Regolamento regionale 29 luglio 2026, n. 11
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BUR Lazio 30 luglio 2026 n. 61
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Regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche.
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Art. 1
(Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, disciplina le modalità operative relative all’obbligo di esposizione e comunicazione al pubblico delle informazioni connesse all’esercizio delle attività sanitarie, nonché, ove previsto, del Quick Response Code, di seguito QR Code, rilasciato dall’Amministrazione regionale.
2. Il presente regolamento persegue finalità di trasparenza, di tutela della salute dei cittadini e di corretta informazione dell’utenza, assicurando la tracciabilità, l’accessibilità e la veridicità delle informazioni rese al pubblico dai soggetti tenuti ai previsti obblighi informativi.
Art. 2
(Soggetti obbligati)1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) alle strutture sanitarie private autorizzate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) della l. r. 4/2003, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni di chirurgia ambulatoriale;
b) alle strutture sanitarie private autorizzate e accreditate, ai sensi dell’articolo 14, della l. r. 4/2003, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese le prestazioni di chirurgia ambulatoriale;
c) agli studi medici e odontoiatrici autorizzati, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l. r. 4/2003;
d) ai professionisti che svolgono attività non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis, della l. r. 4/2003.
Art. 3
(Obbligo di esposizione informativa e QR Code)1. I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a esporre all’interno dei locali, in posizione visibile e facilmente accessibile all’utenza, un’informativa contenente:
a) copia conforme all’originale dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione oppure di autorizzazione e accreditamento delle branche di specialistica ambulatoriale, notificati dalla competente struttura regionale;
b) elenco delle branche di specialistica ambulatoriale autorizzate ovvero autorizzate e accreditate, con l’indicazione, ove previsto, esclusivamente per le strutture elencate nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dell’eventuale autorizzazione come presidio di chirurgia ambulatoriale;
c) elenco nominativo, in costante aggiornamento, dei medici ambulatoriali operanti presso la struttura sanitaria o lo studio medico o odontoiatrico, con l’indicazione della specifica branca, dei titoli professionali, del numero di iscrizione all’albo e della specializzazione, ove richiesta;
d) il QR Code rilasciato dall’amministrazione regionale che consente la consultazione delle branche autorizzate ovvero autorizzate e accreditate, dello stato di validazione delle relative informazioni e dei riferimenti ai provvedimenti amministrativi associati.
2. I professionisti previsti nell’articolo 2, comma 1, lettera d), sono tenuti a esporre al pubblico solo la comunicazione di inizio attività, prevista nell’articolo 4, comma 2 bis, della l. r. 4/2003.
3. I soggetti obbligati all’esposizione dell’informativa, in caso di variazioni, anche relative al titolare, alla sede o alle attività svolte, aggiornano tempestivamente i dati e le informazioni in essa contenuti, assicurando la corrispondenza tra le informazioni esposte al pubblico, i titoli autorizzativi oppure di autorizzazione e accreditamento posseduti e le informazioni associate al QR Code.
4. Le modalità di esposizione dell’informativa, le caratteristiche tecniche dei supporti da utilizzare, la collocazione del QR Code e le modalità di consultazione da parte dell’utenza sono definite nell’allegato A.
Art. 4
(Rilascio e aggiornamento del QR Code)1. Il QR Code è rilasciato, a seguito dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione oppure di autorizzazione e accreditamento, dalla Direzione regionale competente in materia di salute, esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica.
2. In caso di modifica dei titoli autorizzativi o di accreditamento, nonché di variazione delle informazioni associate al QR Code già rilasciato, la Direzione regionale competente in materia di salute procede ai necessari aggiornamenti mediante la piattaforma informatica, notificando l’esito delle modifiche al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
Art. 5
(Decorrenza degli obblighi)1. I soggetti previsti nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) adempiono agli obblighi informativi previsti nell’articolo 3, entro trenta giorni dal rilascio del QR Code.
2. I professionisti individuati nell’articolo 2, comma 1, lettera d), adempiono all’obbligo previsto nell’articolo 3, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, entro trenta giorni dalla trasmissione della comunicazione di inizio attività.
Art. 6
(Vigilanza e controlli)1. Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio svolgono le attività di vigilanza e controllo sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, anche nel corso delle ordinarie attività di vigilanza previste negli articoli 11 e 16, della l. r. 4/2003.
2. Restano ferme le competenze della Direzione regionale competente in materia di salute in ordine alla verifica e alla validazione delle informazioni dichiarate ai fini del rilascio e dell’aggiornamento del QR Code.
Art. 7
(Sanzioni)1. La mancata esposizione dell’informativa prevista nell’articolo 3 o la mancata esposizione del QR Code prevista nell’articolo 4, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista nell’articolo 12, comma 2 bis, della l. r. 4/2003.
2. La mancata esposizione della comunicazione di inizio attività, entro i termini previsti nell’articolo 5, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista nell’articolo 12, comma 2 ter, della l. r. 4/2003.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere, la Direzione regionale competente in materia di salute avvia il relativo procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste nella normativa vigente, ivi compresa, l’interdizione dall’esercizio dell’attività sanitaria interessata, ferme restando la decadenza dai benefici e la responsabilità penale, come previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)” e successive modifiche.
Art. 8
(Comunicazioni con gli uffici regionali)1. Tutte le comunicazioni, segnalazioni e richieste aventi a oggetto la materia disciplinata dal presente regolamento, comprese quelle relative al rilascio, alla gestione, alla validazione e all’aggiornamento del QR Code, sono effettuate, a pena di inammissibilità, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica prevista nell’articolo 4, comma 1, oppure tramite l’apposito modulo informatico accessibile dalla pagina istituzionale dedicata.
Art. 9
(Norme transitorie)1. In fase di prima applicazione, per i soggetti già autorizzati o accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il QR Code è rilasciato dalla Direzione regionale competente in materia di salute, su istanza del legale rappresentante.
2. L’istanza di rilascio del QR Code è presentata, da parte dei soggetti obbligati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è corredata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, con attestazione della veridicità delle informazioni inserite e del possesso dei titoli autorizzativi o di accreditamento indicati.
3. A seguito della presentazione dell’istanza, il sistema informatico rilascia un QR Code provvisorio, con evidenza delle branche dichiarate e dell’eventuale autorizzazione come presidio di chirurgia ambulatoriale.
4. La Direzione regionale competente in materia di salute, verifica le informazioni dichiarate e, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, in caso di esito positivo dei controlli, valida tali informazioni sul sistema QR Code, rendendolo definitivo, oppure, in caso di esito negativo delle verifiche, comunica il preavviso di rigetto dell’istanza, avviando, se necessario, le attività di vigilanza previste negli articoli 11 e 16 della l. r. 4/2003.
5. L’esito delle verifiche è comunicato al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata.
Art. 10
(Disposizioni finali)1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni della l. r. 4/2003 nonché la normativa statale e regionale vigente in materia.
Art. 11
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 04/08/2026