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Regolamento regionale 28 Aprile 2020 n. 13

  • BUR 30 Aprile 2020, n. 55
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 19/2008)

     

    1. Al comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 19/2008 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”. 

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 19/2008)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 19/2008 le parole “provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia” sono sostituite dalla seguente: “Regione”. 

     

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 19/2008)

     

    1. All’articolo 6 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      ai commi 1, 3 e 4 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

    b)      al comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;

    c)      alla lettera e) del comma 3 le parole “all’articolo 13” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 12”.

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 7 del r.r. 19/2008)

     

    1.   Al comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al primo periodo le parole “da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;

    b)  alla lettera e) le parole “provincia in cui ha sede l'agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “Regione”;

    2.  Al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

     

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 8 del r.r. 19/2008)

     

    1.  All’articolo 8 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;

    b) al comma 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 19/2008)

     

    1. All’articolo 9 del r.r. 19/2008sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

    b)  al comma 4le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 11 del r.r. 19/2008)

     

    1. All’articolo 11 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) ai commi 1 e 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

    b) alla lettera a) del comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 19/2008)

     

    1. All’articolo 12 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo”;

    b) al comma 1 le parole “ciascuna provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;

    c) al comma 2:

                1) le parole “Negli elenchi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’elenco di cui al comma 1”;

    2) alla lettera c) la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

    3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

    “c bis) i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 206/2007”.

     

     

    Art. 9

    (Modifiche all’art. 13 del r.r. 19/2008)

     

    1.  L’articolo 13 del r.r. 19/2008 è sostituito dal seguente:

    “Art. 13

    (Aggiornamento dell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo)

     

    1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.”

     

     

    Art. 10

    (Modifiche all’art. 16 del r.r. 19/2008)

    1. Al comma 1 dell’articolo 16 del r.r. 19/2008 la parola “Direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”. 

     

     

    Art. 11

     (Modifiche all’art. 17 del r.r. 19/2008)

    1. Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti

    modifiche:

    a) al primo periodo le parole “Direzione Regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale”;

    b)  alla lettera a) la parola “direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”;

    c) la lettera c) è soppressa.

     

     

     

    Art. 12

    (Modifiche all’art. 21 del r.r. 19/2008)

    1. Al comma 2 dell’articolo 21 del r.r. 19/2008 la parola “direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”. 

     

    Art. 13

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


             Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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