Regolamento regionale 27 giugno 1985, n. 8
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BUR 2 ottobre 1985, n. 27, S.O. n. 1
- Testo vigente al:
- Regolamento per le comunità riabilitative residenziali di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 49 del 1983.
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Art. 1
Le comunità riabilitative residenziali sono strutture a carattere residenziale per l'assistenza psichiatrica di utenti medio-lungodegenti con funzioni terapeutiche di riabilitazione per un massimo di venti persone.
Art. 2
La durata della permanenza è legata alla evoluzione del progetto terapeutico ed alla possibilità di sperimentare altre soluzioni.
Art. 3
Vi sono ospitati pazienti inviati dalle équipes territoriali e da quelle dei presidi dell'area socio-sanitaria degli ex ospedali psichiatrici.
Art. 4
L'attività comunitaria deve prevedere un incontro assembleare giornaliero degli operatori e dei pazienti per la programmazione delle attività quotidiane (attività terapeutiche e riabilitative, lavorative, culturali, espressivo-ludiche sia all'interno che all'esterno della comunità ed eventuale preparazione dei pasti).
Art. 5
Vi opererà, a pieno tempo e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, il personale delle équipes multidisciplinari integrato da eventuali consulenti con specifiche professionalità nel settore artigianale ed artistico in numero relativo all'entità dei pazienti.
Art. 6
Verrà fornita adeguata collaborazione anche alle famiglie.
Art. 7
Tutto il personale dovrà essere qualificato attraverso esperienze formative teorico-pratiche.
Art. 8
Il responsabile viene designato con le procedure indicate dal regolamento del servizio dipartimentale di salute mentale.
Art. 9
Il ricovero nella comunità è volontario.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021