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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2

  • BUR 30 ottobre 2002, n. 30, s.o. n. 4
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.
  • Indice

    Art. 1 Oggetto
    Art. 2 – Definizioni
    Art. 3 - Soggetti beneficiari
    Art. 4 – Abrogato
    Art. 5 – Abrogato
    Art. 5 bis - Finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo
    Art. 6 - Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema
    Art. 7 - Costi ammissibili
    Art. 8 - Cumulo dei contributi
    Art. 9 – Contributi in regime de minimis
    Art. 10 – Presentazione delle domande e bando
    Art. 11 – Istruttoria delle domande
    Art. 12 – Nucleo di valutazione
    Art. 13 – Criteri di valutazione
    Art. 14 – Concessione
    Art. 15 – Erogazione
    Art. 16 – Monitoraggio e controllo
    Art. 17 – Revoca dei finanziamenti
    Art. 18 – Convenzione
    Art. 19 – Norma transitoria
    Art. 19 bis – Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato


    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2001, n.36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), disciplina le modalità di finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente atto si intende per:
    a)         "legge" la legge regionale 36/2001;
    b)         "sistemi produttivi locali" (SPL) i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
    c)         "distretti industriali"(DI) i sistemi produttivi locali di cui alla lettera a) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
    d)         "aree laziali di investimento"(ALI) le aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di SPL o DI;
    e)         "piccola e media impresa" l'impresa industriale, commerciale, artigiana e di servizi come definita all'allegato I del regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L 10 del 13 gennaio 2001;
    f)          "grande impresa" l'impresa industriale, commerciale, artigiana e di servizi che non rientra nella definizione di cui alla lettera e);
    g)         "Agenzia" l'Agenzia Sviluppo Lazio spa;
    h)         "progetti" i progetti innovativi e di sviluppo;
    i)          "Nucleo" il Nucleo di valutazione; j) " Direttore regionale "il Direttore della Direzione regionale competente in materia di attività produttive; k) "GUCE" la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
    l)          "TCE" il Trattato della Comunità europea;
    m)        "ESN" l'equivalente sovvenzione netta;
    n)         "ESL" l'equivalente sovvenzione lorda;
    o)         "Burl" il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 3
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento :
    a)         soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico; (1)
    b)         imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
    c)         associazioni, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra i soggetti di cui alla lettera b) ;
    d)         società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato costituite tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche sotto forma di Associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di Associazioni temporanee di scopo (A.T.S.). (2)

    2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono i seguenti requisiti:
    a)         essere iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura  ed operare da  almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 10;
    b)         avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del succitato bando, la sede operativa in uno dei comuni appartenenti ai  SPL, DI o ALI , indicati nello stesso;
    c)         possedere il codice di attività ATECO 2002 compreso nei settori indicati nel bando o essere parte integrante della filiera produttiva dei medesimi settori di attività; nel caso di imprese commerciali e di servizi, queste devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa e dimostrare di aver realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per cento nell’ambito dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei SPL, DI e ALI indicati nel bando (3).

    3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), costituiti da imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2, possiedono, altresì, i seguenti requisiti: (4)
    a)         devono essere costituiti da almeno tre imprese; (5)
    b)         avere un fondo patrimoniale, consortile o un capitale sociale non inferiore a venticinquemila euro; (6)
    c)         la quota di partecipazione di ciascun partecipante non deve superare il venti per cento del fondo o del capitale sociale.

    4. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, nè aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

    5. Non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti rientranti nelle tipologie di attività economiche ritenute sensibili ed escluse dalla normativa comunitaria vigente.

    5 bis. L’accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento è subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari, all’atto della richiesta:
    a)         dell’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore;
    b)         della presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). (7)

    Art. 4 (8)
    (Finanziamenti per consulenze)

    Art. 5 (9)
    (Finanziamenti per investimenti)

    Art. 5 bis (10)
    (Finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo)

    Art. 6  (11)
    (Progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese e progetti innovativi di sistema)

    1. la Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge, finanza progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese e delle aggregazioni di imprese relativi ai investimenti, attività di ricerca e sviluppo, servizi reali e formazione.

    2. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per investimenti, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. Detti contributi sono concessi a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, ad esclusione delle grandi imprese, a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare i beni per un periodo di almeno cinque anni nell’area oggetto del finanziamento.

    3. Ai sensi dell’articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche sono concessi contributi per l’attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti  che realizzano attività di ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata, indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze nonché attività di sviluppo precompetitivo, inteso come piani di concretizzazione dei risultati della ricerca industriale.

    4. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per servizi reali, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che acquisiscono qualificati servizi di consulenza di carattere non continuativo né periodico e non connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.

    5. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001 e successive modifiche, sono concessi contributi per la formazione, nei limiti delle risorse disponibili, ai soggetti che realizzano attività di formazione specifica, correlata direttamente e prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dai dipendenti presso le imprese beneficiarie.

    6. La Regione, ai sensi dell’articolo 5 della legge, finanzia i progetti innovativi di sistema, che rappresentano uno strumento mirato al rafforzamento complessivo dei SPL, Distretti o ALI con programmi caratterizzati  da utilità comune per le aree interessate. Detti progetti possono essere presentati  da soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico,([1]) da società miste pubblico/privato e dalle associazioni temporanee di scopo costituite da uno o più soggetti pubblici e dalle imprese di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, con sede operativa nelle aree dei SPL, Distretti o ALI indicati.

     Art. 6 bis ([2])

    (Finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico)

    1. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti pubblici, enti funzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento a quelli previsti dall’articolo 5, comma2, lettera c) della l.r. 36/2001, da realizzare nell’ambito dei SPL, dei DI e delle ALI, si provvede mediante le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 22 settembre 1978, n.60 e successive modifiche.

     


    [1] Comma così modificato dal r.r. 17 marzo 2014 n.5, pubbl. sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n. 22.

     [2] Articolo introdotto dal r.r. 17 marzo 2014 n.5, pubbl. sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n. 22.

    Art. 7
    (Costi ammissibili)

    1. (12)

    2. I contributi per investimenti sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, sulla base dei seguenti costi: (13)
    a)         progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
    b)         acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
    c)         opere murarie ed assimilate ed acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali;
    d)         realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica.
    I costi di cui al comma 2, lettera a) e b), sono ammissibili, singolarmente, nel limite del 10 % dell'investimento materiale complessivo.

    3. I mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non costituiscono costi ammissibili. (14)

    4. I contributi per investimenti sono calcolati, relativamente all'investimento immateriale, sui costi d'acquisizione relativi a:
    a)         programmi informatici;
    b)         brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo. (15)

    4 bis. I contributi per attività di ricerca e sviluppo sono calcolati sulla base dei seguenti costi:
    a)         spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca), per le piccole e medie imprese nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili, per gli organismi di diritto pubblico e gli enti pubblici non economici aventi nello scopo statutario lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili:
    b)         costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nel limite del 50% del totale dei costi ammissibili;
    c)         costi dell’ammortamento o i canoni di leasing della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca, per la durata del programma; i costi dell’ammortamento sono calcolati in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale;
    d)         spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
    e)         altri costi d’esercizio, inclusi i costi di materiali e forniture direttamente imputabili all’attività di ricerca.
    Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere d) ed e) possono concorrere fino al massimo del 10% dell’investimento ammissibile (16).

    4 ter.I contributi relativi ai servizi reali sono calcolati sui costi dei servizi stessi. (17)

    5. I contributi per la formazione sono calcolati sulla base di quanto segue:
    a)         costi del personale docente;
    b)         spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
    c)         altre spese correnti strettamente connesse al programma, quali materiali didattici o forniture;
    d)         ammortamenti e affitti degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
    e)         costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
    f)          costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili.
    Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. (18)

    6. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.

    Art. 8
    (Cumulo dei contributi)

    1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione agli stessi costi ammissibili di cui all'articolo 7, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e 70/2001 e successive modifiche, già citati (19).

    Art. 9
    (Contributi in regime de minimis)

    1. In alternativa a quanto disciplinato dal regolamento (CE) 70/2001, e successive modifiche, nei limiti delle risorse disponibili, sono concessi ai soggetti  di cui all’articolo 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 5 della legge, contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore, pubblicato nella  G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.(20)

    Art. 10
    (Presentazione delle domande e bando)

    1. Le domande sono presentate all'Agenzia secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dal Direttore del Dipartimento Economico e occupazionale, salvo delega al Direttore regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. (21)

    2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità delle stesse alla valutazione da parte del Nucleo e alla concessione dei finanziamenti, gli impegni da assumere ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

    3. Entro novanta giorni dal termine dei progetti i soggetti beneficiari devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dall'Amministrazione nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o spesa.

    4. In ogni caso la documentazione contabile costituita dai titoli originali nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici - con titolo di riservatezza, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo - e l'Amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

    Art. 11
    (Istruttoria delle domande)

    1. Per lo svolgimento della attività istruttoria la Regione si avvale dell'Agenzia secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 18.

    2. In particolare, l'Agenzia provvede a:
    a)         comunicare ai richiedenti, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio; (22)
    b)         accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
    c)         richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione da parte del Nucleo;
    d)         proporre al Nucleo di valutazione di cui all'articolo 12, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili nonché a trasmetterli, con i relativi atti istruttori, al Nucleo stesso per gli adempimenti successivi.

    3. (23)

    Art. 12
    (Nucleo di valutazione)

    1. Presso l'Assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il Nucleo di valutazione, il cui compito è quello di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'Agenzia a norma dell'articolo 11, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 13. In particolare procede ai seguenti adempimenti:
    a)         formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;
    b)         formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti ;
    c)         inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b) al Direttore regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori di cui all'articolo 11.

    2. Il Nucleo è composto da un presidente, scelto tra i Dirigenti appartenenti alla Direzione regionale competente in materia di attività produttive, e quattro membri, di cui almeno due esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti in ricerca ed innovazione, internazionalizzazione, diritto, economia, formazione o aventi particolare esperienza nella filiera produttiva del SPL, o del DI oppure dell'ALI, nonché da un segretario designato dall'Agenzia.

    3. I componenti del Nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del Presidente della Giunta regionale che determina, altresì, il relativo compenso omnicomprensivo.

    4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti . L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del Nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

    Art. 13
    (Criteri di valutazione)

    1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
    a)         effettiva cantierabilità;
    b)         percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
    c)         rapporto tra il contributo per addetto ed occupazione aggiuntiva prevista  nel progetto;
    d)         struttura proponente sotto il profilo della professionalità, dell’organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità;
    e)         congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio;
    f)          tempi di esecuzione;
    g)         grado di partecipazione delle parti economiche e sociali.

    2. I punteggi da attribuire a ciascun criterio sono specificati nel bando. A parità di punteggio totale è preferito il progetto con il punteggio più alto in un solo criterio, a partire dal primo, seguendo l’ordine di cui sopra. (24)

    Art. 14
    (Concessione)

    1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 12, comma 1 lettera c), il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale provvede a:
    a)         approvare:
    1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamenti;
    2) la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, nonché a disporne la pubblicazione sul BURL;
    b)         adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei finanziamenti delle domande incluse nell'elenco di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati;
    c)         adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei finanziamenti e quelli non concedibili per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati;
    d)         trasmettere all'Agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi. (25).

    Art. 15
    (Erogazione)

    1. L'Agenzia  procede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari. (26)

    2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'Agenzia invia altresì ai beneficiari di cui all'articolo 14, comma1, lettera c), apposito atto d'impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.(27)

    3. L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata secondo le seguenti modalità:
    a)         anticipo facoltativo del 30% alla firma per accettazione dell'atto d'impegno tra il beneficiario e l'Agenzia, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
    b)         30% a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 30% dell'intervento ammesso oppure, qualora non è richiesto l'anticipo di cui alla lettera a), 50% a presentazione dello stato di avanzamento lavori pari al 60% dell'intervento ammesso;
    c)         il restante 40% o 50%, a seconda della modalità di erogazione scelta, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, di cui all'articolo 10, comma 3, rispetto all'intervento ammesso.

    3.bis. All’erogazione dei finanziamenti di cui all’articolo 6 bis, l’Agenzia di cui al comma 1, provvede ai sensi dell’articolo 6 l.r. 26 giugno 1980. n.88 e successive modifiche.([1])


    [1] Comma introdotto dal r.r. 17 marzo 2014 n.5, pubbl. sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n. 22.

    Art. 16
    (Monitoraggio e controllo)

    1. L'Agenzia effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati per i singoli SPL, DI, ALI e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti.

    2. La Direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo.

    Art. 17
    (Revoca dei finanziamenti)

    1. Il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale revoca i finanziamenti quando:
    a)         il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
    b)         il progetto non viene realizzato nei tempi indicati nell'atto d'impegno di cui all'articolo 15, comma 2;
    c)         i controlli di cui all'articolo 16 hanno riscontrato la produzione di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
    d)         non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno di cui all'articolo 15;
    e)         le somme già erogate o parte di esse non sono state utilizzate;
    f)          il beneficiario rinuncia al finanziamento;
    g)         risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative, oppure la mancata sottoscrizione della stessa (28).

    2. Nei casi di cui al comma 1, il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia (29).

    3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) entro il termine di validità della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'art. 10.

    Art. 18
    (Convenzione)

    1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Burl, il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale e il legale rappresentante dell'Agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'Agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse . (30)

    1 bis. Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale. (31)

    2. L'Agenzia risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di erogazione e dell'utilizzo delle risorse.

    Art. 19
    (Norma transitoria)(32)

    1. In fase di prima attuazione, il Direttore regionale emana il bando previsto dall’articolo 10 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul Burl.

    1 bis Alla modifica ed al rinnovo della convenzione di cui al comma 1 provvede il Direttore del Dipartimento Economico ed occupazionale, salvo delega al Direttore regionale. (33)

    Art. 19 bis (34)
    (Rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato)

    1. I contributi disciplinati dal presente regolamento, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del TCE, sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente concernente gli aiuti di Stato e, in particolare, dei citati regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

    Note

    (1) – Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del r.r. 21 febbraio 2008, n. 3, pubblicato sul BUR 28 febbraio 2008, n. 8;
    (2)- Lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del r.r. 3/2008;
    (3) - Comma sostituito dall’articolo 1, comma 2, del r.r. 3/2008, già  modificato dall’articolo 1 del r.r. 18 aprile 2005, n. 12, pubblicato sul BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4;
    (4) – Aliena modificata dall’articolo 1, comma 3, lettera a) del r.r 3/2008;
    (5) – Lettera modificata  dall’articolo 1, comma 3, lettera b) del r.r. 3/2008
    (6) – Lettera modificata dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del r.r. 3/2008
    (7) – Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 4, del r.r. 3/2008
    (8) – Articolo abrogato dall’articolo 2 del r.r. 3/2008, già modificato dall’articolo 2, lettera a) e b), del r.r. 12/2005
    (9) – Articolo abrogato dall’articolo 3 del r.r. 3/2008, già modificato dall’articolo 3 del r.r. n. 12/2005.
    (10) – Articolo abrogato dall’articolo 4 del r.r 3/2008, già aggiunto dall’articolo 4 del r.r. n. 12/2005.
    (11) – Articolo sostituito dall’articolo 5 del r.r. 3/2008, già sostituito dall’articolo 5 del r.r.12/2005.
    (12) – Comma abrogato dall’articolo 6, comma 1, del r.r. 3/2008
    (13) – Alinea sostituita dall’articolo 6, comma 2, del r.r. 3/2008
    (14) – Comma modificato dall’articolo 6, comma 3, del r.r. 3/2008
    (15) – Comma modificato dall’articolo 6, comma 4, del r.r. 3/2008
    (16) – Comma modificato dall’articolo 6, comma 5 del r.r. 3/2008 precedentemente inserito dall’articolo 6 del r.r. 12/2005
    (17) – Comma inserito dall’articolo 6, comma 6, del r.r. 3/2008
    (18) – Comma modificato dall’articolo 6, comma 7, del r.r. 3/2008
    (19) - Comma modificato dall’articolo 7 del r.r. 12/2005.
    (20) – Comma sostituito dall’articolo 7 del r.r. 3/2008 già modificato dall’articolo 8 del r.r. n. 12/2005.
    (21) – Comma modificato dall’articolo 8 del r.r. 3/2008 già  modificato dall’articolo 9 del r.r. n. 12/2005.
    (22) – Lettera modificata dall’articolo 9 del r.r.r 3/2008
    (23) - Comma abrogato dall’articolo 10 del r.r.  12/2005
    (24) – articolo sostituito dall’articolo 10 del r.r. 3/2008 già modificato dagli articoli 11 e 12 del r.r. 12/2005
    (25) - Comma modificato dall’articolo 13 del r.r. 12/2005.
    (26) – Comma sostituito dall’articolo 11, comma 1, del r.r. 3/2008
    (27) – Comma modificato dall’articolo 11, comma 2, del r.r. 3/2008
    (28) - Comma modificato dall’articolo 14, lettera a), del r.r. 12/2005
    (29) - Comma modificato dall’articolo 14, lettera b), del r.r. 12/2005
    (30) – Comma modificato dall’articolo 12, comma 1, del r.r. 3/2008
    (31) – Comma inserito dall’articolo 12, comma 2, del r.r. 3/2008
    (32) – Rubrica modificata dall’articolo 13 del r.r. 3/2008
    (33) – Comma aggiunto dall’art. 15 del r.r. 12/2005
    (34) - Articolo aggiunto dall’articolo 16 del r.r. 12/2005

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