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Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 27 dicembre 2024, n. 12

  • BUR Lazio 31 dicembre 2024, n. 105
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n.12 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia" e successive modificazioni)

  • Art. 1
    (Modifica all’articolo 10 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 12/2021, è inserito il seguente:
    “2 bis. Gli spazi, previsti al comma 2, possono essere utilizzati in modo polifunzionale, anche con l’utilizzo di pareti mobili, senza che si venga a modificare il rapporto mq/bambino.”


    Art. 2
    (Modifica all’articolo 11 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 12/2021, sono aggiunte le parole: 
    “, con l’installazione di barriere fisiche adeguatamente segnalate, di dispositivi di sicurezza o comunque con altre misure idonee ad impedire l’accesso non autorizzato di veicoli alle aree pedonali”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. All’articolo 12 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, le parole “Nelle strutture più piccole” sono sostituite dalle seguenti: “Tale spazio”;
    b) al comma 6, le parole: “essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido” sono sostituite dalle seguenti: “risultare dalla moltiplicazione del coefficiente 0,6 mq/bambino per il numero della ricettività massima autorizzata, con un minimo di 15mq; per il micronido la superficie minima della cucina è di 8mq”;
    c) al comma 7, le parole “tra 4 e 6 mq” sono sostituite dalle seguenti: “di 2 mq per un micronido, di 4 mq per un nido fino a 30 bambini, di 6 mq per un nido fino a 60 bambini e di 8 mq per un nido di oltre 60 bambini”;
    d) il comma 8, è sostituito dal seguente:
    “8. Tutti i locali tecnici e di servizio devono essere accessibili unicamente al personale autorizzato ed essere mantenuti chiusi da serratura dotata di chiave; a tali locali non si deve poter accedere direttamente dalle zone dedicate specificatamente all’attività dei bambini, dalle quali sono escluse le zone di passaggio.”;
    e) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
    “8 bis. Il locale per il deposito di prodotti e di attrezzature per le pulizie deve avere la dimensione minima di 1,5 mq e deve essere dotato di adeguata ventilazione; per il micronido è possibile utilizzare idonea armadiatura in sostituzione del locale, purché vengano rispettati i requisiti di cui al comma 8.”.


    Art. 4
    (Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. Il comma 6 dell’articolo 20 del r.r. 12/2021, è abrogato.


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 21 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. All’articolo 21 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, le parole “merende con” sono soppresse;
    b) al comma 4, le parole “merende non confezionate” sono sostituite dalle seguenti: “prodotti non confezionati”.


    Art. 6
    (Modifiche all’articolo 24 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. All’articolo 24 del r.r. 12/2021, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: “o al contratto di gestione del servizio educativo”.
    b)    dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 
    “4 bis. Il gestore del servizio educativo, nei casi previsti al comma 4, può richiedere ulteriori rinnovi in base alla nuova disponibilità dell’immobile o al contratto di gestione, fino alla durata massima totale di venti anni, come previsto dall’articolo 56, comma 1, della legge. La richiesta di rinnovo viene effettuata con procedura semplificata, tramite autodichiarazione del gestore del servizio attestante il mantenimento dei requisiti tecnici autorizzativi, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni) e l’invio della documentazione comprovante il nuovo titolo, che consente l’esercizio dell’attività, relativo alla disponibilità dell’immobile o al contratto di gestione. Decorsi complessivamente venti anni, l’autorizzazione al funzionamento, precedentemente rilasciata, decade e si deve procedere con la richiesta di una nuova autorizzazione”.


    Art. 7
    (Modifica all’articolo 26 del regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12)

    1. Al comma 1 dell’articolo 26 del r.r. 12/2021, dopo la parola “sostanziali” sono inserite le seguenti parole: “relative ai requisiti tecnici”.


    Art. 8
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio


     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 10/01/2025

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