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Regolamento regionale 27 luglio 2005, n. 16

  • BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
  • Indice

    Art. 1 - Modifica all'articolo 20 del f.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 2 - Modifiche all'articolo 37 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 3 - Modifiche all'articolo 45 del r.r. 1/2002
    Art. 4 - Modifica all'articolo 150 del r.r. 1/2002
    Art. 5 - Modifica all'articolo 152 del r.r. 1/2002
    Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 154 del r.r. 1/2002
    Art. 7 - Modifica all'articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 8 - Inserimento dell'articolo 402 bis del r.r. 1/2002
    Art. 9 - Modifiche all'articolo 441 del r.r. 1/2002
    Art.10 - Modifiche all'articolo 540 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art.11 - Sostituzione dell'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art.12 – Abrogazioni
    Art.13 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Modifica all'articolo 20 del f.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All' articolo 20, comma l, del r.r.1/2002 e successive modificazioni, le lettere a), b). c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    a) dipartimento "Istituzionale"
    l) Direzione regionale "Attività della presidenza"';
    2) Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi";
    3) Direzione regionale "Organizzazione e personale";
    4) Direzione regionale "Demanio, patrimonio e provveditorato";
    5) Direzione regionale "Istituzionale ed enti locali - Sicurezza";
    6) Direzione regionale "Tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa";

    b) dipartimento "Territorio"
    l) Direzione regionale "Ambiente e cooperazione tra i popoli";
    2) Direzione regionale "Territorio e urbanistica";
    3) Direzione regionale “Infrastrutture ";
    4) Direzione regionale "Piani e programmi di edilizia residenziale";
    5) Direzione regionale "Trasporti";

    c) dipartimento "Economico e occupazionale"
    l) Direzione regionale "Bilancio e tributi";
    2) Direzione regionale "Programmazione economica”;
    3) Direzione regionale "Attività produttive";
    4) Direzione regionale "Agricoltura";
    5) Direzione regionale "Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo ",

    d) dipartimento "Sociale"
    1) Direzione regionale "Tutela della salute e Sistema sanitario regionale ";
    2) Direzione regionale "Servizi Sociali";
    3) Direzione regionale "Beni e attività culturali, sport";
    4) Direzione regionale "Istruzione, formazione e diritto allo studio ";
    5) Direzione regionale "Lavoro, pori opportunità e politiche giovanili”.

    Art. 2
    (Modifiche all'articolo 37 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All'articolo 37, comma l, lettera e), del r.r. 1/2002, le parole da: "provvedendo" a: "menzionate manifestazioni" sono soppresse.

    Art. 3
    (Modifiche all'articolo 45 del r.r. 1/2002)

    1. All'articolo 45, comma l, del r.r. 1/2002, il secondo periodo è soppresso.

    Art. 4
    (Modifica all'articolo 150 del r.r. 1/2002)

    1. All'articolo 150 del r.r. 1/2002:
    a) al comma 1, le parole: ", nominato con decreto del Presidente della Giunta, è individuato nel direttore del dipartimento "Istituzionale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 2, comma l, lettera b) del d.lgs.626/1994 e successive modificazioni, è individuato, con decreto del Presidente della Giunta, nel direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale";
    b) dopo il comma l sono inseriti i seguenti:

    "l bis. Per lo svolgimento dei propri compiti, il datore di lavoro si avvale, in deroga a quanto previsto dal titolo III, capo I, di un' apposita struttura, denominata "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", di cui è responsabile direttamente il datore di lavoro.

    l ter. Nell'ambito della struttura di cui al comma 1 bis è individuata un'articolazione organizzativa, a responsabilità dirigenziale, comprendente i seguenti servizi:
    a) sicurezza dei lavoratori;
    b) sorveglianza sanitaria:
    c) funzioni generali.

    1 quater. Nell'ambito della struttura di cui al comma l bis operano, altresì, il servizio di prevenzione e protezione e il relativo responsabile di cui all'articolo 152 nonché il medico competente di cui all' articolo 153, i quali possono avvalersi anche del supporto dell' articolazione organizzativa di cui al comma 1 ter.":

    c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    "2 bis. I dirigenti delle strutture organizzative della Giunta sono tenuti a dare immediata attuazione alle misure indicate dal datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, mediante l'adozione di tutti gli atti necessari rientranti, eventualmente, nell'ambito delle rispettive competenze.".

    Art. 5
    (Modifica all'articolo 152 del r.r. 1/2002)

    1. All'articolo 152, comma l, del r.r. 1/2002, le parole: "è organizzato all'interno della struttura direzionale di staff "Datore di lavoro" del dipartimento "lstituzionale"" sono sostituite dalle seguenti: "opera all’interno della struttura "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" di cui all'articolo 150, comma 1 bis.

    Art. 6
    (Sostituzione dell'articolo 154 del r.r. 1/2002)

    1. L'articolo 154 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

    "Art 54
    (Pronto soccorso)

    1. Per far fronte ad esigenze di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, il datore di lavoro si avvale anche della camera di medicazione di cui all'articolo 402 bis.".

    Art. 7
    (Modifica all'articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All'articolo 160, comma 1, lettera a), numero 10), del r.r. l/2002, dopo le parole: "e di lavoro" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le denunce all'INAIL per gli infortuni sul lavoro occorsi al personale dipendente".

    Art. 8
    (Inserimento dell'articolo 402 bis del r.r. 1/2002)

    1. Dopo l'articolo 402 del r.r. 1/2002 è inserito il seguente:

    "Art. 402 bis
    (Camera dì medicazione)

    1. Per il servizio di prima assistenza medica al personale l'Amministrazione individua, presso la sede della Giunta, una camera di medicazione adeguatamente attrezzata stabilendo, altresì, i necessari rapporti con i servizi sanitari esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    2. Presso la camera di medicazione opera personale sanitario, di cui un medico e due unità di supporto.

    3. Il medico è individuato. sentito il medico competente, tra:
    a) dipendenti di una struttura sanitaria esterna, pubblica o privata, secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno;
    b) liberi professionisti, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di tre anni, rinnovabile.

    4. Il restante personale sanitario è individuato fra il personale regionale con profilo professionale di esperto area socio-sanitaria ovvero fra personale dipendente di una struttura sanitaria esterna. pubblica o privata. secondo gli istituti previsti per la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo pieno.

    5. AI personale sanitario in servizio presso la camera di medicazione competono. previa definizione in sede di contrattazione decentrata, le indennità previste per il personale sanitario.".

    Art. 9
    (Modifiche all'articolo 441 del r.r. 1/2002)

    1. All'articolo 441, comma 1, alinea, le parole "Attività della Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili"

    Art. 10
    (Modifiche all'articolo 540 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. All'articolo 540 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, il comma 3 bis è abrogato.

    Art. 11
    (Sostituzione dell'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L'allegato B al r.r. 1/2002, e successive modificazioni è sostituito dall' allegato al presente regolamento.

    Art. 12
    (Abrogazioni)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 41, 42, 43 e 44 del r.r. 1/2002 sono abrogati.

    Art. 13
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore i1 giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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