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Regolamento regionale 28 Novembre 2018 n. 21

  • BUR 29 Novembre 2018, n. 97
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 5, concernente: “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale del Turismo”.
  • Art. 1
    (Modifiche all'articolo 3 del r.r. n. 5/2011)


    1. Al comma 3 dell'articolo 3 del r.r. n. 5/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'alinea, le parole "dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 17", dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: ", 22, 22-bis e 23," e le parole "organizzative di base, denominate Aree ed Uffici" sono sostituite dalle seguenti: "e articolazioni organizzative, denominate Aree, Uffici e Servizi";
    b) al capoverso: "Area 2 – Organizzazione e coordinamento degli uffici periferici", le parole "uffici periferici" sono sostituite dalle seguenti: "Sportelli territoriali del turismo";
    c) sotto il capoverso: "Area 4 - Promozione e commercializzazione" è inserito il seguente: "Servizio Comunicazione";
    d) il capoverso: "Uffici:" è sostituito dal seguente: "Ufficio Turismo e grandi eventi";
    e) è aggiunto in fine il seguente capoverso: "Servizio contenzioso".

    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del r.r. n. 5/2011 è inserito il seguente: "3-bis. Presso Roma Capitale e presso ciascun Capoluogo di provincia è istituito uno "Sportello territoriale del Turismo", quale delocalizzazione periferica dell'Agenzia, a responsabilità non dirigenziale, con funzioni informative e di supporto agli operatori turistici ed agli amministratori locali, in materia di attività turistiche e ricettive.".

    Art. 2
    (Modifica degli allegati A e C del r.r. n. 5/2011)

    1. L'Allegato A del r.r.n. 5/2011 è sostituito dall'Allegato 1 al presente regolamento.


    2. L'Allegato C del r.r. n. 5/2011 è sostituito dall'Allegato 2 al presente regolamento.

    Art. 3
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

  • File allegati:

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