Regolamento regionale 28 settembre 1981, n. 2
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BUR 20 Ottobre 1981, n. 29
- Testo vigente al:
- Modifiche ed integrazione al regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, di attuazione della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41
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Articolo unico
Nella tabella A – enti casa – carriera direttiva – allegata al regolamento regionale 19 settembre 1978, n. 3, la sola qualifica di ispettore generale (I.S.E.S.), è equiparata a quella di ispettore generale dello Stato (parametro 530) e collocata nella posizione tabellare corrispondente alla IV classe + 6 aumenti periodici comprensiva dei benefici di cui all’articolo 68 del D.P.R. n. 748.
In corrispondenza della predetta posizione tabellare viene inserita la seguente nota: “tale posizione tabellare viene altresì attribuita al personale proveniente dall’I.S.E.S. con la qualifica di direttore centrale non avente diritto a fruire dei benefici di cui al predetto articolo 68.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021