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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 27 giugno 1985, n. 4

  • BUR 2 ottobre 1985, n. 27, S.O. n. 1
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per il servizio dipartimentale di salute mentale (S.D.S.M.) di cui all'articolo 15 della L.R. n. 49 del 1983.
  • TITOLO I
    Organizzazione

    Art. 1

    Il S.D.S.M. servizio dipartimentale di salute mentale, è un servizio della unità sanitaria locale per l'assistenza socio-sanitaria organizzato in modo dipartimentale al fine di assicurare il collegamento e il coordinamento delle funzioni territoriali ed ospedaliere in materia di salute mentale garantendo la continuità ed omogeneità dei trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi di cui all'articolo 2 della L.R. n. 49 del 1983.

    Art. 2

    È compito del S.D.S.M. inoltre: svolgere attività permanente di ricerca a carattere epidemiologico per la valutazione della produttività dei servizi, in collaborazione con il servizio epidemiologico della unità sanitaria locale, l'O.E.R.S.I.S. della Regione Lazio e altri enti di ricerca; erogare assistenza economica tramite i sussidi terapeutici e il recupero dei diritti presidenziali ed assicurativi degli utenti aventi diritto; organizzare momenti residenziali anche integrati (vacanze, soggiorni, escursioni, campeggi) per gruppi omogenei di utenti; accogliere tirocinii professionali delle varie figure professionali; usufruire delle prestazioni degli obiettori di coscienza e di volontari; disporre di un fondo economico per attività risocializzanti e riabilitative ad integrazione dei sussidi a carattere terapeutico e dei soggiorni estivi.

    Art. 3

    Per ciò che riguarda l'orario di lavoro, nel rispetto degli orari che devono essere stabiliti per le singole strutture è opportuno prevedere forme di orario flessibile programmato, per cui la turnazione degli operatori possa essere vincolata alla programmazione e subordinata all'esigenza di raggiungere determinati obiettivi del S.D.S.M. sempre nel rispetto del monte ore settimanali previsto dalla normativa vigente.

    Art. 4

    Le attività, servizi, strutture ed iniziative previste nell'articolo 2 della L.R. n. 49 del 1983 sono articolate attraverso:
    1)         unità operativa territoriale per l'assistenza ambulatoriale, domiciliare e di consulenza, comprese le strutture alternative al ricovero, le strutture alloggiative e il servizio di pronto intervento;
    2)         unità operative finalizzate al recupero ed alla riabilitazione, compresa l'utenza degli ex OO.PP., ed alla promozione di quanto previsto nell'articolo 18 della L.R. n. 49 del 1983;
    3)         unità operativa per l'assistenza ospedaliera anche in day-hospital.

    Art. 5

    L'unità operativa territoriale consta delle seguenti strutture:
    a)         presidio interdistrettuale (con apertura minima di dodici ore);
    b)         centro diurno;
    c)         strutture finalizzate ad assicurare interventi nell'arco delle ventiquattro ore.

    Art. 6

    Fornisce assistenza multidisciplinare specialistica ai distretti sanitari di base, alle comunità terapeutiche e riabilitative, alle strutture alloggiative (case-alloggio, case-famiglia, altro).

    Organizza il pronto intervento psichiatrico con le modalità previste nei criteri generali per la formulazione del progetto degli interventi.

    Le prestazioni ambulatoriali e domiciliari sono fornite anche a richiesta del medico di base e l'unità operativa territoriale è tenuta a mantenere stretti rapporti di collaborazione e programmazione degli interventi con le strutture multidisciplinari che operano nel distretto socio-sanitario.

    È da prevedere inoltre lo svolgimento di attività di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale nell'ambito familiare, scolastico e lavorativo.

    Modalità e orari per l'espletamento di quanto previsto, vengono stabiliti dal responsabile del S.D.S.M.

    Art. 7

    Il presidio interdistrettuale, che deve essere aperto tutti i giorni feriali per dodici ore, deve essere dotato di almeno due automezzi di cui uno per l'attività di pronto intervento.

    Per quanto concerne la guida degli automezzi, occorre che l'unità sanitaria locale, sulla scorta delle indicazioni del responsabile del S.D.S.M., tenuto conto della disponibilità degli interessati, individui ed autorizzi alla guida il personale del S.D.S.M. fornendo la relativa tutela assicurativa secondo le norme vigenti a copertura anche di tutta l'attività «extra-moenia». I predetti automezzi servono anche al trasporto degli utenti salvo nei casi in cui il medico ritiene necessario il ricorso all'autoambulanza secondo quanto previsto nel servizio di auto-ambulanze della U.S.L.

    Art. 8
    (Unità operativa riabilitativa)

    L'unità operativa riabilitativa è finalizzata al recupero sociale e lavorativo prevalentemente nell'area della prevenzione terziaria.

    A tal fine si avvale di tutte le iniziative previste nell'articolo 18 della L.R. n. 49 del 1983 e privilegia il suo intervento socio- assistenziale presso le case-famiglia, case-albergo, centri di ospitalità protetta, centri sociali; collabora attivamente all'attività dei centri- diurni, comunità-terapeutiche, comunità-riabilitative e protette e, secondo necessità, con il S.P.D.C., e, assume tutte le iniziative idonee alla dimissione ed inserimento sociale degli attuali degenti in OO.PP. e negli istituti di cui all'articolo 14 della L.R. n. 49 del 1983.

    Art. 9
    (Unità operativa ospedaliera)

    Si rimanda alla normativa vigente in materia di servizi speciali di diagnosi e cura. La responsabilità dell'unità operativa ospedaliera è sempre direttamente affidata al S.D.S.M. sul cui territorio è ubicato il S.P.D.C. anche in presenza di S.P.D.C. a bacino interzonale; in quest'ultimo caso con l'obbligo di consultazioni collegiali multidisciplinari con l'équipe curante per i pazienti ricoverati provenienti da altre UU.SS.LL. che formano il bacino d'utenza.

    TITOLO II
    Operatori - Équipe curante multidisciplinare

    Art. 10

    Le funzioni e i compiti del S.D.S.M. sono espletati da operatori diversi integrati e polivalenti, il cui metodo fondamentale d'intervento, deve essere il lavoro di gruppo e l'interdisciplinarietà.

    A tal fine il lavoro di approfondimento diagnostico e di elaborazione di un progetto terapeutico individuale e la successiva verifica si svolge attraverso riunioni periodiche degli operatori.

    Art. 11

    L'équipe degli operatori individua, di volta in volta, le figure professionali che direttamente assumono la esecuzione del trattamento secondo la necessità emergente e sostiene l'attività dell'operatore impegnato in armonia a quanto previsto dalla deontologia professionale e sanitaria.

    L'équipe curante è tenuta a redigere un registro delle proprie attività per ogni paziente che è parte integrante della sua documentazione clinica.

    Art. 12

    L'équipe curante deve sempre esprimere il proprio parere sentita dal responsabile del S.D.S.M. in caso di conflittualità e decisioni importanti inerenti la gravità e complessità del caso in esame, fatte salve le urgenze.

    Art. 13

    L'équipe curante promuove e sollecita tutte le iniziative utili alla risoluzione socio-sanitaria del caso in esame.

    TITOLO III
    Responsabilità del S.D.S.M. - Coordinamento tecnico

    Art. 14

    Il responsabile del S.D.S.M. è un medico psichiatra e neuropsichiatra infantile in possesso dei titoli di cui all'articolo 7 della L.R. n. 49 del 1983 ed è nominato ai sensi dello stesso articolo.

    Art. 15

    I centri diurni, le comunità terapeutiche, le comunità riabilitative residenziali, nonché i presidi e i SS.PP.DD.CC. debbono essere dotati di un responsabile, designato dall'ufficio di direzione della U.S.L. su proposta del responsabile del servizio dipartimentale di salute mentale fra tutte le figure professionali esistenti nella équipe; nel caso dei SS.PP.DD.CC. il responsabile deve essere scelto comunque fra i medici psichiatri con qualifica di primario o di aiuto.

    Art. 16

    Le unità sanitarie locali per tutte le strutture di cui al precedente articolo 15 e per le attività amministrative del servizio dipartimentale dovranno fornire adeguato personale.

    Art. 17

    Il responsabile del S.D.S.M. è coadiuvato da un coordinamento tecnico formato dallo stesso responsabile del S.D.S.M. che lo presiede e da tutti i responsabili delle singole strutture del S.D.S.M.

    Art. 18

    Il coordinamento tecnico ha i seguenti compiti:
    - nominare commissioni di studio e di lavoro su problemi specifici;
    - elaborare proposte di nuovi interventi, nuove strutture da sottoporre all'analisi della U.S.L.;
    - assicurare lo sviluppo del S.D.S.M. e verificare il raggiungimento dei suoi obiettivi;
    - elaborare proposte e programmi di formazione e aggiornamento degli operatori.

    Il coordinamento tecnico dura in carica 3 anni ed è rinnovabile.

    Art. 19

    Il responsabile del S.D.S.M. convoca il coordinamento tecnico e redige l'ordine del giorno; in via ordinaria il coordinamento tecnico deve essere convocato almeno una volta al mese; in via straordinaria è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art. 20

    Competente a dirimere eventuali casi di conflittualità fra il responsabile del S.D.S.M. e gli altri componenti il coordinamento tecnico, sarà l'ufficio di direzione della U.S.L.

    TITOLO IV
    Formazione ed aggiornamento del personale

    Art. 21

    La formazione e aggiornamento del personale deve essere di norma permanente e contemplare attività straordinarie (seminari, convegni, congressi, corsi, conferenze, stage ecc.).

    Art. 22

    Ciascun operatore del S.D.S.M. in base alle proprie funzioni, accede alle suddette attività secondo turni che consentano la partecipazione omogenea di tutti gli operatori e di tutte le qualifiche.

    La U.S.L. provvede al trattamento economico di missione e/o al rimborso delle eventuali spese di iscrizione sostenute secondo la normativa vigente.

    Art. 23

    La formazione e l'aggiornamento professionale permanente trova la sua sede elettiva nell'approfondimento delle attività svolte attraverso riunioni fra operatori. In tali riunioni è prevista la partecipazione di operatori sia delle diverse strutture del S.D.S.M. che di altri servizi, nonché la supervisione di consulenti esterni pubblici o privati indicati dal coordinamento tecnico.

    Art. 24

    Tutto il personale è tenuto a partecipare attivamente a quanto previsto per la formazione permanente in orario di servizio e la sua assenza eventuale deve essere giustificata secondo la normativa vigente per le assenze dal servizio.

    Art. 25

    Le modalità e gli orari dell'attività di formazione e aggiornamento devono essere articolate in modo da garantire lo svolgimento dei compiti del S.D.S.M. e secondo le indicazioni del coordinamento tecnico.

    Art. 26

    Per quanto concerne la formazione e l'aggiornamento individuale degli operatori, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa per il personale del servizio sanitario nazionale.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

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