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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 29 gennaio 1974, n. 2

  • BUR 20 febbraio 1974, n. 5, s.o. (senza numero)
  • Testo vigente al:
  • Modalità di erogazione dei contributi agli Enti ospedalieri per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie
  • Art. 1

    L'erogazione dei contributi agli Enti ospedalieri per gli acquisti delle attrezzature tecnico-sanitarie viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del piano di ripartizione dei contributi stessi deliberato dal Consiglio regionale e con le modalità del presente regolamento.

    Art. 2

    Per ottenere l'erogazione dei contributi predetti, gli Enti ospedalieri sono tenuti a produrre la seguente documentazione:
    1) istanza del legale rappresentante dell'Ente, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, intesa ad ottenere l'erogazione del contributo;
    2) atto deliberativo, debitamente approvato dall'organo di controllo, concernente gli atti di acquisto;
    3) copia delle fatture non quietanzate con allegati i contratti di fornitura registrati e gli ordinativi di acquisto;
    4) verbale di collaudo delle attrezzature acquistate, sottoscritto dal Direttore sanitario, da un rappresentante designato dall'Assessorato alla sanità e da un rappresentante della ditta fornitrice;
    5) attestazione di presa di carico inventariale delle attrezzature a firma del legale rappresentante dell'Ente e del Direttore amministrativo.

    Art. 3

    Per l'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 1 gli Enti ospedalieri sono tenuti ad adottare di norma la procedura dell'appalto concorso.

    Art. 4

    L'esame delle offerte in caso di appalto concorso è effettuato da una apposita Commissione, così composta:
    - Presidente dell'Ente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
    - due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta;
    - Direttore sanitario o un suo sostituto;
    - Direttore amministrativo o un suo delegato con funzioni anche di Segretario.

    Il verbale della predetta Commissione viene trasmesso all'Amministrazione dell'Ente per i conseguenti provvedimenti.

    Il testo non ha valore legale; rimane, comunque,  inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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