della legge regionale 9 settembre 1996, n.38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio- assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, da Roma capitale e dai comuni o dagli enti capofila degli ambiti territoriali di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), della citata l.r. 38/1996.”(1 )

    Art. 2
    (Tipi di provvidenze economiche)

    1. Le provvidenze economiche si distinguono in:
    a)         assegno straordinario: ha carattere di urgenza ed è finalizzato a fronteggiare situazioni eccezionali in particolare per agevolare l'avvio del processo terapeutico. Tale assegno, da corrispondere entro cinque giorni dalla proposta dell'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, è concesso solo una volta l'anno e per un periodo massimo di tre mesi; può essere erogato anche in un'unica soluzione, e non può superare l'importo di Euro 800,00 mensili;
    b)         assegno di emergenza temporanea: è concesso ed erogato con le modalità ed i tempi di cui alla lettera a), nelle more dell'assegnazione dell'assegno di cui alla lettera c), e non può superare l'importo di Euro 250,00  mensili;
    c)         assegno ordinario: fa parte del programma terapeutico ed è proposto dall'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, previa relazione socio-sanitaria nella quale siano specificate le finalità terapeutiche del sostegno economico. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo massimo di un anno, è rinnovabile e l'importo massimo mensile è di Euro 500,00;
    d)         assegno di reinserimento sociale: fa parte del programma terapeutico ed è finalizzato al reinserimento sociale o alla deistituzionalizzazione dell'assistito; è proposto dall'équipe di cui all'articolo 3, comma 1, nei casi in cui l'utente non disponga di mezzi economici e di un valido supporto familiare. L'assegno di reinserimento sociale può essere utilizzato per contribuire alle spese alloggiative, ivi comprese le rette per la permanenza  in strutture socioassistenziali per l'attività di tirocinio professionale (non superiore a due anni continuativi) e attività risocializzanti anche in previsione del reinserimento lavorativo. Tale assegno è corrisposto per un periodo massimo di un anno, ed è rinnovabile; l'importo massimo mensile dell'assegno è di Euro 800,00 (2).

    2. Possono beneficiare delle provvidenze economiche di cui al comma 1, lettere c) e d), anche le persone di cui all’articolo 1,  comma 1, residenti nel territorio regionale e ricoverate in ospedali psichiatrici giudiziari e in strutture territoriali psichiatriche alternative ubicate in altre regioni, al fine di favorirne la dimissione. Il beneficio decorre alla data di dimissione.”(3)

    3. ( 4)

    Art. 3
    (Procedure per l'erogazione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe del dipartimento di salute mentale che ha in cura il paziente, di seguito denominata équipe curante, anche a seguito di visita domiciliare, formula su domanda della persona la proposta di concessione delle provvidenze economiche con motivata relazione socio-sanitaria; in caso di temporaneo impedimento della persona, l'équipe curante, motivando l'impedimento, può sostituire la domanda con apposita dichiarazione.

    2. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'articolo 6 per la relativa autorizzazione.

    3.  Le provvidenze economiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono erogate, su proposta  dell’equipe curante di cui al comma 1, direttamente dal comune, che provvede a darne immediata comunicazione alla commissione  prevista dall’articolo 6. Le provvidenze economiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d) sono erogate dal comune, previa autorizzazione della commissione di cui all’articolo 6.”(5 )

    4. (6)

    Art. 4
    (Vigilanza - sospensione delle provvidenze economiche)

    1. L'équipe curante vigila sulla corretta utilizzazione delle provvidenze economiche, in relazione alle finalità per cui sono state concesse.

    2. La Commissione di cui all'articolo 6 può disporre la sospensione delle provvidenze economiche, su proposta dell'équipe curante, con riferimento in particolare all'andamento del programma terapeutico-riabilitativo.

    3. L'erogazione è sospesa o ridotta in caso di ricovero o inserimento, superiore a trenta giorni, in strutture pubbliche o convenzionate.

    Art. 5
    (Individuazione dei criteri per la concessione delle provvidenze economiche)

    1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concesse indipendentemente dalla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare.

    2. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) sono concesse in relazione alla valutazione della situazione economica dell'assistito e del suo nucleo familiare, secondo criteri definiti con deliberazione di Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

    Art. 6
    (Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione)

    1. Presso ogni Azienda sanitaria locale è costituita, con atto formale, la Commissione per gli interventi economici e di risocializzazione a favore degli assistiti del Dipartimento di salute mentale, di seguito denominata Commissione, con il compito di:
    a)         autorizzare le provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
    b)         prendere atto delle provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
    c)         disporre la soppressione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 2, comma 1.

    2. La Commissione è presieduta dal responsabile del Dipartimento di salute mentale, o da un suo delegato, ed è composta da un assistente sociale per ogni distretto dell'area di riferimento del dipartimento di salute mentale e da un assistente sociale dei comuni o degli enti capofila di cui all’articolo 1, comma 3, in rappresentanza dei comuni appartenenti ai rispettivi ambiti territoriali. Per Roma Capitale, partecipano gli assistenti sociali dei Municipi.”(7)

    3. La Commissione può convocare l'équipe curante, la quale può a sua volta chiedere di essere ascoltata. La Commissione può istituire gruppi di lavoro a livello distrettuale con il concorso dei Comuni come supporto alle attività della Commissione stessa.

    4. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta ed al Consiglio regionale, una relazione in ordine agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.

    Art. 7(8)
    (Criteri di ripartizione e trasferimento fondi regionali)

    1. La Regione ripartisce annualmente tra Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, in base alla popolazione residente negli ambiti territoriali di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996, le risorse disponibili nell’ambito degli stanziamenti inerenti al sistema integrato di servizi ed interventi socio assistenziali.”.

    Art. 8
    (Rendicontazione)

    1. Roma Capitale, i comuni e gli enti di cui all’articolo 1, comma 3, rendicontano alla Regione Lazio sull'utilizzazione dei fondi regionali entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione dei fondi da parte della Regione.(9)

    Art. 9
    (Abrogazione)

    1. E' abrogato il regolamento regionale 22 luglio 1991, n. 1.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

    1 Comma sostituito dall’art.1, comma 1, del  r.r. 9 novembre 2011, n.10
    2 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    3 Comma sostituito dall’art. 2, comma 2, del r.r. 9 novembre 2011, n. 10
    4 Comma abrogato dall’art.2, comma 3, del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    5 Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    6 Comma abrogato dall’art.3, comma 1, del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    7 Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    8 Comma sostituito dall’art.5, comma 1, del r.r. 9 novembre 2011, n.10
    9 Comma così modificato dall’art.6, comma 1, del r.r. 9 novembre 2011, n.10

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