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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale  27 giugno 1985, n. 5

  • BUR 2 ottobre 1985, n. 27, s.o. n. 1
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per i centri diurni o Day-Hospital di cui all'articolo 15 della L.R. n. 49 del 1983.
  • Art. 1

    I centri diurni sono aperti dodici ore al giorno ed erogano un pasto.

    Art. 2

    Svolgono funzioni terapeutiche e socio-riabilitative tese a prevenire e contenere la durata dei ricoveri. Svolgono anche funzioni tese a favorire l'osservazione e l'approfondimento diagnostico.

    Art. 3

    Vi sono accolti utenti che necessitano di sostegno psicologico e sociale sia individuale che di gruppo, più intenso rispetto a quello ambulatoriale.

    Art. 4

    Gli utenti inviati dalle équipe curanti, sono accettati dagli operatori del centro diurno previa analisi del caso e definizione di un progetto di interventi.

    L'équipe curante continua a farsi carico dell'assistenza terapeutica già avviata al di fuori del centro diurno. Gli utenti comunque non potranno essere più di venti.

    Art. 5

    Il centro fornisce adeguata collaborazione e sostegno anche alle famiglie.

    Art. 6

    La durata delle permanenze dei pazienti al centro è definita dalla équipe curante.

    Art. 7

    Pur prevedendo che le attività del centro saranno definite più dettagliatamente dai singoli dipartimenti di salute mentale in relazione alle prevalenti caratteristiche del centro stesso, si ritiene comunque opportuno prevedere un incontro assembleare quotidiano dei pazienti e degli operatori per la programmazione della attività giornaliera (attività terapeutiche, lavorative, espressivo-ludiche, culturali sia all'interno che all'esterno del centro, eventuale preparazione del pranzo).

    Art. 8

    Vi opera il personale delle équipe multidisciplinari, il numero relativo alla entità dei pazienti integrato da eventuali consulenti con specifica professionalità nel settore artigianale ed artistico.

    Art. 9

    Il responsabile del dipartimento di salute mentale ha facoltà di concordare con gli operatori interessati se debbano operare a pieno tempo presso il centro diurno o riservare una parte minima (non più di 1/3 del rispettivo orario settimanale ad altre attività del S.D.S.M. - servizio dipartimentale di salute mentale).

    Art. 10

    Il responsabile del S.D.S.M. ha facoltà di concordare con gli operatori le modalità di rotazione, non inferiore ad un anno, presso il centro diurno così come nelle altre strutture.

    Art. 11

    Tutto il personale dovrà essere qualificato attraverso esperienze formative teoriche-pratiche.

    Art. 12

    Il responsabile viene designato con le procedure indicate dal regolamento del servizio dipartimentale di salute mentale.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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