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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 29 Aprile 2013 n. 6

  • BUR 29 aprile 2013, n.35
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"  
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

    L’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    Istituzione delle strutture

    1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge di organizzazione sono istituite, per l’esercizio dell’attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della Giunta regionale e del suo Presidente, le seguenti strutture di diretta collaborazione:

      a) ufficio di gabinetto del Presidente;

      b) segretariato generale;

      c) segreteria della Giunta.

    2. Sono, altresì, istituite strutture con compiti di segreteria e di assistenza operativa al Presidente, al Vice Presidente ed agli assessori.

    3. La Segreteria del Presidente:

      a) assiste il Presidente nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;

      b) cura il raccordo tra il Presidente e le strutture a questo collegate;

      c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura.

      4. La Segreteria del Presidente è articolata nella Segreteria tecnica e nella Segreteria politica, coordinate da due Responsabili, che coadiuvano e assistono il Presidente nei suoi compiti istituzionali e politici.

      5. Il Presidente si avvale altresì di un Segretario particolare che provvede all’organizzazione degli impegni del Presidente e cura inoltre l’agenda, la corrispondenza, nonché i rapporti del Presidente con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

      6. Le Segreterie di cui ai successivi commi 7 e 8 sono coordinate da un Responsabile.

      7. La Segreteria del Vice Presidente:

      a) assiste il vice Presidente nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;

      b) cura il raccordo tra il Vice Presidente e le strutture a questo collegate;

      c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria;

      d) supporta il Vice Presidente nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.

      8. La Segreteria degli Assessori:

      a) assiste l'assessore nella sua attività ordinaria garantendo il funzionamento della relativa segreteria;

      b) cura il raccordo tra l'assessore e le strutture a questo collegate;

      c) assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura con il coordinamento del capo della segreteria;

      d) supporta l'assessore nelle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.

      9. Le strutture che compongono l’ufficio di gabinetto del Presidente, il segretariato generale, la segreteria della Giunta nonché le relative declaratorie di funzioni sono definite nell’allegato ”A”.

      Art.2

      (Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

      L’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

      Trattamento economico

      I trattamenti economici dei Responsabili delle strutture di cui all’art. 4 sono definiti, nella misura massima, dall’Allegato BB e vengono determinati nell’atto di conferimento dell’incarico.

      Art. 3

      (Modifiche all’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L’allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 è sostituito dal seguente:

      “ALLEGATO A”

      UFFICIO DI GABINETTO

      Competenze:

      Assiste il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione; supporta l’attività istituzionale del Presidente e della Giunta; assiste il Presidente nelle funzioni di Presidente della conferenza di coordinamento; cura l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Presidente.

      Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Capo ufficio di gabinetto è coadiuvato da un Vice-capo dell’Ufficio di gabinetto che svolge, tra l’altro, le funzioni vicarie in sua assenza e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e coordinata da un responsabile, scelto tra i dipendenti assegnati, nei limiti del contingente fissato dall’art. 9 comma 1 lettera b).

      SEGRETARIATO GENERALE

      Competenze:

      Assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo; cura il ciclo di gestione della performance; si raccorda con le strutture organizzative; collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione europea, dello Stato e delle altre regioni, nonché il Consiglio regionale; assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose; assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale; fornisce assistenza alle attività della Giunta; partecipa alla conferenza di coordinamento; coordina le strutture sott'ordinate; promuove iniziative per la modernizzazione dell’apparato amministrativo, con particolare riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione, della digitalizzazione. Per lo svolgimento dell'attività, il segretariato si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa, composta da personale appartenente alle diverse categorie, nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

      Elenco delle strutture che compongono il Segretariato Generale:

      1. SEGRETERIA OPERATIVA

      2. UFFICIO LEGISLATIVO

      3. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, LE REGIONI, LO STATO, L’UNIONE EUROPEA

      4. STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

      5. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI

      6. TRASPARENZA ,CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E SEMPLIFICAZIONE

      7. CABINA DI REGIA SSR

      8. INDIRIZZO SOCIETÀ ED ENTI REGIONALI

      9. COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI

      10. PORTAVOCE DEL PRESIDENTE

      11. CONSIGLIERE DIPLOMATICO

    1. SEGRETERIA OPERATIVA

      Assiste il Segretario Generale nella sua attività garantendo il funzionamento della relativa segreteria; cura il raccordo con le altre strutture di diretta collaborazione; assicura tutte le attività tecnico strumentali necessarie al funzionamento della struttura ed il coordinamento con le altre strutture del Segretariato generale.

    2. UFFICIO LEGISLATIVO

      Supporta il Presidente e la Giunta regionale nelle attività di iniziativa statutaria, legislativa e regolamentare e nelle fasi dell’iter legislativo regionale garantendo il coordinamento dell’attività normativa alla luce dell’ordinamento statale e comunitario e delle iniziative poste in essere dalle strutture regionali incaricate di svolgere supporto legislativo e normativo e l’Avvocatura regionale. Al fine di garantire l’unità e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, l’ufficio legislativo si raccorda con le strutture organizzative, anche al fine di realizzare l’analisi e la verifica dell’impatto della regolamentazione (AIR e VIR), il Test PMI, nonché la promozione delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo. La struttura si avvale della collaborazione dell’Istituto di Studi giuridici del Lazio “Jemolo”.

    3. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, LE REGIONI, LO STATO, L’UNIONE EUROPEA

      Supporta il Presidente nei compiti di rappresentanza della Regione nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle regioni, della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza unificata, del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato delle regioni e delle strutture di raccordo e collaborazione di tipo istituzionale ed associativo con gli enti locali, lo Stato, le altre regioni e l’Unione europea previsti dalla normativa nazionale (in particolare dalla legge n. 42 del 2009), regionale e europea. Cura i rapporti istituzionali con gli enti territoriali autonomi, con le associazioni degli enti locali (Anci, Upi), con Stati e enti territoriali autonomi nazionali ed altri Stati nonché con le altre Regioni.

      4. STRUTTURA TECNICA PERMANENTE PER LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO

      Fornisce il supporto tecnico all’Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all’articolo 14 della L.R. 1/2011 nella verifica dell’attuazione da parte dei direttori regionali dei programmi strategici impartiti dalla Giunta ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente agli indirizzi e alle scelte politiche, ai fini della formulazione della proposta di valutazione dei direttori regionali da parte dell’OIV; verifica sia la congruenza tra gli indirizzi politici e gli obiettivi stabiliti sia tra i comportamenti e le misure organizzative adottate, rispetto ai risultati e alle finalità dell’azione amministrativa; svolge l’attività di monitoraggio rispetto all’andamento degli obiettivi assegnati ai direttori di dipartimento; fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro un supporto tecnico-metodologico alla valutazione dei dirigenti da parte dei direttori regionali. Fornisce elementi di valutazione sul funzionamento degli enti e delle società regionali e sulla realizzazione degli obiettivi specifici derivanti dagli indirizzi di livello strategico emanati dagli organi politici competenti. Ha altresì compiti di verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi gestionali rispetto all’economia di impiego delle risorse e all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa; ai sistemi o specifici programmi di verifica della rispondenza dei risultati operativi con gli obiettivi prefissati.

      5. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI

      Supporta il Presidente nella materia delle politiche regionali aventi riflessi, diretti o indiretti, sull’attività e sull’organizzazione degli altri enti territoriali (Province e Comuni). In tale ottica, l’Ufficio realizza, all’interno del Segretariato generale, un momento di coordinamento e di sintesi dei molteplici punti di cointeressenza tra la Regione e gli Enti locali tra le diverse direzioni regionali sotto il profilo operativo, al fine di individuare un approccio strategico e programmatico unitario.

      Coadiuva il Presidente e la Giunta nell’analisi delle tematiche di pertinenza delle Autonomie locali, con particolare riferimento a quelle che comportano ricadute per la finanza regionale.

      6. TRASPARENZA, CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E SEMPLIFICAZIONE

      Promuove l’attuazione della normativa statale e regionale in materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione e di semplificazione normativa e amministrativa in raccordo con le strutture regionali e con gli enti da questa controllati. Collabora con l’Ufficio legislativo nello studio e nella redazione delle proposte normative in materia.

      Assiste il Segretario Generale nella promozione di iniziative per la modernizzazione dell’apparato amministrativo, con riguardo ai temi della semplificazione, della trasparenza, del contrasto alla corruzione e della digitalizzazione, predisponendo gli schemi dei relativi atti di indirizzo e di coordinamento.

      In raccordo con i competenti organi statali fornisce assistenza ai responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nell’elaborazione e nell’adeguamento dei piani di loro competenza al fine di assicurare l’efficacia, la praticabilità e l’omogeneità.

      Coordina e monitora le attività degli uffici della Regione e degli enti e società da questa controllati al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi definiti in sede europea e nazionale partecipando alle apposite sedi tecniche di coordinamento interregionale.

      7. CABINA DI REGIA SSR

      Verifica l'attuazione delle politiche regionali e del programma di governo, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere per la razionalizzazione e la riqualificazione delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.

      In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sulle dinamiche e sull'evoluzione delle spese per la erogazione dei servizi di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale, verificando se ed in che misura gli obbiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati raggiunti.

      Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse.

      8. INDIRIZZO SOCIETÀ ED ENTI REGIONALI

      Fornisce il supporto all'organo politico nell'elaborazione del documento programmatico della Giunta, che definisce le linee strategiche e programmatiche, nonché le relative priorità per i diversi settori di intervento relativi ad enti e società regionali. Supporta l'organo politico affinché le azioni di diversi enti e società regionali siano ricondotte in un quadro strategico unitario.

      A tal fine, coordina le iniziative di programmazione e di pianificazione regionale intersettoriali e ne verifica la complessiva coerenza, pur nel rispetto dell'autonomia delle singole aree di intervento; assicura la verifica programmatica delle attività regionali multisettoriali, in particolare quelle relative alle società e agli enti dipendenti.

      Elabora, sulla base del documento programmatico della Giunta la proposta di obbiettivi strategici, annuali e/o pluriennali, da assegnare alle società e agli enti; individua, secondo le indicazioni fornite dalle strutture strumentali, del bilancio e del personale, le risorse finanziarie, umane e strumentali da correlare agli obbiettivi ed elabora il piano degli obbiettivi strategici da sottoporre all'approvazione della Giunta.

      9. COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E ISTITUZIONALI

      Svolge come funzioni principali quelle di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’ente verso gli organi di informazione.

      Ha rapporti con i mass media: quotidiani, radio, tv, riviste ai quali fornisce le informazioni sull’attività svolta dall’Ente e le indicazioni utili a creare una buona immagine dello stesso. Tale attività avviene attraverso un flusso continuo di informazioni che prevede la redazione di comunicati stampa e l’organizzazione e lo svolgimento di conferenze stampa ed eventi.

      Compiti dell’Ufficio Stampa sono quelli di monitorare globalmente l’informazione riguardante l’ente in modo diretto e indiretto attraverso diverse forme e modalità: rassegna stampa cartacea, radiofonica, televisiva e via web e analisi dei lanci delle agenzie di stampa. Cura il rapporto quotidiano con gli operatori dell’informazione.

      Elenco delle strutture

      • Ufficio stampa

      • Cerimoniale

      10. PORTAVOCE DEL PRESIDENTE

      Coadiuva il Presidente nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

      11. CONSIGLIERE DIPLOMATICO

      Svolge attività di consulenza diplomatica in tema di relazioni nazionali e internazionali; assiste il Presidente nell’attività di internazionalizzazione della regione; effettua, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, studi e proposte per fornire l’interscambio culturale anche nelle aree non europee della politica regionale, anche attraverso lo scambio di visite con l’estero del Presidente e delegazioni straniere in Italia.”

      SEGRETERIA DELLA GIUNTA

      Competenze:

      Assicura il regolare funzionamento della Giunta, curando in particolare: la verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione trasmesse per l’iscrizione all’ordine del giorno; la diramazione degli avvisi di convocazione della giunta; la predisposizione dell’ordine del giorno; l’assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute della Giunta; la verbalizzazione dei lavori collegiali; l’immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate; la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l’esecuzione; la diramazione di eventuali disposizioni della Giunta; i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta; la gestione dell’archivio dei verbali e dell’archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi; ogni altro adempimento connesso alle funzioni svolte;

      Per lo svolgimento dell'attività, l'ufficio si avvale di una struttura con compiti di segreteria operativa composta da personale di varie categorie, assegnate dal segretariato generale nell'ambito del contingente di personale di diretta collaborazione.

      Art.4

      (Modifiche all’allegato H del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

      1. All’allegato H del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica:

      a) al punto 32 della lettera F le parole : “entro 20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 10 giorni lavorativi”.

      Art. 5

      (Modifiche all’allegato BB del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)

      1. L’allegato BB del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

      “Struttura del trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, degli assessori, del capo di gabinetto del segretario generale”

      Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente, degli assessori, del capo di gabinetto del segretario generale è determinato come segue:

    Capo di gabinetto e segretario generale

    Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento

    Vice capo di gabinetto e vice

    segretario generale

    Fino all’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Segretario di Giunta

    Fino all’85% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Ufficio legislativo

     

     

    Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Rapporti con gli enti locali, le regioni, lo stato, l’unione europea

    Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo

    Trasparenza, contrasto alla corruzione

    e semplificazione

    Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Comunicazione, relazioni esterne e

    istituzionali

     

     

    Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Ufficio stampa

    Cerimoniale

    Portavoce del Presidente

    Consigliere diplomatico

    Vice segretario di giunta

     

    Responsabile delle segreterie del presidente e segreteria particolare. Responsabili del vice presidente, degli assessori, dell’ufficio del capo di gabinetto, della segreteria operativa del segretario generale

    Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.

    Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrata da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

    Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrata da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

     

     

    Art.6

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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