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Regolamento regionale 28 Marzo 2013 n. 2

  • BUR 28 marzo 2013, n. 26, Supplemento n.1
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
  • Art. 1
    (Modifica all'articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni dopo la lettera h), è inserita la seguente:
    "h bis) cura il ciclo della gestione delle prestazioni e dei risultati di cui alla legge regionale 16 marzo 2011, n. 1.".

    Art. 2
    (Modifica all'articolo 7 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 3 dell'articolo 7 bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario della Giunta è coadiuvato da un Vice Segretario, che svolge, tra l'altro, funzioni vicarie, e si avvale funzionalmente della struttura regionale competente in materia di attività istituzionali".

    Art.3
    (Modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "1. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di cui all'articolo 4 è stabilito in complessive n. 250 unità, di cui:
    a) massimo n. 80 unità, per la struttura del segretariato generale e per quelle in esso organizzate, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
    b) massimo n. 15 unità, per l'ufficio di gabinetto del Presidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
    c) massimo n. 145 unità, per le segreterie del Presidente, del Vice Presidente e degli assessori, di cui all'articolo 4, comma 2, di cui:
    1) n. 23 unità per la segreteria del Presidente;
    2) n. 14 unità per la segreteria del Vice Presidente;
    3) n. 12 unità per ciascuna segreteria degli assessori."

    2. Al comma 7 dell'articolo 9 le parole da: "assegnatogli" a: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ",avvalendosi della collaborazione della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane".

    3. Il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso.

    Art.4
    (Modifiche all'articolo 10, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, gli incarichi di Capo dell'Ufficio di gabinetto, di Segretario generale e di Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento della Giunta, su proposta del Presidente. Gli incarichi di vice Capo dell'Ufficio di gabinetto, di vice Segretario generale e di vice Segretario della Giunta sono conferiti con provvedimento del Presidente su proposta, rispettivamente, del Capo dell'Ufficio di gabinetto, del Segretario generale e del Segretario della Giunta".

    2. Il comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "2. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9 l'incarico di responsabile delle strutture organizzate nel segretariato generale, ivi compresi i responsabili delle strutture di supporto dei comitati, collegi ed altri organismi, nonché gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali individuali, sono conferiti con provvedimento del Segretario generale.".

    Art. 5
    (Modifica dell'articolo 11, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "1. Fermo restando il contingente di personale determinato dall'articolo 9, il conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del Presidente, del Vice Presidente e di ciascun assessore, nonché l'assegnazione del restante personale delle segreterie, è effettuato con provvedimento del direttore regionale della direzione regionale competente in materia di gestione delle risorse umane, su richiesta nominativa del rispettivo organo di direzione politica."

    Art. 6
    (Modifica dell'articolo 17, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "dodici".

    Art. 7
    (Modifiche dell'articolo 20, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. A decorrere dal 10 aprile 2013, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituita dalla seguente:
    "a) Dipartimento istituzionale e territorio:
    1) Direzione regionale "Risorse umane e sistemi informativi";
    2) Direzione regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";
    3) Direzione regionale "Infrastrutture, ambiente e politiche abitative";
    4) Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca".".

    2. A decorrere dal 10 aprile 2013, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituita dalla seguente:
    "b) Dipartimento programmazione economica e sociale:
    1) Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio";
    2) Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio";
    3) Direzione regionale "Cultura, sport e politiche giovanili";
    4) Direzione regionale "Lavoro";
    5) Direzione regionale "Attività produttive";
    6) Direzione regionale "Politiche sociali e integrazione";
    7) Direzione regionale "Salute e integrazione sociosanitaria";
    8) Direzione regionale "Centrale acquisti".".

    Art. 8
    (Disposizioni transitorie)

    1. Nelle more del conferimento degli incarichi di direttore regionale delle direzioni di cui all'articolo 20 del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento, gli atti, i provvedimenti e le proposte di competenza delle direzioni regionali sono posti in capo ai direttori dei dipartimenti.

    2. Le aree e gli uffici sono confermate nell'attuale numero ed articolazione fino alla riorganizzazione da parte del direttore regionale ai sensi dell'articolo 22.".

    Art. 9
    (Sostituzione dell'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "ALLEGATO A
    SEGRETARIATO GENERALE

    Art. 10
    (Sostituzione dell'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

    1. L'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è sostituito dal seguente:
    "ALLEGATO B

    DIREZIONI REGIONALI

    Art. 11
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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