Regolamento regionale 28 agosto 2023, n. 6
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BUR Lazio 31 agosto 2023 n. 70
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche)1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 sono inseriti i seguenti:
“3 bis) Valorizzazione strategica regionale - posizione individuale;
3 ter) Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario – struttura autonoma;”;
b) la lettera e bis) del comma 1 è abrogata;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La segreteria del Vice Presidente supporta il Vice Presidente nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico e di verifica.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 1/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea, le parole: “e della lettera e bis) è stabilito in complessive n. 234” sono sostituite dalle seguenti: “, è stabilito in complessive n. 232”;
b) alla lettera a), le parole: “massimo n. 133 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 138 unità” e, dopo le parole “di cui massimo” sono inserite le seguenti: “n. 1 unità con mansioni di autista per le esigenze della struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1) e massimo”;
c) alla lettera c), le parole: “massimo 107 unità” sono sostituite dalle seguenti: “massimo 92 unità”;
d) al numero 2) della lettera c) le parole: “12 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2 unità”;
e) il comma 3 bis è abrogato”.
2. Al secondo periodo del comma 1 bis dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, dopo le parole: “profilo professionale di autista”, sono inserite le seguenti: “nonché al personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), con mansioni di autista,”.
Art. 3
(Modifica all’articolo 12 del r. r. 1/2002 e successive modificazioni)1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 12 dopo la parola “numeri” sono inserite le seguenti: “3 ter)”.
Art. 4
(Modifica all’articolo 499 del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche)1. Al comma 2 dell’articolo 499 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole “dell’articolo 4”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché il personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), con mansioni di autista”.
Art. 5
(Modifica all’articolo 503 del regolamento regionale 1/2002)1. Al comma 1 dell’articolo 503 del r.r. 1/2002, le parole “il personale comandato da altri enti in possesso del medesimo profilo di autista” sono sostituite dalle seguenti: “il personale assegnato alla struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), con mansioni di autista”.
Art. 6
(Modifiche all’Allegato A al regolamento regionale 1/2002)1. All’allegato A del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 6 del paragrafo A sono inseriti i seguenti:
“6 bis. VALORIZZAZIONE STRATEGICA REGIONALE
Assiste il Presidente per l'analisi ex ante e la valutazione ex post delle attività e del programma di governo della Regione, sulla base del monitoraggio delle opinioni dei cittadini, dell’analisi delle tendenze socio-demografiche ed economiche, della valutazione dei dati statistici in possesso dell'Ente.
6 ter. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
Assiste il Presidente nei rapporti istituzionali in materia sanitaria e nel monitoraggio dell’attuazione del programma operativo di cui all’articolo 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009.”
b) il paragrafo F è abrogato.
Art. 7
(Modifiche all’Allegato BB al regolamento regionale 1/2002)1. All’allegato BB del r.r. 1/2002 e successive modificazioni dopo le parole: “Responsabile dei Progetti Speciali” sono inserite le seguenti:
“Responsabile della Valorizzazione strategica regionale
Responsabile dell’Attuazione del Programma Operativo di riqualificazione del servizio sanitario”.
Art. 8
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 07/09/2023