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Regolamento regionale 26 settembre 2023 n. 7

  • BUR Lazio 28 settembre 2023 n. 78
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")

  • Art. 1
    (Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 23/2019)

    1.  La lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 23/2019 è abrogata.


    Art. 2
    (Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 23/2019)

    1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 23/2019 le parole: “dall’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione regionale Turismo, di seguito denominata “direzione regionale competente”.


    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 23/2019)

    1. Al comma 2 dell’articolo 4 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’alinea le parole: “all’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;
    b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
    “e bis) il logo che individua il cammino;
    e ter) la georeferenziazione delle installazioni presenti e di quelle da realizzare.”.


    Art. 4
    (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23/2019)

    1.    All’articolo 12 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. Il Catasto della RCL è tenuto presso la direzione regionale competente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale nonché sul sito Visit Lazio.”.
    b) al comma 2 le parole: “ad un sistema informativo geografico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al sistema informativo territoriale regionale, denominato Geoportale della Regione Lazio”;
    c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    “5. La Giunta regionale, su proposta del Coordinamento della RCL, con propria deliberazione, provvede annualmente all’aggiornamento del catasto e comunque ogni qualvolta vengano approvati nuovi cammini o varianti al percorso primario di un cammino già inserito nel Catasto.”. 


    Art. 5
    (Modifiche all’articolo 13 del regolamento regionale 23/2019)

    1.    All’articolo 13 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    la lettera b) del comma 1 è abrogata;
    b) all’alinea del comma 2 le parole: “all’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;
    c) dopo il numero 1 della lettera a) del comma 2 è inserito il seguente:
    “1 bis) la proposta di logo che individui il cammino;”;
    d) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “con indicazione” sono inserite le seguenti: “, per ogni tappa,”;
    e) al numero 2 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: “del cammino,” sono aggiunte in fine le seguenti: “, specificate per tipologia di fruibilità (a piedi, a cavallo o in bicicletta), nonché di mezzi di trasporto pubblici che collegano le singole tappe;”;
    f) al comma 3 le parole: “L’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente”;
    g) al comma 5 le parole da: “annuale” a: “entro il 31 ottobre di ogni anno.” sono sostituite dalle seguenti: “del Catasto della RCL che invia alla direzione regionale competente per la successiva approvazione della Giunta regionale.”.


    Art. 6
    (Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 23/2019)

    1. L’articolo 15 del r.r. 23/2019 è abrogato.


    Art. 7
    (Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 23/2019)

    1. Al comma 2 dell’articolo 17 le parole: “l’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”.


    Art. 8
    (Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 23/2019)

    1. All’articolo 18 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3 le parole: “l’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”;
    b) al comma 4 le parole: “l’Agenzia di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”;
    c) al comma 6 le parole: “dell’Agenzia regionale del Turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente”. 


    Art. 9
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

         

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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