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Regolamento regionale 27 aprile 2007, n. 4

  • BUR 10 maggio 2007, n. 13
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.
  • Indice

    Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 403 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 2 - Abrogazione dell’articolo 405 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni
    Art. 3 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Sostituzione dell’articolo 403 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 403 del r.r. 1/ 2002  e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    “Art. 403
    (Assistenza)

     1. L’amministrazione, qualora si avvalga del dopolavoro per le attività di assistenza di seguito elencate, provvede ad erogare allo stesso, nell’ammontare annualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione, e sulla base di  specifico programma predisposto dal consiglio direttivo di tale organismo, contributi  per il finanziamento:
    a)      della compartecipazione alle spese per acquisto testi scolastici per i figli dei dipendenti;
    b)      della compartecipazione alle spese relative a soggiorni estivi dei figli dei dipendenti;
    c)      dell’organizzazione di viaggi e soggiorni di studio, educativi e culturali con partecipazione economica dei fruitori;
    d)      di iniziative e di manifestazioni di natura assistenziale, culturale, educativa e ricreativa.

    2. Il dopolavoro è tenuto a presentare annualmente idonea rendicontazione in ordine alle attività svolte ai sensi del comma 1, con allegata una relazione di conformità redatta dal collegio sindacale del dopolavoro stesso.

    3. L’amministrazione, in considerazione delle finalità perseguite e delle attività svolte dal dopolavoro, assicura allo stesso l’uso gratuito dei locali, nonché delle utenze e dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle suddette attività.”.


    Art. 2
    (Abrogazione dell’articolo 405 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

    1. L’articolo 405 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è abrogato.

    Art. 3
    (Entrata in vigore )

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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