Regolamento regionale 28 giugno 2010, n.7
-
BUR 7 Luglio 2010, n. 25
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
-
ART. 1
Modifiche all'articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 11. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) Direzione regionale "Programmazione e Risorse del servizio sanitario regionale" " ;b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) Direzione regionale "Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale" ".ART. 2
Modifiche all'allegato B al r.r. 1/20021. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Sociale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la Direzione regionale "Politiche della prevenzione e dell'assistenza sanitaria territoriale" con le relative competenze è sostituita dalla seguente :
"Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale
Procede all'attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università, etc.).
Provvede alla concessione delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie.
Cura l'integrazione socio-sanitaria e l'assistenza territoriale.
Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza.
Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale.
Esercita le competenze in tema di salute sui posti di lavoro.
Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione.
Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali.
Esercita, attraverso apposito servizio, le funzioni di vigilanza e ispettive in ordine al funzionamento del servizio sanitario regionale.
Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Programmazione e Risorse del servizio sanitario regionale".";b) la Direzione regionale "Programmazione sanitaria - Risorse umane e sanitarie" con le relative competenze è sostituita dalla seguente :
"Programmazione e Risorse del servizio sanitario regionale
Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito formativo.
Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale.
Provvede all'attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza, per quanto di propria competenza.
Provvede alla programmazione ed all'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e degli investimenti tecnologici.
Cura l'elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca.
Elabora le direttive per la predisposizione del budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari e degli I.R.C.C.S. e cura gli adempimenti connessi all'approvazione dei relativi bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.
Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati.
Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo e il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti alla farmacovigilanza.
Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria ed elabora le direttive in materia di contabilità generale e analitica nonché i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale, curandone i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.
Esercita le competenze in materia di gestione e formazione del personale dipendente del S.S.R. ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato.
Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.
Si raccorda, in caso di interventi congiunti, con la direzione "Assetto istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale".ART. 3
Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021