NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 29 Settembre 2017 n. 20

  • BUR 3 Ottobre 2017, n.79
  • Testo vigente al:
  • Revisione del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”
  • Art. 1
    (Revisione regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5)

    1. Con il presente Regolamento gli articoli da 1 a 15 del vigente Regolamento regionale 4 Aprile 2012, n. 5 sono soppressi ed integralmente sostituiti dai seguenti articoli:

    “Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, in attuazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, detta norma sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale disponibile nonché sull’utilizzo temporaneo di tutti i beni immobili di proprietà regionale.

    Art. 2
    (Amministrazione diretta e condizione giuridica)

    1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale. Essi sono soggetti al regime della proprietà privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.

    Art. 3
    (Locazione, affitto, uso)

    1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione competente.
    2. La scelta dei contraenti avviene di norma mediante procedura ad evidenza pubblica, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento.
    3. Le richieste di locazione dei beni patrimoniali di cui all’art. 4, comma 1, aventi un canone inferiore a diecimila euro annui, sono pubblicate sul sito web della Regione per la durata di venti giorni, al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse alla locazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenute altre manifestazioni d’interesse, la locazione potrà essere stipulata con il richiedente iniziale al canone determinato ai sensi del successivo comma 6. Qualora pervengano altre manifestazioni d’interesse verrà espletata una procedura negoziata fra tutti coloro che hanno manifestato interesse alla locazione ponendo a base della procedura concorrenziale il canone determinato ai sensi del comma 6. Nel caso vi siano più richieste, a parità di condizioni, è riconosciuto il diritto di prelazione agli enti pubblici.
    4. Qualora alla locazione di un bene immobile sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, il relativo contratto di locazione può essere sottoscritto direttamente tra le parti.
    5. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti a canone legale, la scelta del contraente è effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
    6. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la direzione competente in base alla perizia di cui all’art. 5, tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell’uso per il quale la locazione è disposta.

    Art. 4
    (Alienazione dei beni immobili)

    1. Ai fini dell’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione ed al loro valore, in:
    a) beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale del Comune di Roma Capitale, individuata dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) nell’ambito delle metodologie e processi definiti dall’Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
    b) beni immobili ad uso abitativo non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale del Comune di Roma Capitale, come definita dalla lettera a);
    c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa;
    2. L’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 può avvenire:
    a) mediante vendita diretta secondo le procedure previste dal presente regolamento o secondo altre modalità di conferimento di diritti reali di godimento sui beni regionali individuate dalla Giunta regionale in attuazione di leggi o regolamenti regionali e statali in materia di valorizzazione del patrimonio;
    b) mediante conferimento/alienazione a fondi immobiliari pubblici o privati, anche appositamente costituiti, nel rispetto della legislazione vigente in materia, previa deliberazione della Giunta regionale. In tale caso il fondo procede alle vendite dei singoli immobili ad uso abitativo assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento e con le modalità ivi previste;
    c) aderendo al sistema di aste on line dell’Agenzia del Demanio o del Consiglio nazionale del Notariato, previa stipula di apposito accordo.
    3. I beni del patrimonio disponibile da alienare sono inseriti nel Piano di valorizzazione e alienazione, allegato al Bilancio di previsione regionale, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
    4. Nel caso di alienazione con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e c), i beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per i quali sono scaduti i termini per l’esercizio del diritto di opzione, e tutti i beni immobili liberi sono alienati mediante le procedure di cui all’articolo 10, assumendo come prezzo base della prima asta:
    a) il prezzo di stima di cui all’articolo 5, per i beni immobili liberi nonché per i beni immobili di cui al comma 1, lettere a) e c), occupati;
    b) il prezzo di stima di cui all’articolo 5, diminuito del trenta per cento, per i beni immobili di cui al comma 1, lettera b), occupati.
    5. Per le alienazioni in favore di enti pubblici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 540 del regolamento regionale 6 settembre 2012, n.1, da coordinarsi con quanto disposto dal presente regolamento.

    Art. 5
    (Prezzo di stima)

    1. Il prezzo di stima dei beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, è pari al loro più probabile valore di mercato determinato dalla direzione competente previa apposita perizia.
    2. In relazione alla natura ed alla consistenza del bene da alienare, la stima del valore a base d’asta ovvero la congruità del valore della compravendita può effettuarsi ricorrendo alle perizie di organismi tecnici di enti o agenzie pubbliche istituzionalmente competenti sull’oggetto della valutazione.

    Art. 6
    (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a)

    1. E’ riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il diritto di prelazione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le procedure e i termini di cui al comma 6, al prezzo di aggiudicazione dell’asta pubblica.
    2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:
    a) il diritto di opzione all’acquisto al prezzo a base d’asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6;
    b) il diritto di prelazione all’acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro già offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6;
    3. Ai soggetti di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00, in presenza di soggetti conviventi di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, e che non hanno esercitato il diritto di opzione o prelazione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 431/1998. Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell’avvio delle procedure di cui all’articolo 10.
    4. Ai conduttori che hanno un’età superiore a sessantacinque anni, è, altresì, riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 6;
    5. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all’importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell’avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall’ISTAT. L’età del conduttore, l’importo del canone di locazione mensile e il tasso legale si assumono alla data dell’invio dell’offerta di vendita.
    6. I conduttori, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 2 e 4 tramite una comunicazione inviata alla Regione con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 4. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.
    7. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione. La Regione, valutati i requisiti soggettivi di legittimazione per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto, nei successivi quarantacinque giorni comunica al conduttore l’offerta di vendita, spedita con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell’offerta di vendita, a pena di decadenza, il conduttore comunica l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta, tramite una comunicazione inviata con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal comma 6.

    Art. 7
    (Diritto di opzione e diritto di prelazione per l’acquisto dei beni immobili
    ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)

    1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il diritto di opzione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le modalità e i termini di cui al comma 7.
    2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo di cui al precedente comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto, è determinato sulla base del prezzo di stima di cui all’articolo 5, diminuito del trenta per cento.
    3. È altresì riconosciuto ai conduttori di cui al comma 1:
    a) il diritto di prelazione all’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, in caso di vendita degli stessi beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione;
    b) il diritto di opzione all’acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, in caso di mancata aggiudicazione ad un prezzo base d’asta inferiore a quello offerto in opzione.
    4. Ai conduttori di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00 in presenza di soggetti conviventi di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che non hanno esercitato il diritto di opzione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell’avvio delle procedure di cui all’articolo 10.
    5. Ai conduttori di cui al comma 1, che hanno un’età superiore a sessantacinque anni, è riconosciuto il diritto di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 7.
    6. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all’importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell’avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall’ISTAT. L’età del conduttore, l’importo del canone di locazione mensile e il tasso legale si assumono alla data dell’invio dell’offerta di vendita.
    7. I conduttori, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 5 tramite comunicazione inviata alla Regione con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 5. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 7.

    Art. 8
    (Diritto di prelazione e di opzione per l’acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c)

    1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di opzione per l’acquisto degli stessi beni, da esercitarsi con le modalità e i termini di cui al comma 3 al prezzo di stima di cui all’art. 5.
    2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:
    a) il diritto di prelazione all’acquisto dei beni immobili in caso di vendita degli stessi beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione;
    b) il diritto di opzione all’acquisto dei beni immobili e in caso di mancata aggiudicazione ad un prezzo base d’asta inferiore a quello offerto in opzione.
    3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, i conduttori, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, spedita con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1 e 2, tramite una comunicazione inviata alla Regione con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, con l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 7.

    Art. 9
    (Soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione,
    di cui agli articoli 6, 7 e 8)

    1. I diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono riconosciuti ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, che, al momento dell’offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori della locazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti ai predetti conduttori che, anche se morosi al momento dell’offerta di acquisto, provvedono al pagamento dei canoni e degli oneri accessori ancora dovuti entro il termine utile per l’esercizio dei diritti stessi. Ai conduttori sono equiparati i titolari di originari contratti di locazione scaduti o disdettati che sono in regola con il pagamento delle indennità di occupazione o, se morosi, provvedono al pagamento dell’indennità dovuta e degli oneri accessori entro il termine utile per l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
    2. Con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 4, e 7, comma 5, in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione e di prelazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 da parte del conduttore, lo stesso ha la facoltà di indicare tra i soggetti individuati nel comma 3, colui il quale esercita in suo luogo i predetti diritti di opzione e prelazione. A tal fine il conduttore, con la stessa comunicazione con la quale esercita i diritti di opzione e prelazione, comunica alla Regione il nominativo dei soggetti che esercitano il diritto in suo luogo e la contestuale loro accettazione.
    3. In luogo del conduttore sono soggetti legittimati all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui al comma 2, e previa indicazione dello stesso, i componenti del nucleo familiare nonché i discendenti in linea retta del conduttore, del coniuge o del convivente di fatto.
    4. In luogo del conduttore qualificato come persona giuridica sono legittimati all’esercizio dei diritti di opzione o di prelazione di cui al comma 2, i soggetti giuridici subentrati nella conduzione del bene a seguito di trasformazioni o conferimenti societari, nonché i soci e gli amministratori delle rispettive società, muniti di delega a contrarre con l’amministrazione.
    5. È concessa al conduttore la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8, anche in concorso con i soggetti legittimati di cui al comma 3.

    Art. 10
    (Procedure di alienazione)

    1. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c) è assicurata massima pubblicità all’avviso d’asta, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale e, qualora se ne ravvisi la necessità, su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.
    2. L’asta pubblica è esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta determinato ai sensi dell’articolo 5. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore a base d’asta, a mezzo di assegno circolare intestato all’Amministrazione, che costituirà anticipo del prezzo in caso di aggiudicazione. L’esito negativo della prima asta produce la possibilità di ridurre di un decimo il relativo prezzo. Qualora, anche l’esito della gara successiva risulti negativo, nella stessa seduta si può procedere all’aggiudicazione al miglior offerente che ha offerto un prezzo ribassato entro il limite massimo di un quinto del prezzo della prima asta.
    3. Le richieste di acquisto di beni immobili di cui all’articolo 4, comma 1, aventi un valore venale inferiore a centocinquantamila euro, sono pubblicate sul sito web della Regione per la durata di venti giorni al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse all’acquisto. Trascorso tale termine senza che siano pervenute altre manifestazioni d’interesse, l’alienazione potrà essere negoziata con il richiedente iniziale, ponendo la base della procedura e il prezzo di stima di cui all’articolo 5. Qualora pervengano altre manifestazioni d’interesse verrà espletata una procedura concorrenziale fra tutti coloro che hanno manifestato interesse all’acquisto ponendo a base della procedura il medesimo prezzo di stima di cui all’articolo 5.

    Art. 11
    (Acquisti, permute ed atti di liberalità)

    1. La Regione acquisisce la proprietà dei beni immobili con atti inter vivos e con atti mortis causa.
    2. La permuta di beni patrimoniali di proprietà regionali con quelli di proprietà di altri soggetti, è disposta dal direttore della direzione competente previa deliberazione della Giunta regionale. L'accettazione di donazioni, eredità o legati, nonché di beni provenienti da atti di liberalità è disposta dal direttore della direzione competente, sulla base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni.
    3. L'acquisto di beni immobili è autorizzato dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
    4. La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, permuta ed accettazione di donazioni, eredità, legati o atti di liberalità, è effettuata in base alla perizia di stima di cui all’articolo 5.
    5. Nel caso di permute di beni patrimoniali di proprietà regionale con beni patrimoniali di proprietà di aziende e/o agenzie regionali o di società partecipate in misura maggioritaria dalla Regione, non sono previste compensazioni del prezzo se la differenza di valore dei beni oggetto di permuta non supera il quinto del minor prezzo.

    Art. 12
    (Locazioni passive)

    1. L’amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione può stipulare contratti di locazione passiva.
    2. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.

    Art. 13
    (Utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà regionale)

    1. I beni appartenenti al patrimonio regionale, o parti di essi, possono essere destinati allo svolgimento di attività temporanee e transitorie, purché risultino compatibili con le caratteristiche del bene e tali da non pregiudicare altre forme di valorizzazione previste dal presente regolamento e da deliberazioni di indirizzo adottate dalla Giunta Regionale.
    2. I soggetti interessati all’utilizzo in via temporanea e transitoria di un bene appartenente al patrimonio regionale presentano alla direzione competente apposita istanza, almeno trenta giorni prima del previsto utilizzo.
    3. L’utilizzo temporaneo di beni appartenenti al patrimonio regionale non potrà eccedere la durata di sei mesi continuativi. Si considerano continuativo l’utilizzo che si sussegue con intervalli non superiori a dieci giorni. Il provvedimento che dispone l’uso temporaneo di un bene immobile è rinnovabile per un periodo di ulteriori sei mesi, previa motivata richiesta da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della sua naturale scadenza.
    4. Resta salva la facoltà di richiedere sul bene in uso temporaneo la stipula di un contratto di concessione e/o di locazione, con le modalità previste dagli appositi regolamenti regionali.
    5. L’istanza di utilizzo temporaneo di un bene patrimoniale regionale, pena l’inammissibilità, dovrà contenere la descrizione delle attività che si intendono effettuare, le modalità di svolgimento ed i soggetti coinvolti o da coinvolgere nell’iniziativa. Nel caso pervengano due o più istanze sullo stesso bene e per lo stesso periodo, qualora non sia possibile comporre le diverse esigenze, è data preferenza alle istanze pervenute dai soggetti pubblici e, in subordine, all’ordine cronologico di presentazione di tutta la documentazione utile all’adozione del provvedimento di cui al successivo comma 7.
    6. Per lo svolgimento di attività aventi caratteristiche di pubblico spettacolo ai sensi delle normative vigenti, è richiesta la stipula, a favore dell’Amministrazione, di una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni a persone o cose avente un importo adeguato all’uso previsto.
    7. Il provvedimento che dispone l’uso temporaneo di un bene immobile è rilasciato dalla direzione competente.
    8. L’utilizzo temporaneo di beni regionali è a titolo oneroso. Il pagamento è disposto anticipatamente in un’unica rata prima dell’adozione del provvedimento di cui al comma 7. I soggetti pubblici, in luogo del pagamento anticipato, possono produrre l’atto esecutivo che impegna la spesa in favore dell’Amministrazione regionale.
    9. Il canone di utilizzazione temporanea è determinato dalla direzione competente sul bene, con riferimento alla superficie commerciale vendibile effettivamente occupata e opportunamente omogeneizzata delle pertinenze accessorie e degli spazi scoperti ovvero dei terreni liberi anche non di diretta pertinenza di fabbricati. L’importo complessivo del canone di utilizzazione temporanea è calcolato mediante interpolazione lineare fra i seguenti fattori ponderali:
    a) l’importo annuo (360 giorni) delle locazioni di attività commerciali, desunte dall’osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate per la zona omogenea di riferimento;
    b) l’importo minimo unitario (un giorno) pari al cinque percento dell’importo di cui al punto a).
    Se la durata dell’utilizzazione è inferiore o uguale a cinque giorni, il canone giornaliero è pari a un quinto del valore complessivo al quinto giorno, se fra questi vi è compreso un giorno festivo, oppure a un terzo del valore complessivo al quinto giorno, se fra questi non vi è compreso un giorno festivo. Per durate maggiori a cinque giorni, l’importo complessivo del canone cresce in misura lineare rispetto ai fattori di interpolazione di cui alle lettere a) e b). Se l’utilizzazione temporanea è disposta in favore di enti pubblici il canone determinato ai sensi del presente comma è ridotto del cinquanta percento.
    10. L’utilizzo temporaneo dei beni appartenenti al demanio storico artistico regionale ed il relativo canone sono disposti dalla direzione competente in materia e dai soggetti da questa incaricati in coerenza con i programmi di valorizzazione promossi dalla Giunta regionale.”


    Art. 2
    (Abrogazione del regolamento regionale 3 marzo 2014, n. 4)

    1. Il regolamento regionale 3 marzo 2014, n. 4, è abrogato.


    Art. 3
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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