Regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 4 .
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BUR 20 ottobre 1978, n. 29.
- Testo vigente al:
- Regolamento per il funzionamento della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
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Per il nuovo regolamento per il funzionamento della consulta vedi dapprima il regolamento regionale 3 gennaio 1986, n. 1 e successivamente la Deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 1989, n. 5107.
Art. 1
La consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è validamente riunita quando siano presenti almeno un terzo dei componenti.
Essa si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria.
Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei componenti la consulta.
Art. 2
All'interno della consulta possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame dei problemi sui quali la consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione è tenuta ad esprimere pareri e formulare proposte. I gruppi di lavoro hanno solo funzione preparatoria.
La composizione dei gruppi di lavoro verrà deliberata, ogni volta che ne sorga l'esigenza, dalla consulta stessa.
Art. 3
La consulta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 della legge istitutiva, attraverso strumenti idonei da stabilire di volta in volta, provvede alle scelte delle priorità relative allo studio ed all'indagine sulla problematica del fenomeno migratorio ed alle normative conseguenti. Invia le risultanze di tale impegno al Parlamento, agli organi del Consiglio regionale, enti locali e subregionali, nonché al comitato interministeriale per l'emigrazione, agli organi politici, sindacali ed associazioni regionali interessate, all'ufficio regionale del lavoro, al consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 4
Le provvidenze a favore degli immigrati interni di cui all'art. 6 della legge saranno previste e decise alla luce di una indagine approfondita tendente ad indicare soluzioni oculate ed idonee.
Art. 5
Ai componenti che parteciperanno alle sedute della consulta o a qualsiasi riunione dalla stessa debitamente autorizzata, viene corrisposto un gettone di presenza a norma della legge 9 giugno 1975, n. 60.
Tale gettone non compete al presidente della consulta ed ai membri designati dal Consiglio regionale e dagli assessorati regionali.
Il rimborso delle spese per i membri estranei alla amministrazione regionale viene commisurato al trattamento di missione previsto per i funzionari dell'amministrazione regionale o secondo la qualifica che ciascuno riveste nell'amministrazione di provenienza.
Qualora un membro non sia alle dirette dipendenze di pubblica amministrazione gli viene riconosciuta la qualifica di funzionario e liquidato di conseguenza.
Art. 6
Al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili alla formulazione di proposte di cui all'art. 4 della citata legge regionale n. 68 del 1975, la Giunta regionale può autorizzare delegazioni di componenti della consulta, dietro proposta di quest'ultima, a partecipare a riunioni, convegni ed incontri attinenti a problemi dell'emigrazione, nonché ad effettuare viaggi di studio in località italiane ed estere ove esistono concentrazioni di emigrati laziali, sentito il Ministero degli esteri e gli altri ministeri ed uffici interessati, per quanto attiene alle attività di loro competenza e con le regioni di provenienza degli emigrati.
Le spese per la causale di cui sopra, debitamente documentate, sono a totale carico della Regione che vi farà fronte attraverso i normali stanziamenti previsti dal bilancio regionale. Il rimborso delle spese per i viaggi verrà determinato dalla consulta e liquidato con apposita delibera della Giunta regionale.
Il testo non ha valore legale; rimane, comunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021