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Regolamento regionale 27 giugno 1985, n. 6

  • BUR 2 ottobre 1985, n. 27, s.o. n. 1.
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione di vigilanza di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. n. 49 del 1983
  • Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 2 della  L.R. 7 agosto 1998, n. 39. Per le norme transitorie relative al funzionamento della commissione di vigilanza, vedi l'art. 3 della medesima legge.

    Art. 1

    [Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione di vigilanza per il superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e gli istituti privati di cui all'articolo 14 della L.R. 14 luglio 1983, n. 49]

    Art. 2

    [La commissione di vigilanza è composta da:
    a) l'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
    b) gli Assessori alla sanità o loro delegati, delle province e, nel caso del Comune di Roma, il presidente del consiglio circoscrizionale, o suo delegato, competente per territorio;
    c) gli Assessori alla sanità e servizi sociali, o loro delegati, dei comuni nel cui territorio insistono gli ex ospedali psichiatrici pubblici;
    d) cinque esperti, di cui tre con esperienza specifica in merito all'attuazione del superamento degli ex ospedali psichiatrici e due con esperienza specifica in merito all'attuazione e gestione di servizi a carattere socio-sanitario; gli esperti sono designati dalla competente Commissione consiliare sanità (1).
    e) due funzionari regionali in servizio presso l'Assessorato regionale alla sanità, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dalla Giunta regionale;
    f) sei rappresentanti delle associazioni dei diritti dell'utenza e delle famiglie, nonché delle associazioni di volontariato operanti nel settore designati, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle associazioni interessate, dall'Assessore regionale alla sanità, sentita la competente Commissione consiliare] (2)

    Art. 3

    [La commissione di vigilanza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata del Consiglio regionale]

    Art. 4

    [La commissione di vigilanza svolge le seguenti attività:
    a) controlla che in ogni fase del superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e degli istituti privati di cui all'articolo 14 della L.R. 14 luglio 1983, n. 49 il trattamento dei pazienti risponda a criteri di rispetto e dignità della persona;
    b) verifica i tempi, le modalità e l'attuazione delle varie fasi di superamento degli ospedali psichiatrici pubblici e degli istituti privati di cui al medesimo articolo 14;
    c) verifica i tempi, le modalità e l'attuazione dei progetti di strutture alternative destinate agli ex degenti degli ospedali psichiatrici pubblici e degli istituti di cui al medesimo articolo 14, quali comunità riabilitative, comunità alloggio, case famiglia]

    Art. 5

    [Per lo svolgimento delle proprie attività la commissione di vigilanza può:
    a) articolarsi in gruppi di lavoro o sotto-commissioni;
    b) richiedere relazioni scritte alle unità sanitarie locali ed ai SS.DD.SS.MM.;
    c) convocare UU.SS.LL. e SS.DD.SS.MM., nonché utenti che abbiano segnalato situazioni di particolare gravità;
    d) predisporre indagini sulle materie di competenza;
    e) esercitare direttamente attività e ispettive e di controllo sulle funzionalità delle strutture e dei servizi finalizzati al superamento ed alla risocializzazione, o d'iniziativa propria o su richiesta di enti pubblici, associazioni e singoli cittadini;
    f) inviare relazioni sulla materia di propria competenza al Presidente della Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare per la sanità]

    Art. 6

    [La commissione di vigilanza si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ne richieda la convocazione almeno un terzo dei suoi componenti]

    Art. 7

    [La commissione di vigilanza invia entro il 30 novembre di ogni anno un dettagliato rapporto sulla attività di deistituzionalizzazione in corso nella Regione]

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

     

    Note

    (1)  Lettera modificata dall'art. 1 del r.r. 29 aprile 1996, n. 1.
    (2)   Lettera modificata dall’art. 1 del rr. 29 aprile 1996, n. 1.

     

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