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Regolamento regionale 28 dicembre 2011 n. 14

  • BUR 28 gennaio 2012 n.14
  • Testo vigente al:
  • "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura). Modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" relative alla concessione di contributi per le attivita' di pesca e di acquacoltura in conformita' alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato)."
  •  

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura), di seguito denominata legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge stessa e, in particolare, disciplina:
    a) la composizione ed i compiti delle commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge;
    b) la concessione e l'uso del marchio regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge;
    c) la promozione e l'organizzazione delle campagne di educazione alimentare di cui all'articolo 11, comma 3, della legge.

    2. Il presente regolamento apporta, altresì, modifiche al regolamento regionale 10 maggio 2010, n. 3 (Disposizioni attuative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura" relative alla concessione di contributi per le attività di pesca e di acquacoltura in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato).

     

    CAPO II
    COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

    Art. 2
    (Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura)

    1. Le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge, di seguito denominate commissioni consultive, sono composte da:
    a) il dirigente della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura o suo delegato, che la presiede;
    b) il dirigente dell' Osservatorio faunistico regionale di Roma o suo delegato;
    c) il dirigente della struttura competente in materia di sanità veterinaria della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata o suo delegato; nel caso in cui nell'ambito territoriale del distretto di pesca insistano più aziende unità sanitarie locali, il dirigente è designato dall'Assessore regionale competente in materia di sanità;
    d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di 3 rappresentanti;
    e) un rappresentante degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
    f) un rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti;
    g) un rappresentante dei commercianti ittici designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
    h) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, fino ad un massimo di tre rappresentanti.

    2. Alle sedute delle commissioni consultive può, altresì, esser richiesta la partecipazione, senza diritto di voto, dei soggetti interessati in relazione alle materie oggetto di esame.

    3. I componenti delle commissioni consultive, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che provvede altresì alla costituzione delle commissioni stesse.

    4. Le commissioni consultive hanno sede presso le strutture provinciali regionali competenti in materia di pesca ed acquacoltura operanti negli ambiti territoriali dei distretti di pesca individuati, in via transitoria, ai sensi dell'articolo 10.

     

    Art. 3
    (Compiti e modalità di funzionamento delle commissioni consultive)

    1. Le commissioni consultive esprimono pareri in materia di pesca e di acquacoltura relativamente al distretto di pesca interessato, su richiesta della Regione ovvero di almeno un terzo dei membri. Le commissioni consultive predispongono inoltre studi e indagini conoscitive concernenti le attività di pesca, di acquacoltura e le attività ad esse connesse.

    2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

    3. Le commissioni consultive sono convocate dal presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno e possono essere, altresì, convocate qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

    4. Le commissioni consultive sono convocate mediante avviso nel quale sono indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inviato a ciascuno dei componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni.

    5. Le sedute delle commissioni consultive sono valide, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

    6. Le deliberazioni delle commissioni consultive sono adottate a maggioranza dei voti espressi ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

    7. Le funzioni di segretario delle commissioni consultive sono svolte da un funzionario della struttura decentrata regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura. Il segretario redige processo verbale delle riunioni, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

    8. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, ai componenti delle commissioni consultive non compete alcuna indennità.

    9. In caso di dimissioni di un componente delle commissioni consultive, il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto, la nomina di un nuovo membro, per la sostituzione del membro dimissionario nel restante periodo di durata in carica ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

    10. Nello svolgimento dei propri compiti, le commissioni consultive garantiscono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, il raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.

     

    CAPO III
    CONCESSIONE ED USO DEL MARCHIO REGIONALE

    Art. 4
    (Concessione del marchio regionale)

    1. La Regione concede l'uso del marchio regionale collettivo di qualità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge, di seguito denominato marchio regionale, ad imprenditori ittici, singoli o associati, per determinati prodotti ittici che rispettino specifici requisiti e livelli di qualità individuati ai sensi del comma 2, lettera b), ed, in particolare, per le seguenti categorie di prodotti:
    a) pesce fresco derivante da cattura;
    b) pesce fresco da allevamento;
    c) pesce fresco lavorato e trasformato.

    2. La Giunta regionale, con propria deliberazione:
    a) definisce le caratteristiche ideografiche del marchio regionale;
    b) individua i prodotti ittici da ammettere all'uso del marchio regionale ed approva i disciplinari d'uso relativi ai suddetti prodotti ittici;
    c) indica i criteri per la concessione del marchio regionale;
    d) determina il contenuto della domanda di concessione all'uso del marchio regionale ed approva il relativo modello di domanda.

    2. Il marchio regionale di cui al comma 1, è registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

     

    Art. 5
    (Condizioni per l'uso del marchio regionale)

    1. Il marchio regionale è utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è apposto in maniera visibile sulla confezione del prodotto e/o su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto e che non possa:
    a) essere confuso con elementi grafici addizionali che ne rendano difficile la lettura;
    b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato.

    2. I concessionari del marchio regionale possono utilizzare lo stesso per fini promozionali, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso.

    3. Le associazioni di categoria, le organizzazioni professionali e gli enti pubblici possono utilizzare il marchio regionale esclusivamente per fini promozionali e divulgativi, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di pesca.

     

    Art. 6
    (Domanda per la concessione d'uso del marchio regionale)

    1. I soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura domanda per la concessione d'uso del marchio regionale, redatta secondo i criteri indicati nella delibera di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).

    2. La Regione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica di ammissibilità della stessa e di rispondenza ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), concede l'uso del marchio regionale.

    3. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione d'uso del marchio regionale sono svolti dall'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio-ARSIAL), previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.

     

    Art. 7
    (Obblighi dei concessionari del marchio regionale)

    1. I soggetti che hanno ottenuto la concessione all'uso del marchio regionale hanno l'obbligo di:
    a) rispettare le caratteristiche e le condizioni per l'uso previste all'articolo 5 e nei disciplinari d'uso;
    b) comunicare tempestivamente le variazioni che fanno venir meno una o più delle condizioni previste per la concessione all'uso del marchio e interrompere l'uso del marchio stesso;
    c) conservare la documentazione richiesta ai fini della concessione e consentire l'accesso del personale addetto ai controlli.

     

    Art. 8
    (Controlli e revoca della concessione)

    1. L'ARSIAL effettua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p bis), della legge regionale 2/1995, presso le aziende concessionarie del marchio regionale, periodici controlli per accertare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7. I suddetti controlli possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali o accreditati.

    2. Qualora, in conseguenza dei controlli di cui al comma 1, venga accertata la violazione degli obblighi previsti all'articolo 7, l'ARSIAL notifica all'azienda concessionaria il verbale di accertamento della violazione e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di pesca ed acquacoltura, la quale provvede alla sospensione della concessione d'uso del marchio regionale fino all'eliminazione delle cause di violazione degli obblighi suddetti ovvero alla revoca della concessione suddetta nel caso sia accertato il venir meno delle condizioni previste per l'uso.

     

    CAPO IV
    PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI
    EDUCAZIONE ALIMENTARE

    Art. 9
    (Promozione ed organizzazione di campagne di educazione alimentare)

    1. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, campagne di educazione alimentare finalizzate a:
    a) favorire scelte alimentari consapevoli ed il consumo di prodotti ittici locali, in particolare delle specie meno conosciute dai consumatori, anche attraverso il coinvolgimento di istituti scolastici;
    b) diffondere la conoscenza dei prodotti ittici locali, in modo da garantirne una maggiore qualificazione e valorizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della grande distribuzione organizzata e dei mercati rionali;
    c) raccordare le iniziative promosse da enti, istituzioni ed organizzazioni presenti sul territorio.

    2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito della programmazione regionale in materia di comunicazione ed educazione alimentare.

     

    CAPO V
    MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 3/2010

    Art. 10
    (Modifiche al regolamento regionale 3/2010)

    1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    "Art. 14
    (Contributi per la promozione della cooperazione, dell'associazionismo
    e delle attività in favore dei lavoratori dipendenti)

    1. La Regione, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della legge e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, concede contributi alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura ed alle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, sulla base di progetti predisposti dai soggetti interessati secondo i criteri stabiliti nei bandi pubblici ai sensi dell'articolo 17, per l'attuazione di misure di interesse comune di cui all'articolo 37 del regolamento CE 1198/2006, ad eccezione della lettera n) del comma 1 del medesimo articolo.".

    2. Al comma 1 dell'articolo 17, le parole: "sentite le commissioni consultive per la pesca e l'acquacoltura, ove costituite," sono soppresse.

     

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 11
    (Disposizione transitoria)

    1. In attesa dell'istituzione dei distretti di pesca di cui all'articolo 6 della legge, le commissioni consultive sono costituite ed operano nell'ambito territoriale dei Compartimenti marittimi di Roma, Civitavecchia e Gaeta.

     

    Art. 12
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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