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Regolamento regionale 29 Settembre 2020 n. 23

  • BUR 20 settembre 2020, n.119, Suppl. n.3
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). Disposizioni transitorie
  •  

     

    Art. 1

    (Sostituzione dell’articolo 3 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 3 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 3

    Conferenza di coordinamento

    1. Al fine di assicurare l’unitarietà complessiva dell’azione amministrativa e l’integrazione tra l’attività d’indirizzo e l’attività gestionale è istituita, ai sensi dell’articolo 10 della legge di organizzazione, la Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di seguito denominata Conferenza di coordinamento, quale strumento funzionale di raccordo tra gli organi di decisione politica e i responsabili della gestione.

    2. La conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente o, su sua delega, da un assessore ed è composta dagli assessori e dai direttori regionali. Ad essa partecipano il capo dell’ufficio di gabinetto del Presidente e il segretario generale.

    3. Il Presidente o un assessore, appositamente delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire le linee strategiche e operative di azione delle strutture amministrative affidate ai dirigenti apicali, per effettuare una verifica generale dei risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.”.

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente: “a bis) segretariato generale;”;

    b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Segreteria del Presidente è articolata nella Segreteria tecnica, coordinata da un Responsabile, che coadiuva e assiste il Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici e nell’Ufficio di scopo, denominato “Piccoli comuni e contratti di fiume”, cui è preposto un Responsabile per supportare le attività del Presidente in ordine allo sviluppo e al sostegno ai piccoli comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei contratti di fiume.”.

     

     

    Art. 3

    (Inserimento dell’articolo 5 bis al r.r. 1/2002)

     

    1. Dopo l’articolo 5 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

     

    “Art. 5 bis

    Segretariato generale

    1. Al segretariato generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a bis), sono attribuite le seguenti funzioni:

    a) assicurare il supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo;

    b) fornire assistenza alle attività della Giunta;

    c) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell’attività di relazione nazionale ed internazionale;

    d) promuovere le politiche di genere, la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità;

    e) promuovere i processi di innovazione e l’attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa;

    f) partecipare alla conferenza di coordinamento di cui all’articolo 3.

    2. Alla struttura di cui al comma 1 è preposto il segretario generale, incaricato ai sensi dell’articolo 10. Il segretario generale opera su direttiva del Presidente, a cui risponde direttamente per l’attività svolta. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il segretario generale si avvale di una segreteria operativa, posta alle sue dirette dipendenze, coordinata da un responsabile e composta da un massimo di quattro unità, individuati nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9, tra i dipendenti regionali.”.

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all’alinea le parole: “è stabilito in complessive n. 234 unità” sono sostituite dalle seguenti: “è stabilito in complessive n. 235 unità”;

    b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) massimo n. 121 unità per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), a bis), c) ,d) ed e), di cui massimo n. 15 unità per le esigenze della segreteria di cui all’art. 5, comma 3;”.

     

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica dopo le parole: “ufficio di gabinetto,” sono inserite le seguenti: “di segretario generale,”;

    b) al comma 1 dopo le parole: “gli incarichi di capo dell’Ufficio di gabinetto” sono inserite le seguenti: “, di segretario generale”;

    c) al comma 8 dopo le parole: “Il capo dell’Ufficio di gabinetto” sono inserite le seguenti: “, il segretario generale”.

     

    Art. 6

    (Modifica all’articolo 12 del r.r. 1/2002)

     

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “del capo dell’ufficio di gabinetto,” sono inserite le seguenti: “del segretario generale,”.


     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera a bis) è soppressa;

    b) alla lettera d bis) le parole: “di cui alle lettere a-bis), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere b) e c)”.

     

     

    Art. 8

    (Abrogazione dell’articolo 19 bis del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 19 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 21 del r.r. 1/2002)

     

    1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta eccezione per le direzioni di cui all’articolo 20, comma 1, numeri 1, 7, 9 e 12, il cui limite massimo è di sei unità e per la direzione di cui all’articolo 20, comma 1, numero 8, il cui limite massimo è di sette unità.”.

     

    Art. 10

    (Modifiche all’articolo 22 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 22 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti: “previo indirizzo della Giunta”;

    b) il comma 3 è abrogato. 

     

     

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 22 bis del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 22 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “ordinate all’interno delle direzioni regionali, delle aree e delle strutture direzionali dipartimentali di staff a responsabilità dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “ordinate all’interno delle direzioni regionali e delle aree”;

    b) al comma 2 bis le parole: “previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti: “previo indirizzo della Giunta”;

    c) al comma 3 le parole: “previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti: “previo indirizzo della Giunta”;

    d) il comma 4 è abrogato.

     

    Art. 12

    (Modifica all’articolo 26 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 26 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “previa direttiva del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “previo indirizzo della Giunta”.

     

     

     

    Art. 13

    (Modifica all’articolo 26 ter del r.r. 1/2002)

     

    1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è soppressa.

     

     

    Art. 14

    (Sostituzione dell’articolo 27 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 27 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 27

    Modalità di modifica e soppressione delle strutture

    1. Alla modifica e soppressione delle strutture di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e) si provvede con le procedure previste dal presente regolamento per la loro istituzione.

    2. Il provvedimento di modifica delle strutture di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c), d bis) ed e) contiene:

    a) la denominazione della struttura;

    b) l’indicazione della struttura dalla quale dipende funzionalmente;

    c) l’indicazione delle eventuali articolazioni interne e le relative denominazioni;

    d) la declaratoria delle funzioni;

    e) la scheda contenente i requisiti culturali e professionali per la direzione della struttura.”.

     

     

    Art. 15

    (Modifiche all’articolo 63 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 63 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 dopo le parole: “sono redatti”, sono inserite le seguenti: “secondo lo schema A) di cui all’allegato F al presente regolamento,”;

    b) al comma 4 dopo le parole: “Le ordinanze” sono inserite le seguenti: “sono redatte secondo lo schema B) di cui all’allegato F al presente regolamento e”;

    c) al comma 5 le parole: “dal direttore del dipartimento competente” sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della Direzione regionale competente”;

    d) al comma 6 le parole: “del direttore del dipartimento,” sono soppresse;

    e) il comma 6 bis è abrogato;

    f) al comma 7 le parole: “a dipartimenti o” sono soppresse;

    g) al comma 8 le parole: “, relativamente al decreto” sono soppresse.

     

    Art. 16

    (Modifiche all’articolo 65 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 65 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 dopo le parole: “Lo schema di deliberazione” sono inserite le seguenti: “, redatto secondo lo schema D) di cui all’allegato F al presente regolamento,”;

    b) al comma 3 le parole: “del direttore di dipartimento,” sono soppresse;

    c) al comma 4 le parole: “a dipartimenti o” sono soppresse;

    d) il comma 5 è abrogato;

    e) il comma 5 bis è sostituito dal seguente: “5 bis.  Le proposte di legge e di regolamento regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalle direzioni regionali in raccordo con l’Ufficio legislativo, che garantisce l’unitarietà e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, secondo quanto previsto nella Sezione I bis del presente Capo.”.

     

     

    Art. 17

    (Modifiche all’articolo 68 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 68 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “, il segretario generale” sono soppresse.

     

     

    Art. 18

    (Modifiche all’articolo 86 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 86 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “a cura della struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “a cura della struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive”;

    b) al comma 2 le parole: “è nominato con atto di organizzazione del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive”.

     

     

    Art. 19

    (Modifiche all’articolo 87 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 87 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “è indetta, dalla struttura del Segretario generale,” sono sostituite dalle seguenti: “è indetta dalla struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive”;

    b) al comma 2 le parole: “dalla struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura del rappresentante unico di cui al comma 1”;

    c) al comma 3 le parole: “della struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura di cui al comma 1”.

     

     

    Art. 20

    (Modifiche all’articolo 88 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 88 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “alla struttura del Segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura del rappresentante unico della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive”.

     

    Art. 21

    (Modifiche all’articolo 160 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera a) è soppressa;

    b) alla lettera b), le parole: “sono suscettibili di ricorso gerarchico” sono sostituite dalle seguenti: “non sono suscettibili di ricorso gerarchico”.

     

     

    Art. 22

    (Sostituzione dell’art. 162 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 162 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 162

    Conferimento degli incarichi dirigenziali

    1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico regolato dall’articolo 178.

    2. Gli incarichi di direzione delle strutture di cui all’articolo 17, a responsabilità dirigenziale, sono conferiti sulla base dei criteri e delle procedure definiti nell’allegato H.

    3. Gli incarichi di direttore regionale sono conferiti dalla Giunta, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 della legge di organizzazione, con proprio atto, su proposta del Presidente,  a dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo della dirigenza regionale,  in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 20, comma 5, della legge di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, ai soggetti di cui all’articolo 20, commi 7 e 9, della legge di organizzazione, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

    4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge di organizzazione, dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza regionale, tenendo in considerazione le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai compiti da svolgere, le esperienze precedenti e i risultati del sistema di misurazione delle prestazioni, con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti.

    5. Ai sensi dell’articolo 20, comma 7, della legge di organizzazione e dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modificazioni, gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure a soggetti  non appartenenti alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza regionale, entro il limite percentuale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale stabilito per le Regioni dalla normativa statale. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2, della legge di organizzazione. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti al ruolo dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

    6. Ai sensi dell’articolo 20, comma 9, della legge di organizzazione, gli incarichi di cui al presente articolo possono essere, altresì, conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dall’articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 in riferimento alla dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

    7. La durata degli incarichi dirigenziali è definita nei relativi atti di conferimento e, ai sensi dell’articolo 20, comma 6, della legge di organizzazione, non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque.

    8.  I dirigenti regionali appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico tra quelli di cui ai commi 3 e 4 sono posti a disposizione del responsabile del ruolo ai fini dello svolgimento di funzioni di staff, ispettive, di consulenza, di studio e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni vigenti in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.

    9. Gli incarichi di funzione di cui al comma 8 sono conferiti con atto di organizzazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale. Il medesimo atto specifica anche i requisiti richiesti, i compiti e le funzioni da svolgere, gli obiettivi da raggiungere e la durata dell’incarico.”.

     

     

    Art. 23

    (Modifiche all’articolo 164 del r.r. 1/2002)

     

    1. Il comma 01 dell’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 24

    (Modifiche all’articolo 166 del r.r. 1/2002)

     

    1. Il comma 01 dell’articolo 166 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

     

     

    Art. 25

    (Sostituzione dell’art. 167 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 167 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 167

    Definitività, inerzia o ritardo degli atti dei dirigenti

    1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge di organizzazione, gli atti emanati dai direttori regionali sono definitivi. Gli atti emanati dagli altri dirigenti non sono definitivi, salvo che siano stati emanati su delega del direttore regionale.

    2. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti o provvedimenti di competenza dei direttori regionali, la Giunta, ai sensi dell’articolo 23 della legge di organizzazione, esercita il controllo sostitutivo fissando un termine perentorio entro il quale il direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora, trascorso il termine, l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali impartite, che determinano pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta può nominare, previa contestazione, salvi i casi di urgenza, un commissario ad acta scelto tra gli altri direttori regionali. In tal caso si procede all’accertamento delle relative responsabilità dirigenziali secondo le disposizioni di cui all’articolo 185.

    3. Il controllo sostitutivo è esercitato con la procedura di cui al comma 2:

    a) dal direttore regionale nei confronti degli altri dirigenti;

    b) dal dirigente che ha proceduto all’attribuzione della responsabilità del procedimento, nei confronti dei responsabili dei procedimenti stessi. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, commi 9 bis e 9 ter, della l. 241/1990 e successive modificazioni, in caso di ritardo nell’adozione del provvedimento finale il potere sostitutivo è esercitato dal direttore regionale.

    4. Il potere di annullamento degli atti dei direttori regionali è esercitato dalla Giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida a provvedere entro un termine perentorio e decorso inutilmente il termine.”.

     

     

    Art. 26

    (Modifiche all’art. 170 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 170 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il ruolo è articolato in distinte sezioni in ragione delle specifiche professionalità tecniche possedute dai dirigenti.”;

    b) i commi 7 e 8 sono abrogati.

     

     

    Art. 27

    (Abrogazione dell’art. 174 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 174 del r.r. 1/2002 è abrogato.

     

     

    Art. 28

    (Modifiche all’art. 175 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 175 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “, nell’ambito delle rispettive fasce del ruolo,” sono soppresse;

    b) al comma 3 le parole: “di prima e di seconda fascia” sono soppresse;

    c) al comma 4 le parole: “per gli incarichi di direzione regionale e dipartimentale” sono sostituite dalle seguenti: “per gli incarichi di direttore regionale”;

    d) al comma 6 le parole: “di prima e seconda fascia” sono soppresse.

     

     

    Art. 29

    (Modifiche all’art. 176 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 176 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “nell’ambito di ciascuna fascia e” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di ciascuna sezione”;

    b) al comma 3 le parole: “nell’ambito di ciascuna fascia e” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito di ciascuna sezione”;

    c) il comma 5 è abrogato.

     

     

    Art. 30

    (Modifica all’art. 178 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 178 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “del Segretario generale e” sono soppresse.

     

    Art. 31

    (Modifica all’art. 189 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 bis dell’articolo 189 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “del Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “dei direttori regionali”.

     

     

    Art. 32

     (Modifica all’art. 226 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 226 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “di ciascun dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “di ciascuna direzione regionale”.

     

     

    Art. 33

    (Modifica all’art. 228 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 228 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “del dipartimento Istituzionale e territorio” sono sostituite dalle seguenti: “regionale competente in materia di personale”.

     

     

    Art. 34

    (Modifica all’art. 229 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 229 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “con determinazione del direttore di dipartimento competente in materia di personale” sono sostituite dalle seguenti: “con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale”.

     

     

    Art. 35

    (Modifiche all’art. 446 bis del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 446 bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole: “, presso il Segretariato Generale della Giunta regionale” sono soppresse;

    b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’Ufficio del Consigliere di parità si avvale di personale assegnato alla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali.”.

     

     

    Art. 36

    (Modifica all’art. 459 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 459 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “Nel caso in cui i dati o i documenti richiesti siano detenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla richiesta di riesame si pronuncia il Segretario Generale.” sono soppresse.

     

     

    Art. 37

    (Modifica all’art. 553 ter del r.r. 1/2002)

     

    1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 553 ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “al Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “all’ Assessorato regionale competente in materia di bilancio”.

     

    Art. 38

    (Modifica all’art. 553 quater del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 5 dell’articolo 553 quater del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “ovvero, nel caso di avvocato dell’Avvocatura regionale eventualmente incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni dell’Avvocato coordinatore, come valutato dal Segretario Generale della Giunta regionale e secondo i criteri di seguito elencati” sono sostituite dalle seguenti: “e valutato secondo i seguenti criteri”.

     

     

    Art. 39

    (Modifica all’allegato A del r.r. 1/2002)

     

    1. Dopo il paragrafo A dell’allegato A del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

     

    A BIS.           SEGRETARIATO GENERALE

    Assicura il supporto tecnico all’attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo e fornisce assistenza alle attività della Giunta. Assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell’attività di relazione nazionale ed internazionale. Promuove le politiche di genere, la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità. Promuove i processi di innovazione e l’attuazione delle politiche di semplificazione normativa e amministrativa. Partecipa alla conferenza di coordinamento.”.

     

    Art. 40

    (Modifiche all’allegato B del r.r. 1/2002)

     

    1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nella declaratoria delle funzioni della Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio:

    1) dopo le parole: “Svolge le attività relative al controllo della regolarità contabile degli atti.” sono inserite le seguenti: “Provvede alla sottoscrizione degli ordinativi di incasso e pagamento.”;

    2) dopo le parole: “imprese di logistica e di servizi.” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Promuove l’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità.

    Attua le politiche di genere, attraverso la predisposizione del bilancio di genere trasversale, la promozione e la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità. Promuove l’applicazione della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4.”;

    b) nella declaratoria di funzioni della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

    “Cura gli adempimenti relativi all'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi decisorie simultanee e quelli relativi allo svolgimento della conferenza interna regionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando il coordinamento e l'armonizzazione tra i procedimenti autorizzativi ricompresi nelle conferenze di servizi decisorie. Cura gli adempimenti relativi alla individuazione del rappresentante unico regionale e alla definizione della posizione unica dell'amministrazione regionale nonché gli ulteriori adempimenti nell'ambito delle conferenze regionale e permanente previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), assicurando il raccordo organizzativo tra i lavori delle conferenze regionale e permanente con le attività dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.”.

     

    Art. 41

    (Modifica all’allegato BB del r.r. 1/2002)

     

    1. Alla tabella dell’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo il paragrafo del trattamento economico del Vice capo di Gabinetto è inserito il seguente:

       

    Segretario generale

         Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento

     

     

     

    Art. 42

    (Sostituzione dell’allegato F del r.r. 1/2002)

     

    1. L’allegato F del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dall’allegato B al presente regolamento.

     

     

     

     

     

    Art. 43

    (Modifica all’allegato F ter del r.r. 1/2002)

     

    1. All’allegato F ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “nota del Segretario Generale” sono sostituite dalle seguenti: “nota del direttore della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive”.

     

     

    Art. 44

    (Sostituzione dell’allegato H del r.r. 1/2002)

     

    1. L’allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dall’allegato A al presente regolamento.

     

     

    Art. 45

    (Modifica all’allegato HH del r.r. 1/2002)

     

    1. Al punto 4.6 del paragrafo 4. dell’allegato HH del r.r. 1/2002 e successive modificazioni le parole: “al Segretario generale per i direttori,” sono soppresse.

     

     

    Art. 46

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:

    a) l’Area attuazione della normativa sui beni comuni della struttura del Segretario generale è incardinata presso la Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio ed è confermata la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;

    b) l’Area coordinamento amministrativo, semplificazione ed innovazione della struttura del Segretario generale è incardinata presso la Direzione regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi e sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;

    c) l’Area Pari opportunità della struttura del Segretario generale è incardinata presso la Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio e sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione, che deve essere integrata con l’ulteriore funzione concernente la predisposizione del bilancio di genere trasversale conferita dal presente regolamento alla Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio;

    d) l’Ufficio rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi della struttura del Segretario generale è incardinato presso l’ Area politiche di sviluppo economico del territorio e delle aree urbane e del cratere sismico della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive e sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso il suddetto  Ufficio nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione.

    2. I direttori regionali interessati procedono alla presa d’atto di quanto disposto dal comma 1 con proprio atto. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede alla novazione dei contratti dei dirigenti di cui al comma 1.

    3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell'adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e all'articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare e successive modifiche), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque dal 30 settembre 2020 il segretariato generale cessa di essere struttura amministrativo-gestionale e l’incarico dell’attuale Segretario generale prosegue all’interno della struttura di diretta collaborazione politica di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), della l.r. 6/2002 e successive modifiche e all’articolo 4, comma 1, lettera a bis) del r.r. 1/2002, come da ultimo modificato dal presente regolamento.

     

     

    Art. 47

    (Pubblicazione ed entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione, fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), che entra in vigore il 30 ottobre 2020.

     

     

        Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

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