Regolamento regionale 29 Dicembre 2014 n. 30
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BUR 30 Dicembre 2014, n. 104
- Testo vigente al:
- “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
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Art. 1
(Modificazione dell’articolo 233, comma 2, del regolamento regionale n.1/2002)
Il comma 2 dell’articolo 233 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:
“Il comando verso la Regione è disposto, in via eccezionale, soltanto per posti vacanti, in misura non superiore al 8% delle vacanze stesse, e per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione.”
Art. 2
(Modifica all’Allegato “M-bis” al regolamento regionale n.1/2002)
All’Allegato “M-bis” del regolamento regionale n. 1/2002, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“ATTRIBUZIONE E CAMBIO PROFILO PROFESSIONALE”
Il cambio di profilo professionale nell’ambito della medesima categoria professionale può avvenire, su richiesta dell’interessato, previo parere del dirigente di Area e del Direttore regionale della struttura di appartenenza, o su iniziativa dell’Amministrazione regionale.
Il cambio di profilo può avvenire solo successivamente ad una permanenza di almeno 24 mesi nel profilo professionale già posseduto e qualora sussistano le disponibilità nello specifico organico del profilo richiesto.
Il passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima categoria è subordinato alla verifica del possesso dei necessari requisiti di professionalità richiesti dal nuovo profilo e dall’accertamento del possesso delle conoscenze culturali e professionali connesse con le nuove mansioni da svolgere da parte del Direttore della Direzione regionale di appartenenza in accordo con il Direttore regionale competente in materia di personale.”
Art. 3
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021