NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 26 Ottobre 2020 n. 26

  • BUR 27 ottobre 2020, n. 129
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale per la semplificazionee l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14 e successive modifiche

  • Art. 1

    (Finalità ed oggetto)

     

    1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), al fine di semplificare ed aggiornare le procedure per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni  della normativa sismica disciplina, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)e successive modifiche, i criteri, le modalità e le procedure per:

    a)    il rilascio dell’autorizzazione sismica;

    b)   la presentazione dei progetti;

    c)    la denuncia dell’inizio e della fine dei lavori;

    d)   la presentazione dei collaudi statici;

    e)    la repressione delle violazioni della normativa sismica;

    f)    l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche;

    g)   l’espletamento dei controlli.

    2. Il presente regolamento, al fine di agevolare il processo di modernizzazione e digitalizzazione  della pubblica amministrazione, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r.21/2009, disciplina, altresì, le modalità di utilizzo dell'applicativo informatico denominato OPENGENIO, che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti, Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

    3. In attuazione del comma 2, i provvedimenti dell’amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente ai sensi degli articoli21 e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche e delle relative disposizioni attuative e sono trasmesse in formato PDF attraverso l'accesso Web all’applicativo OPENGENIO, con l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) ai sensi degli articoli 6 e 45 del d.lgs. 82/2005 nonché della  vigente normativa in materia.

     

     

    Art. 2

    (Definizioni)

     

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a)     “norme tecniche per le costruzioni (NTC)”. le norme tecniche per le costruzioni aggiornate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 e successive modifiche;

    b)   “zone sismiche”, le zone definite dall’articolo 83 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed individuate nell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387 (Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03)e successive modifiche;

    c)    “classi d’uso”, le definizioni delle classi d’uso dell’intervento previste dal paragrafo 2.4 delle NTCe dalla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2019, n. 493 (Modifica deliberazione di Giunta regionale 22 maggio 2009 n.387 e della DGR Lazio 766/03) e successive modifiche;

    d)   “linee guida”, le linee guida adottate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93);

    e)    “varianti non sostanziali”, quelle variazioni rispetto al progetto iniziale che intervengono solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sul comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, come definite dalle linee guida di cui alla lettera d)e come individuate nell’allegato A;

    f)    "nuove costruzioni di particolare complessità", quelle nuove costruzioni che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche in coerenza a quanto indicato nelle linee guida di cui alla lettera d), rappresentate nella Tabella A.

     

     

    Art. 3

    (Commissione sismica)

     

    1. È istituita la Commissione Sismica, quale organo preposto al controllo dei progetti di cui agli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, che esprime parere obbligatorio non vincolante, con ordine di priorità a favore delle opere pubbliche e delle opere connesse ad attività produttive, nonché sulle varianti sostanziali in corso d’opera.

    2. La Commissione sismica di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti. Si esprime con la maggioranza dei presenti e il voto del presidente è determinante in caso di parità.

    3. La Commissione sismica è composta da:

    a) il dirigente dell’area regionale del Genio Civile con funzioni di presidente o un suo delegato;

    b) almeno due funzionari tecnici regionali designati dal dirigente di cui alla lettera a).

    4. Le funzioni di segreteria della Commissione sismica sono svolte da un dipendente regionale, individuato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile tra il personale della stessa area.

    5. La Commissione sismica può essere supportata, su progetti specifici di particolare importanza, da figure professionali specialistiche con funzioni consultive.

    6. La partecipazione ai lavori dei componenti della Commissione sismica di cui al comma 2è a titolo gratuito.

     

     

    Art. 4

    (Richiesta di autorizzazione sismica)

     

    1. In tutto il territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione deve richiedere l’autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

    2. In attuazione del comma 1, ai fini della richiesta di autorizzazione sismica per la realizzazione delle diverse tipologie degli interventi, rispettivamente, rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità previsti dall'articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dalle linee guida, si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

    a)per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 6,rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, chiunque intenda procedere a costruzioni e sopraelevazioni, deve acquisire, prima dell’inizio dei lavori e previa presentazione di apposita istanza ai sensi del comma 3, la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio di cui al comma 1;

    b)  per gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 7, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è previsto l’inizio dei lavori contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica;

    c)  per gli interventi privi di rilevanza di cui all’articolo 8 non è prevista la richiesta di autorizzazione sismica.

    3. La richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), redatta secondo l’allegato A al presente regolamento ed il progetto esecutivo redatto in conformità al paragrafo 10 delle NTC sono accompagnati, salvo quanto previsto al comma 6, da una dichiarazione del progettista che asseveri:

    a) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;

    b) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

    c) la coerenza e la conformità del progetto esecutivo riguardante le strutture con quello architettonico.

    4. Le varianti sostanziali in corso d’opera seguono lo stesso iter procedurale previsto per il progetto originario ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto stabilito per le varianti non sostanziali previste dall’articolo 15, comma 4, e dall’Allegato A al presente regolamento.

    5. La richiesta di autorizzazione sismica ed il progetto esecutivo relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi informaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dai professionisti individuati dall'articolo 93, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, tramite l’applicativo OPENGENIO che rilascia il protocollo di presentazione.

    6. Al fine di semplificare le procedure amministrative, la protocollazione della richiesta di autorizzazione sismica è contestualmente inviata dal sistema OPENGENIO al SUE o al SUAP di competenza, per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. La stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della posta elettronica certificata vale come attestazione di avvenuto deposito, per quanto attiene alla regolarità ed alla completezza della documentazione, ferma restando la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito.

    7. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione sismica relativa agli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, è presentata la certificazione prevista dall’articolo 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche. Tale certificazione è rilasciata dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, previa istruttoria del responsabile del procedimento e su parere della Commissione sismica di cui dell’articolo 3.

    8. L’autorizzazione sismica preventiva, l’autorizzazione sismica in corso d’opera o l’attestazione di avvenuto deposito di cui all’articolo 13, comma 3, sono rinnovabili o prorogabili con le stesse modalità previste al comma 2, tramite presentazione di una nuova richiesta e del versamento del contributo dei diritti d’istruttoria e conservazione dei progetti di cui all’articolo 20.

    9. Il direttore regionale competente in materia di lavori pubblici può ripartire tra le strutture regionali del Genio civile le richieste di autorizzazione sismica pervenute sulla base di criteri che tengano conto dell’ambito territoriale di competenza delle singole strutture, e, in via subordinata, delle risorse umane assegnate.

     

     

    Art.5

    (Contenuto minimo dei progetti)

     

    1. Il progetto esecutivo di cui all’articolo 4, firmato dai professionisti incaricati e redatto ed informato con caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti, definisce compiutamente l’intervento da realizzare, con particolare cura nello sviluppare le relazioni di calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l’ausilio del calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l’interpretazione e la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del progetto stesso, come previsto dal paragrafo 10.1 delle NTC e nello specifico deve contenere:

    a)    progetto architettonico, comprensivo di rilievo quotato dello stato dei luoghi e planimetria ubicativa;

    b)   progetto strutturale con carpenterie quotate e sezioni strutturali significative;

    c)    disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti;

    d)   relazione tecnica illustrativa, dalla quale, in particolare, risultino le scelte progettuali, le verifiche condotte ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

    e)    relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;

    f)    relazione geologico-sismica;

    g)   relazione geotecnica e sulle fondazioni;

    h)   relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità;

    i)     piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;

    j)     configurazione deformate;

    k)   diagramma spettri di risposta;

    l)     giudizio motivato di accettabilità dei risultati;

    m) rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni: momenti flettenti (MF), tagli (V), sforzi normali (N);

    n)   schemi strutturali posti alla base dei calcoli;

    o)   attestazione di avvenuto pagamento, planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la volumetria, la lunghezza dell'edificio o delle opere infrastrutturali;

    p)   il modulo informatico è generato dall'applicativo OPENGENIO alla presentazione della richiesta conformemente alla normativa sull’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina sull’imposta di bollo) e successive modifiche.

    2. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico, ove previste dalle NTC, devono essere conformi all’allegato C del presente regolamento.

    3. La relazione geologica e di modellazione sismica di cui al comma 1, lettera f) per le riparazioni o gli interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, che non interessano opere in fondazione, può essere omessa.

    4. ([1])

    5. L'analisi di risposta sismica locale per le opere relative alle classi d’uso III e IV, qualora previste dalla deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2019, n. 493, è obbligatoria.

     

     

    Art. 6

    (Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità)

     

    1. Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A al presente regolamento, sono:

    a)    gli interventi di miglioramento o adeguamento come definiti dai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 1 e 2a;

    b)   le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida e che ricadono nelle zone sismiche 1, 2a e 2b;

    c)    gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV nelle zone sismiche 1, 2a e 2b;

    d)   progetti relativi ad interventi di sopraelevazione di strutture esistenti di cui all’articolo 90 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

    2. Per gli interventi di cui al comma 1 è prevista la preventiva autorizzazione sismica ai sensi degli articoli 94 e 94 bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, ed è richiesto il parere della Commissione Sismica di cui all’articolo 3, comma 1, che effettua il controllo ai sensi dell’articolo 11, comma 2 previa istruttoria del responsabile del procedimento e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

    3. I pergolati e le tettoie realizzate all’ultimo piano di edifici esistenti con strutture leggere, non sono considerate sopraelevazioni ai sensi del comma 1, lettera d).

    4. Nelle nuove costruzioni di cui al comma 1, lettera b), rientrano, in particolare, i seguenti interventi:

    a)    edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;

    b)   edifici con volumetria strutturale (vuoto per pieno comprensiva delle fondazioni) > 10000 metri cubi lordi ed altezza fuori terra maggiore di 20 m;

    c)    costruzioni dotate di isolatori sismici e/o dissipatori;

    d)   costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;

    e)    opere geotecniche di contenimento del terreno di altezza superiore di 10 m;

    f)    edifici di altezza misurata dallo spiccato delle fondazioni > 30 m;

    g)   opere infrastrutturali di altezza misurata dallo spiccato delle fondazioni > 40 m;

    h)   costruzioni ed edifici con struttura portante primaria verticale mista;

    i)     costruzioni ed edifici che presentano 3 o più piani interrati;

    j)     ciminiere;

    k)   serbatoi;

    l)     silos;

    m) complesse strutture idrauliche o marittime;

    n)   ponti strallati;

    o)   ponti con luci superiore a 30 m con campata unica;

    p)   costruzioni con tipologia strutturale diversa da quelle elencate nella Tabella 7.3.II delle NTC.

    5. L’inizio dei lavori per gli interventi rilevanti di cui al comma 1 è successivo al rilascio dell’autorizzazione sismica di cui al comma 2.

     

     

    Art. 7

    (Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

     

    1. Gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, rappresentati nella Tabella A allegata al presente regolamento, sono:

    a)  gli interventi di miglioramento o di adeguamento come definiti ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC, nelle zone sismiche 2b, 3a e 3b;

    b)  le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, come stabilito nelle linee guida, che ricadono nelle zone sismiche 3a e 3b;

    c)  tutti gli interventi relativi alle classi d’uso III e IV che ricadono nelle zone sismiche 3a e 3b;

    d) gli interventi locali così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC in tutte le zone sismiche;

    e)  le nuove costruzioni ordinarie non ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera b) in tutte le zone sismiche.

    2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a) b) d) ed e) è previsto:

    a) qualora estratti, il rilascio dell’autorizzazione sismica in corso d’opera ai sensi dell’articolo 12;

    b) qualora non estratti, il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

    3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera c) è sempre previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica in corso d’opera.

    4. La presentazione del progetto, per gli interventi di cui al comma 1, è corredata dalla dichiarazione di inizio lavori con l’indicazione del collaudatore in corso d’opera, qualora previsto ai sensi dell’articolo 67 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

    5. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), d) ed e), in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 27 della legge regionale 21/2009 e successive modifiche, è previsto il controllo su un campione estratto, come individuato all’articolo 12, comma 1, a cui provvede la Commissione Sismica di cui all’articolo 3e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

    6. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 lettera c) è previsto sempre il controllo a cui provvede la Commissione Sismica di cui all’articolo 3e, laddove se ne ravvisi la necessità, effettua un controllo ispettivo in cantiere.

     

    Art. 8

    (Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità)

     

    1.I progetti relativi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, non sono soggetti ad autorizzazione sismica di cui all’articolo 4, qualora ricadenti, tra le seguenti tipologie:

    a)    ponteggi ed opere provvisionali, gru e baraccamenti rimovibili di cantiere;

    b)   opere provvisorie e opere per esposizioni temporanee, con vita nominale inferiore ai due anni ed il cui carattere di temporaneità rispetti quanto previsto dal d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, che siano rimovibili e capaci di restituire le medesime condizioni iniziali dello stato dei luoghi;

    c)    realizzazione di linee vita;

    d)   interventi sui tramezzi, compresi la demolizione e la ricostruzione, che non modificano il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l’aumento del loro stato tensionale;

    e)    interventi su tamponature che non alterano la rigidezza del telaio né aumentano sensibilmente i carichi;

    f)    realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessano elementi strutturali;

    g)   canne fumarie non industriali, che non interessano gli elementi strutturali principali;

    h)   rifacimento o sostituzione di manti di copertura o di pavimentazioni di lastrici, purché non comportino interventi sulle strutture portanti;

    i)     rifacimenti di ringhiere, cancelli mobili, barriere di protezione;

    j)     solette in cemento armato e pavimentazioni appoggiate a terra;

    k)   gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale a 2,00 metri;

    l)     scale interne in legno o acciaio prefabbricate, in edifici fino alla classe d’uso II;

    m) arredi interni e scaffalature;

    n)   controsoffitti leggeri;

    o)   chiusure con infissi di porticati e logge;

    p)   muri con altezza massima di 1,00 metro, escludendo dalla misurazione la fondazione, le eventuali reti o le ringhiere sovrastanti;

    q)        sostituzione e realizzazione di abbaini in copertura, purché non interessino l’orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;

    r)          trasformazione di finestra in porta finestra e viceversa, senza aumento di dimensioni;

    s)         soppalco interno non calpestabile, adibito a uso ripostiglio;

    t)          armadi shelter cabinet per impianti di telefonia mobile;

    u)        prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;

    v)        impianti per produzione di acqua calda o impianti fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato, il cui peso non ecceda 0,20 kilo newton per metro quadro, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo locale o di miglioramento;

    w)      cartelloni e insegne di superficie inferiore a 6 metri quadrati;

    x)        pensiline esterne a sbalzo con aggetto fino a 1,00 metro;

    y)        pergolati con struttura in legno o acciaio, aventi superficie inferiore od uguale a 20 metri quadrati;

    z)         serre e serre solari ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni, non su fabbricati esistenti;

    aa)     piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o meno, con superfici lorde non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri, non collocati su fabbricati esistenti;

    bb)    strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo assoggettate ad altre autorizzazioni;

    cc)     impianti di illuminazione pubblica e privata;

    dd)   pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti;

    ee)     fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1,00 metro;

    ff)      rivestimento corticale con reti fissate su scarpate con chiodi ed interventi di ingegneria naturalistica che non assolvono funzioni strutturali;

    gg)    strutture pressostatiche costituite solo da teli e senza strutture di supporto e sostegno;

    hh)    pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra, di altezza massima pari a 3,50 metri dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;

    ii)        chioschi ed edicole prefabbricate, fissati direttamente a terra o con fondazione dirette;

    jj)        demolizione di copri ferro ammalorato e ricostruzione con idoneo materiale di resistenza equivalente al materiale preesistente prima dell’ammaloramento.

    kk)    recinzioni di campi da gioco senza funzioni di sostegno, quali ad esempio campi da tennis o padel.

     

     

    Art. 9

    (Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche)

     

    1. Ai progetti relativi agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, si applica la procedura prevista per l’attestazione di avvenuto deposito di cui all’articolo 13 comma 3.

    2. La richiesta di deposito del progetto per gli interventi di cui al comma 1:

    a) è corredata dalla presentazione del progetto secondo le modalità di cui all’articolo 5 con la contestuale dichiarazione di inizio dei lavori, della nomina dell’impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del collaudatore, ove previsto;

    b) segue la procedura prevista per l’attestazione di avvenuto deposito, previa verifica formale della documentazione prevista dalle NTC e dall’articolo 5;

    c)è esentata dal versamento del contributo per spese d’istruttoria e conservazione dei progetti di cui all’articolo 20.

    3. La relazione a strutture ultimate ed il certificato di collaudo per gli interventi di cui al comma 1 sono trasmessi secondo le modalità previste per i progetti, come indicate negli articoli 15 e 16, compreso il sorteggio di tutte le ultimazioni dei lavori nella percentuale stabilita dall’articolo 12, comma 2.

     

     

    Art. 10

    (Valutazione della sicurezza di edifici esistenti)

     

    1.La valutazione della sicurezza dell’intera unità strutturale degli edifici esistenti, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, prevista nei casi di cui al paragrafo 8.3 delle NTC, è depositata ai sensi del comma 3. ([2])

    2.La documentazione depositata, in particolare, prevede:

    a)      carpenterie complete delle strutture;

    b)      indagini strutturali volte alla caratterizzazione meccanica dei materiali esistenti ai sensi del paragrafo 8.5.3 delle NTC e del paragrafo C8.5.3 della circolare 21 gennaio2019, n.7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);

    c)      relazione geologica conforme all’allegato C, se necessaria secondo quanto stabilito nel paragrafo 8.3 delle NTC;

    d)     relazione conforme al paragrafo 8.5 delle NTC per la definizione del modello di riferimento e dell’analisi storico-critica delle strutture;

    e)      definizione dell’unità strutturale dell'edificio esistente oggetto di valutazione;

    f)       relazione di calcolo con distinzione delle verifiche statiche, sismiche e con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo Stato Limite Ultimo (SLU) e lo Stato Limite di Esercizio (SLE), ove richiesto;

    g)      indicazione di eventuali provvedimenti restrittivi all’uso della costruzione e degli interventi necessari a garantire l’adeguamento dell’unità strutturale rispetto alle azioni non sismiche come previsto dalle NTC e dalla circolare del Consiglio Superiore dei lavori pubblici7/2019.

    3. Per la valutazione della sicurezza è previsto il versamento del contributo delle spese d’istruttoria e conservazione dei progetti di cui all’articolo 20, individuabile, ai sensi dell'articolo 104bis, Allegato V, tabella 1, tipologia intervento C) del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche. La valutazione della sicurezza segue la procedura prevista per l’attestazione di avvenuto deposito, previa verifica formale della documentazione prevista ai commi 1 e 2.

     

     

    Art. 11

    (Procedure di controllo e vigilanza)

     

    1. L’area regionale del Genio Civile competente per territorio svolge la verifica formale della completezza della documentazione indicata nell’articolo 5.

    2.Il controllo di merito viene svolto dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio sui progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 6. L’attività di controllo, in particolare, si esplica:

    a)    con la nomina del responsabile del procedimento da parte del dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio;

    b)   con l’istruttoria da parte del responsabile del procedimento finalizzata alla verifica della completezza e della chiarezza della documentazione presentata, nonché la verifica della conformità del progetto alle NTC ed alle disposizioni di cui all’articolo 5;

    c)con l’esame del progetto da parte della Commissione Sismica di cui all’articolo 3 ai fini dell'espressione del previsto parere

    3. Un controllo a campione sui progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 7, come individuati nella Tabella A allegata al presente regolamento, è effettuato previo esperimento del sorteggio contestuale alla presentazione del progetto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

    4. La procedura di controllo di cui al comma 3 è così disciplinata:

    a)    presentazione del progetto esecutivo comprensiva di comunicazione di inizio lavori, con indicazione del collaudatore, ove necessario, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice;

    b)   sorteggio contestuale alla presentazione del progetto per gli interventi ricadenti nelle condizioni di cui dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e);

    c)    verifica formale della documentazione presentata in conformità all’articolo 5 e rilascio dell'attestato di avvenuto deposito per i progetti non estratti;

    d)   verifica formale e di merito da parte della Commissione sismica di cui all’articolo 3 per tutti i progetti ricadenti nelle condizioni di cui dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e per i progetti nelle condizioni di cui dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) estratti.

    5. Il controllo successivo all’ultimazione dei lavori, è effettuato, anche previo sopralluogo, dal responsabile del procedimento di cui al comma 2, lettera a) nella percentuale stabilita dall’articolo 12 comma 2 di tutte le comunicazioni di ultimazione dei lavori.

    6. L’attività di vigilanza di cui all'articolo 103 del d.P.R.380/2001 e successive modifiche è esercitata, prioritariamente, sui lavori avviati o effettuati sulla base dell'autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 13,anche attraverso controlli ispettivi in cantiere.

     

     

     

    Art. 12

    (Procedure di sorteggio)

     

    1. Il sorteggio dei progetti per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) è effettuato mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo, secondo quanto previsto dall’articolo 27 della l.r.21/ 2009 e successive modifiche, nella seguente misura:

    a) del15% dei progetti nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;

    b) del 5% dei progetti nelle zone sismiche classificate 3A e 3B;

    2. Il sorteggio delle relazioni a struttura ultimata di cui all’articolo 15 è effettuato mediante procedura informatica e sulla base di un algoritmo nella misura del 5 % di tutte le opere ultimate.

    3. Il sorteggio di cui al comma 2, effettuato dopo la fine dei lavori, può essere seguito da un sopralluogo dello stato dei luoghi al fine di verificare la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale presentata.

    4. Per le comunicazioni di fine dei lavori estratte è previsto il controllo anche del relativo collaudo statico.

    5.L’esito del sorteggio di cui ai commi 1 e 3 è comunicato, contestualmente alla presentazione della documentazione, nella ricevuta di presentazione.

    6. Per i progetti sorteggiati e successivamente annullati dal richiedente, la nuova presentazione è soggetta a controllo con le modalità indicate nell’articolo 11.

     

     

    Art. 13

    (Modalità di rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, dell’autorizzazione sismica in corso d’operae dell’attestazione di avvenuto deposito)

     

    1. L’autorizzazione sismica preventiva per i progetti di interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’articolo 6sottoposti a controllo, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli articoli 94 e 94bis, comma 3, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche dal dirigente della struttura regionale del Genio Civile, previo parere della Commissione sismica di cui all’articolo 3.

    2. L’autorizzazione sismica in corso d’opera, per i progetti di interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e per i progetti di cui dell’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e) sorteggiati, è rilasciata, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli articoli94 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile, previa verifica formale e di merito e su parere del responsabile del procedimento.

    3. L’attestazione di avvenuto deposito è rilasciata con provvedimento del dirigente dell’area regionale del Genio Civile, previa verifica formale del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta:

    a) per tutti gli interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, così come definiti all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), non sorteggiati;

    b) per la valutazione della sicurezza di edifici esistenti di cui all’articolo 10;

    c) per gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche. ([3])

    4. L’autorizzazione sismica per le richieste di sopraelevazione ai sensi dell’articolo 90 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, è rilasciata entro trenta giorni contestualmente, al certificato di sopraelevabilità ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del d.P.R. 380/2001e successive modifiche.

    5. Qualora ricorrano esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale, anche da parte della Commissione sismica, il termine di trenta giorni di cui ai commi 1,2 e 3 può essere interrotto con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.([4])

    6. Il termine di trenta giorni, nei casi di interruzione di cui al comma 5 ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, ovvero degli atti integrativi e modificativi richiesti.

    7. Sulla richiesta di autorizzazione sismica decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui ai commi 1,2 e 3 per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto diniego motivato ai sensi del comma 8, si intende formato il silenzio assenso. In tal caso il richiedente può chiedere allo sportello unico per l’edilizia, ai sensi dell’articolo 94, comma 2bis, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.

    8. Il dirigente della struttura regionale del Genio Civile, nel caso in cui il progetto e la documentazione non siano conformi alla normativa vigente in materia ed il richiedente non ha provveduto ad integrare, completare o sostituire la documentazione entro e non oltre il termine fissato per l'interruzione ai sensi del comma 5, adotta un provvedimento di diniego e lo comunica all'interessato ai sensi dell’articolo 94, comma 2bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

     

     

    Art.14

    (Dichiarazione di inizio lavori)

     

    1. L’inizio dei lavori per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, a seguito del rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, è trasmesso su OPENGENIO che contestualmente lo invia al SUE o al SUAP; l'inizio lavori è sottoscritto dal richiedente di cui all'articolo 4, comma 1 dal costruttore e dal direttore dei lavori e contiene la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d’opera, ove previsto.

    2. L’inizio dei lavori per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità,  a seguito della richiesta dell’autorizzazione sismica in corso d’opera o dell’attestazione di avvenuto deposito, viene presentato contestualmente al progetto mediante l’utilizzo dell’applicativo OPENGENIO e deve essere comunicato al SUE o al SUAP, con la sottoscrizione del richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d’opera, ove previsto. ([5])

    3. L’inizio dei lavori di cui al comma 1 avviene entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione sismica. ([6])

    4. Nel caso in cui l’inizio dei lavori non avvenga entro i termini fissati nel comma 3, deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione sismica comprensiva del versamento del contributo delle spese d’istruttoria e di conservazione dei progetti di cui all’articolo 20.

     

     

    Art. 15

    (Relazione a strutture ultimate)

     

    1. La relazione a strutture ultimate di cui all’articolo 65, comma 6, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche è redatta, per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo, dal direttore dei lavori che la trasmette attraverso l’applicativo OPENGENIO al SUE o al SUAP.

    2.I lavori, sia per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità che per gli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, devono essere ultimati entro tre anni dalla data dell’inizio dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

    3. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini fissati nel comma 2, deve essere presentata una richiesta di proroga adeguatamente motivata.

    4. La relazione a strutture ultimate è redatta in conformità al capitolo 11 delle NTC e deve contenere una descrizione esaustiva delle lavorazioni eseguite, dei controlli effettuati, delle verifiche di accettazione dei materiali, dei prelievi dei materiali, nonché delle risultanze dei certificati rilasciati dai laboratori autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, in conformità al capitolo 11 delle NTC.

    5. Il controllo successivo all’ultimazione dei lavori, è effettuato, anche previo sopralluogo, dal responsabile del procedimento incaricato dal dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio, nella percentuale definita nell’articolo 12, comma 2, di tutti le ultimazioni dei lavori, compresi i progetti volti all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli 78,79 e-80 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

    6. Il direttore dei lavori, nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale, come definite dalle linee guida ed elencate nell’Allegato A al presente regolamento, deve evidenziarle nella relazione a strutture ultimate, allegando le valutazioni analitiche, i calcoli, le verifiche e le rappresentazioni grafiche delle varianti non sostanziali evidenziate. ([7])

    7. L’area regionale del Genio Civile competente per territorio provvede d’ufficio agli adempimenti previsti dall’articolo 96 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, nel caso di varianti in corso d’opera dichiarate nella relazione a strutture ultimatecome varianti non sostanziali, se non rispondenti a quanto previsto dalle linee guida e non ricompresi nell’elencazione di cui all'Allegato A al presente regolamento.

    8. Per i progetti di riparazioni o interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, e per i quali non è previsto il deposito del certificato di collaudo ai sensi dell’articolo 67, comma 8 bis del d.P.R.380/2001 e successive modifiche, la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 16, comma 6è deve essere contenuta nella relazione a strutture ultimate.

     

     

    Art. 16

    (Certificato di collaudo statico)

     

    1. Il collaudo statico è redatto per tutti gli interventi rilevanti e per quelli di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, ad esclusione dei progetti di riparazioni o interventi locali, così come definiti nel paragrafo 8.4.1 delle NTC, come previsto dall’articolo 67 comma 8bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

    2. Il collaudo statico accerta che la realizzazione degli interventi sia avvenuta in conformità a quanto previsto nel progetto ed alla normativa tecnica con cui è stato redatto il progetto.

    3. Il collaudo statico è eseguito di norma in corso d'opera, tranne casi particolari, in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili, ad opere ultimate ed in conformità al capitolo 9 delle NTC.

    4. Per gli interventi nei quali il collaudatore viene nominato dopo l’esecuzione parziale o totale delle opere, il collaudo statico deve essere corredato di prove in sito volte a valutare la bontà di quanto eseguito in conformità alla normativa tecnica con cui è stato redatto il progetto.

    5. Il certificato di rispondenza di cui all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001 è sostituito dal deposito del certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e dal paragrafo 9.1 delle NTC, completo della dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.

    6. La dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato di cui al comma 5 resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale come definite all'articolo 2 ed individuate nell'allegato A, deve essere associata ad un'ulteriore dichiarazione del collaudatore che accetta, valida e dichiara non sostanziali le  varianti effettuate.

     

     

    Art. 17

    (Certificati di idoneità statica o sismica e progetti di adeguamento sismico ricadenti nell’articolo 35 della legge 47/1985)

     

    1. Alle procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statica o sismica, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 35 della legge 47/1985 e successive modifiche e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive) e successive modifiche, ferme restando le modalità di trasmissione attraverso l’applicativo OPENGENIO previste dall’articolo 1, comma 3 e il rilascio dell’attestato di avvenuto deposito. ([8])

    2. A corredo dei certificati di idoneità statica o sismica occorre allegare la seguente documentazione:

    a)         il controllo eseguito sui materiali e le rispettive valutazioni condotte ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere A.2) e B.2) del d.m.LL. PP. 15 maggio 1985esuccessive modifiche;

    b)        domanda di sanatoria comprensiva di:

    1)   planimetria ubicativa scala 1:2000 e 1:500;

    2)   pianta, sezione e prospetti debitamente quotata delle opere oggetto di condono;

    c)         una descrizione completa degli elementi aventi valenza strutturale come le fondazioni, la dimensione di travi e pilastri, le murature, gli aggetti, le scale, i solai e le altre tipologie presenti;

    d)        la dichiarazione che per le opere oggetto del certificato di idoneità statica non siano state avviate le procedure di cui agli articoli 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche;

    e)         per i soli certificati di idoneità statica, la dichiarazione prevista dall’articolo 2, primo comma, lettere A.6) e B.5) del d.m. LL.PP.15 maggio 1985e successive modifiche, deve riportare la seguente dicitura testuale: “l'opera ha i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell'accertamento”.

     

    Art. 18

    (Responsabilità)

     

    1.Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici e ai vincoli strutturali di cui al d.P.R 380/2001 e successive modifiche di cui al paragrafo 10.1 delle NTC ed ai relativi decreti attuativi in materia di edilizia sismica, nonché della completezza e veridicità dei dati inseriti nell’applicativo OPENGENIO.

    2.Il direttore dei lavori, il collaudatore ed il costruttore, sono responsabili, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, della conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato, del rispetto delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.

    3.Il collaudatore in corso d’opera, ove previsto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, è nominato al momento della comunicazione di inizio lavori, a cura e a spese del richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, tra i professionisti indicati dall’articolo 93, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni. Il collaudatore in corso d'opera è tenuto alla verifica della conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire, espressamente, nel certificato di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto, autorizzato o depositato.

    4. Il direttore dei lavori, nel caso di progetti di riparazioni o interventi locali di cui all'articolo 16, comma 1, per i quali non è previsto il collaudo, è tenuto alla verifica della conformità dell’opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire, espressamente, nella relazione a strutture ultimate, la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto, autorizzato o depositato5. In attuazione dei commi 3 e 4, nel caso di lavori realizzati con varianti di carattere non sostanziale come definite dall'articolo 2ed individuate nell’allegato A al presente regolamento, ne è data evidenza sia nella relazione a strutture ultimate che nel certificato di collaudo statico, con opportune valutazioni analitiche, calcoli, verifiche e rappresentazioni grafiche di quanto dichiarato, per i quali il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sono responsabili di quanto dichiarato.

     

     

    Art. 19

    (Violazione delle norme sismiche)

     

    1.I soggetti di cui all’articolo 103 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, incaricati della vigilanza per il rispetto delle NCT come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b) , appena accertato un fatto costituente violazione delle norme sismiche vigenti, compilano processo verbale ai sensi dell’articolo 96 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, trasmettendolo al comune competente e alla direzione regionale competente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del d.P.R. 380/2001e successive modifiche e dal Capo II, Sezione II, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia) e successive modifiche

    2.Il dirigente dell’area regionale del Genio Civile competente per territorio trasmette, ai sensi dell'articolo 96, comma 2 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, il processo verbale, con le sue deduzioni, all’autorità giudiziaria competente, al SUE o al SUAP e al richiedente di cui all'articolo 4, comma 1,specificando,laddovenesussistanoipresupposti e a seconda della tipologia di violazione di carattere strutturale, le modalità per regolarizzare l’opera rispetto alla normativa antisismica vigente, attraverso la presentazione di apposita richiesta sull’applicativo OPENGENIO.

    3.Il richiedente di cui all'articolo 4, comma 1, in conformità a quanto previsto dall’allegato A al presente regolamento, può formulare le proprie controdeduzioni alle deduzioni di cui al comma 2 presentandole tramite l'applicativo OPENGENIO.

    4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame della Commissione sismica di cui all’articolo 3 esprime un parere in merito alle controdeduzioni previste al comma 3:

    a) in caso di parere favorevole, senza la prescrizione di interventi di adeguamento dell'opera il procedimento di competenza dell'area regionale del Genio Civile si conclude con il rilascio del parere;

    b) in caso di parere favorevole con la prescrizione di interventi di adeguamento dell'opera, dopo la comunicazione della sentenza o del decreto di cui all'articolo 101 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, il richiedente avvia, per gli interventi di adeguamento, la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, con inizio lavori, relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico.

    5. I lavori da eseguirsi per l’adeguamento dell’opera di cui al comma 4, lettera b), sono subordinati all’esito favorevole del procedimento penale passato in giudicato, comunicato ai sensi dell’articolo 101 del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

     

     

    Art. 20

    (Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti)

     

    1. In conformità all’articolo 1, commi 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e successive modifiche è prevista la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’attestazione di deposito e per i successivi adempimenti, la cui quantificazione e le relative modalità di versamento sono determinate ai sensi dell’articolo 104 bis del regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche.

     

     

    Art. 21

    (Disposizioni transitorie e finali)

     

    1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

    a)    nelle more dell’adozione della procedura di sorteggio di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, si applicano le procedure già previste all’articolo 3 del regolamento regionale 13 luglio 2016, n.14(Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n.2) e successive modifiche;

    b) per i progetti presentati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la normativa vigente alla stessa data in materia di autorizzazione sismica.

    2. La procedura prevista dall’articolo 61 del d.P.R.380/2001, concernente gli abitati da consolidare, si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

    3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di edilizia sismica di cui al d.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

    4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.

     

     

    Art. 22

    (Abrogazioni)

     

    1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n.2) e successive modifiche.

     

     

    Art.23

    (Disposizione finanziaria)

     

    1. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

     

     

    Art. 24

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    SOMMARIO

    Art. 1 Finalità ed oggetto

    Art. 2 Definizioni

    Art. 3 Commissione sismica

    Art. 4 Richiesta di autorizzazione sismica

    Art. 5 Contenuto minimo dei progetti

    Art. 6 Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

    Art. 7 Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

    Art. 8 Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

    Art. 9 Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

    Art. 10 Valutazione della sicurezza di edifici esistenti

    Art. 11 Procedure di controllo e vigilanza

    Art. 12 Procedure di sorteggio

    Art. 13 Modalità di rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, dell’autorizzazione sismica in corso d’opera e dell’attestazione di avvenuto deposito

    Art. 14 Dichiarazione di inizio dei lavori

    Art. 15 Relazione a strutture ultimate

    Art. 16 Certificato di collaudo statico

    Art. 17 Certificati di idoneità statica o sismica e progetti di adeguamento sismico ricadenti nell’articolo 35 della legge 47/1985

    Art. 18 Responsabilità

    Art. 19 Violazioni delle norme sismiche

    Art. 20 Contributo per spese di istruttoria, di conservazione dei progetti e successivi adempimenti

    Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

    Art. 22 Abrogazioni

    Art. 23 Disposizione finanziaria

    Art. 24 Entrata in vigore

    Allegato A      Individuazione della tipologia di varianti non sostanziali (art. 2)

    Allegato B      Modelli di richiesta di autorizzazione sismica per interventi rilevanti e di minor rilevanza (artt. 4, 6 e 7)

    Allegato C      Relazione geologico-sismica, livelli di rischio sismico e indagini geologiche, geotecniche e sismiche minime (art. 5)

    Allegato D      Modello per il deposito della valutazione dellasicurezza di edifici esistenti (art. 10)

    Allegato E      Modello di richiesta del certificato di idoneità statica o sismica

    (art. 17)

    Allegato F      Modello di richiesta di parere per violazione della normativa antisismica (art. 19)

    Tabella A       Individuazione degli interventi rilevanti e di minor rilevanza (art. 6)

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

    [1] Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [2] Comma modificato dall’art. 2, comma 1, del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [3] Comma sostituito dall’art.3, comma 1, lett. a), del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [4] Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett.b), del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [5] Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.a), del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [6] Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.b), del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [7] Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

    [8] Comma modificato dall’art. 6, comma 1, del r.r. 16 Aprile 2021, n.7, pubblicato sul BUR Lazio del 20 Aprile 2021, n.39

     

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Data di aggiornamento/verifica: 26/09/2023

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