Regolamento regionale 26 settembre 2023 n. 7
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BUR Lazio 28 settembre 2023 n. 78
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Regolamento di attuazione della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche")
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Art. 1
(Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 23/2019)1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 23/2019 è abrogata.
Art. 2
(Modifica all’articolo 3 del regolamento regionale 23/2019)1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 23/2019 le parole: “dall’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Direzione regionale Turismo, di seguito denominata “direzione regionale competente”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 23/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 4 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea le parole: “all’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;
b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e bis) il logo che individua il cammino;
e ter) la georeferenziazione delle installazioni presenti e di quelle da realizzare.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 23/2019)1. All’articolo 12 del r.r. n. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Catasto della RCL è tenuto presso la direzione regionale competente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito istituzionale nonché sul sito Visit Lazio.”.
b) al comma 2 le parole: “ad un sistema informativo geografico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “al sistema informativo territoriale regionale, denominato Geoportale della Regione Lazio”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Giunta regionale, su proposta del Coordinamento della RCL, con propria deliberazione, provvede annualmente all’aggiornamento del catasto e comunque ogni qualvolta vengano approvati nuovi cammini o varianti al percorso primario di un cammino già inserito nel Catasto.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 13 del regolamento regionale 23/2019)1. All’articolo 13 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
b) all’alinea del comma 2 le parole: “all’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla direzione regionale competente”;
c) dopo il numero 1 della lettera a) del comma 2 è inserito il seguente:
“1 bis) la proposta di logo che individui il cammino;”;
d) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “con indicazione” sono inserite le seguenti: “, per ogni tappa,”;
e) al numero 2 della lettera c) del comma 2 dopo le parole: “del cammino,” sono aggiunte in fine le seguenti: “, specificate per tipologia di fruibilità (a piedi, a cavallo o in bicicletta), nonché di mezzi di trasporto pubblici che collegano le singole tappe;”;
f) al comma 3 le parole: “L’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente”;
g) al comma 5 le parole da: “annuale” a: “entro il 31 ottobre di ogni anno.” sono sostituite dalle seguenti: “del Catasto della RCL che invia alla direzione regionale competente per la successiva approvazione della Giunta regionale.”.
Art. 6
(Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 23/2019)1. L’articolo 15 del r.r. 23/2019 è abrogato.
Art. 7
(Modifica all’articolo 17 del regolamento regionale 23/2019)1. Al comma 2 dell’articolo 17 le parole: “l’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 18 del regolamento regionale 23/2019)1. All’articolo 18 del r.r. 23/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “l’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”;
b) al comma 4 le parole: “l’Agenzia di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente”;
c) al comma 6 le parole: “dell’Agenzia regionale del Turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente”.
Art. 9
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 12/10/2023