Regolamento regionale 27 giugno 1985, n. 7.
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BUR 2 ottobre 1985, n. 27, S.O. n. 1
- Testo vigente al:
- Regolamento per le comunità alloggio e case famiglia di cui all'articolo 15 della L.R. n. 49 del 1983.
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Art. 1
La comunità alloggio ospita fino a 8-10 persone che non hanno un sufficiente grado di autonomia, necessitano di un sostegno e di adeguato personale ausiliario per la gestione dei servizi domestici e per le necessità di ordine sociale e sanitario.
Art. 2
La casa famiglia ospita fino a 4-5 persone che avendo un sufficiente grado di autonomia si autogestiscono, pur permanendo un rapporto terapeutico-assistenziale con il S.D.S.M. (servizio dipartimentale di salute mentale).
Art. 3
Gli ospiti vengono ammessi su indicazione delle équipe curanti.
Art. 4
La durata della permanenza è limitata, pur favorendo soluzioni di maggiore autonomia, di reinserimento familiare e di integrazione sociale.
Art. 5
Gli operatori del presidio territoriale non vi opereranno in modo stabile e le presenze settimanali saranno definite dai responsabili dei SS.DD.SS.MM. (servizi dipartimentali di salute mentale).
Art. 6
Gli utenti potranno avvalersi comunque in ogni momento dell'assistenza del S.D.S.M. (servizio dipartimentale di salute mentale).
Art. 7
Verrà fornita adeguata collaborazione anche alle famiglie.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021