Regolamento regionale 28 Aprile 2020 n. 13
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BUR 30 Aprile 2020, n. 55
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 concernente “Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 del r.r. 19/2008)
- Al comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 19/2008 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 del r.r. 19/2008)
- Al comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 19/2008 le parole “provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6 del r.r. 19/2008)
- All’articolo 6 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 3 e 4 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
b) al comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
c) alla lettera e) del comma 3 le parole “all’articolo 13” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 12”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 7 del r.r. 19/2008)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole “da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;
b) alla lettera e) le parole “provincia in cui ha sede l'agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “Regione”;
2. Al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 8 del r.r. 19/2008)
1. All’articolo 8 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;
b) al comma 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 9 del r.r. 19/2008)
1. All’articolo 9 del r.r. 19/2008sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
b) al comma 4le parole “provincia competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 11 del r.r. 19/2008)
1. All’articolo 11 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 2 la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 12 del r.r. 19/2008)
- All’articolo 12 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo”;
b) al comma 1 le parole “ciascuna provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;
c) al comma 2:
1) le parole “Negli elenchi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’elenco di cui al comma 1”;
2) alla lettera c) la parola “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
3) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 206/2007”.
Art. 9
(Modifiche all’art. 13 del r.r. 19/2008)
1. L’articolo 13 del r.r. 19/2008 è sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Aggiornamento dell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo)
1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.”
Art. 10
(Modifiche all’art. 16 del r.r. 19/2008)
- Al comma 1 dell’articolo 16 del r.r. 19/2008 la parola “Direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”.
Art. 11
(Modifiche all’art. 17 del r.r. 19/2008)
- Al comma 1 dell’articolo 17 del r.r. 19/2008 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo le parole “Direzione Regionale” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale”;
b) alla lettera a) la parola “direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”;
c) la lettera c) è soppressa.
Art. 12
(Modifiche all’art. 21 del r.r. 19/2008)
- Al comma 2 dell’articolo 21 del r.r. 19/2008 la parola “direzione” è sostituita dalla seguente: “struttura”.
Art. 13
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021