Regolamento regionale 26 maggio 2026, n. 9
-
BUR Lazio 28 maggio 2026, n. 43
- Testo vigente al:
-
Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
-
Art. 1
(Modifiche all’articolo 104 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale “e successive modifiche)1. All’articolo 104 bis del r.r. n.1/ 2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1, è abrogata;
b) al comma 3, le parole: “è calcolato sulla base dell'entità del volume dell'opera” sono sostituite dalle seguenti: “è calcolato, per ciascuna unità strutturale, sulla base dell'entità del volume dell'opera”;
c) il comma 4, è sostituito dal seguente:
“4. Il versamento del contributo è effettuato, utilizzando il codice identificativo univoco di versamento (IUV) generato da OpenGenio-Sistema di Gestione delle Richieste di Autorizzazione Sismica del Genio Civile, attraverso il canale di pagamento PagoPA/MyPay oppure attraverso gli altri canali di pagamento aderenti al circuito PagoPA.”;
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
“8 bis. I contributi per le spese di istruttoria, previsti nel comma ,1 sono rimborsabili, su istanza del soggetto che ha effettuato il pagamento:
a) se versati in eccesso rispetto all’importo effettivamente dovuto;
b) se erroneamente versati per i casi previsti nel comma 8;
c) se versati due volte per la stessa istanza di autorizzazione sismica;
d) se versati relativamente a un’istanza di autorizzazione sismica assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l’annullamento prima della verifica di merito da parte della commissione sismica;
e) se versati relativamente a un’istanza di autorizzazione sismica non assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l’annullamento prima della verifica formale da parte del responsabile del procedimento;
f) se versati relativamente a un’istanza di autorizzazione sismica assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l’annullamento dopo la verifica di merito da parte della commissione sismica, solo nei casi in cui per lo stesso progetto sia stata autorizzata una successiva istanza presentata con diversa classe d’uso o tipologia edilizia;
g) se versati relativamente a un’istanza di autorizzazione sismica non assoggettata a controllo obbligatorio, per la quale il committente abbia chiesto l’annullamento dopo la verifica formale da parte del responsabile del procedimento, solo nei casi in cui per lo stesso progetto sia stata autorizzata una successiva istanza presentata con diversa classe d’uso o tipologia edilizia.
8 ter. I contributi per le spese di istruttoria, previsti nel comma ,1 non sono rimborsati per le istanze risultate sorteggiate a seguito delle procedure previste nell’articolo 12 del regolamento regionale 26 Ottobre 2020, n. 26 (Regolamento regionale per la semplificazione e l’aggiornamento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del regolamento regionale 13 luglio 2016, n. 14 e successive modifiche) e successive modificazioni.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 197 del r.r. n.1/ 2002)1. L’articolo 197 del r.r. n 1/2002, è abrogato.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 285 del r.r. n.1/ 2002)1. L’articolo 285 del r.r. n. 1/2002, è sostituito dal seguente:
“Art. 285
(Tutela legale e rimborso degli oneri di patrocinio legale)1. La Regione assicura l’assistenza legale ai dipendenti regionali, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio oppure all’esercizio del mandato, a condizione che ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, rispettivamente, al personale del comparto e all’area della dirigenza.
2. L’assistenza legale è assicurata per ogni grado e fase del procedimento giudiziario, alternativamente, mediante:
a) la tutela legale, con l’assunzione diretta da parte dell’Amministrazione degli oneri di patrocinio legale, inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, sin dall’apertura dei procedimenti indicati nel comma 1, secondo le modalità previste nell’articolo 285 bis;
b) il rimborso, alla conclusione dei procedimenti previsti nel comma 1, degli oneri di patrocinio legale, inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, secondo le modalità e nei limiti previsti nell’articolo 285 ter.
3. L’atto introduttivo del procedimento civile o il primo atto del procedimento penale notificato all’indagato è trasmesso dal dipendente all’Amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine di sessanta giorni, il dipendente comunica all’Amministrazione se intende richiedere la tutela legale diretta o il rimborso degli oneri di patrocinio legale.
4. Tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento, completo della relativa documentazione, sono trasmesse dai richiedenti esclusivamente attraverso un’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale della Regione. Le disposizioni per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma sono definite con provvedimento del direttore regionale competente in materia di personale. Fino alla completa operatività della piattaforma, gli atti previsti dal primo periodo sono trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC), nei termini indicati nel comma 3, all’indirizzo dedicato ai procedimenti di tutela legale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, a cura del direttore della direzione regionale competente in materia di personale.
5. Al fine di contenere gli oneri a carico del bilancio regionale, per le finalità previste nel presente articolo, la direzione regionale competente in materia di contratti e forniture può stipulare apposite polizze assicurative per la copertura degli oneri di patrocinio legale previsti dagli articoli 285 bis, 285 ter e 285 quater, previa verifica della relativa convenienza economica in rapporto all’alea di rischio e alle previsioni di spesa gravanti sull’Amministrazione.
Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 285 bis del r.r. n.1/ 2002)1. L’articolo 285 bis del r.r. n. 1/2002, è sostituito dal seguente:
“Art. 285 bis
(Assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale. Elenco degli avvocati incaricati della tutela legale)1. Il dipendente chiede l’assunzione diretta da parte dell’Amministrazione degli oneri di patrocinio legale con richiesta presentata mediante la piattaforma prevista nell’articolo 285, comma 4, entro il termine ivi previsto, indicando il legale prescelto per la difesa tra quelli iscritti all’elenco previsto nel comma 3, allegando:
a) copia dell’atto giudiziario notificato, contenente gli estremi del procedimento e ogni altro documento relativo al procedimento medesimo;
b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche, con la quale il richiedente attesta di essere o meno assicurato per i rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio oppure all’esercizio del mandato.
2. L’Avvocato coordinatore, verificata la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela legale, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, sentito l’avvocato prescelto tra quelli iscritti nell’elenco previsto nel comma 3, ai fini del successivo conferimento del mandato difensivo. In caso di indisponibilità dell’avvocato prescelto, il richiedente può indicare un altro difensore tra quelli iscritti nell’elenco previsto nel comma 3.
3. Per assicurare l’assunzione diretta da parte dell’Amministrazione degli oneri di patrocinio legale, è istituito l’elenco degli avvocati incaricati della tutela legale. L’elenco è tenuto dall’Avvocatura regionale ed è articolato in sezioni distinte per giurisdizione, penale e civile, e per foro di competenza. Possono essere iscritti all’elenco gli avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all’albo professionale, con comprovata esperienza e che non si trovino in situazioni di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi anche l’aver patrocinato giudizi contro la Regione Lazio, in qualsiasi sede giudiziaria, nei tre anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. Gli avvocati chiedono l’scrizione all’elenco previsto nel comma 3 con apposita istanza presentata mediante PEC, indirizzata all’Avvocatura regionale, dal 1 al 31 gennaio di ciascun anno. La selezione avviene per avviso pubblico sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento. L’avviso pubblico è adottato dall’Avvocato coordinatore, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e divulgato presso i Consigli degli Ordini forensi territoriali. In fase di prima applicazione, le istanze sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
5. Il compenso spettante agli avvocati iscritti all’elenco previsto nel comma 3 e incaricati della difesa dei dipendenti regionali è determinato applicando le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e successive modifiche, ed è calcolato secondo i valori medi previsti. La maggiorazione dei valori non può in ogni caso essere applicata in misura superiore al trenta per cento.
6. Qualora il dipendente intenda, inoltre, nominare un legale di sua fiducia a supporto del legale incaricato, con le modalità previste nel presente articolo, i relativi oneri restano interamente a suo esclusivo carico.
7. Su richiesta motivata del legale incaricato della difesa, l’Avvocato coordinatore può autorizzare la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte.
8. Gli oneri di patrocinio legale sostenuti sono liquidati dall’Avvocatura regionale a conclusione di ciascun grado di giudizio. Su richiesta del legale incaricato, per ciascun grado di giudizio, può essere riconosciuto un acconto pari al venticinque per cento del compenso calcolato con le modalità previste nel comma 5.
9. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del richiedente ammesso alla tutela legale, ai sensi del presente articolo, se riscosse, costituiscono credito dell’Amministrazione nei confronti del richiedente. Se la parte soccombente provvede spontaneamente al pagamento delle spese legali in favore del richiedente, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione e a riversarle all’Amministrazione. Al di fuori di tale ipotesi, decorso un mese dalla pubblicazione della sentenza senza che il soccombente abbia provveduto al pagamento spontaneo delle spese legali, l’Amministrazione provvede direttamente a recuperare le spese legali nei confronti della parte soccombente, in virtù di un apposito atto di cessione del credito sottoscritto dal richiedente. La cessione è a titolo gratuito e pro soluto. In mancanza della cessione del credito, l’Amministrazione trattiene le spese dalle ordinarie spettanze retributive del richiedente.
10. Il richiedente è tenuto, inoltre, a comunicare e a riversare all’Amministrazione eventuali rimborsi liquidati da parte di compagnie assicuratrici relativi al giudizio per il quale sia stato ammesso alla tutela legale ai sensi del presente articolo.
11. Nei casi in cui, all’esito del giudizio, sia pronunciata, nei confronti del richiedente, sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’Avvocatura regionale, esclusa la ricorrenza dei presupposti per l’assunzione diretta degli oneri di patrocinio legale, avvia le procedure per ripetere dal dipendente gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. A tal fine, su richiesta dell’interessato, l’amministrazione accorda un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci anni, comprensivo della quota per interessi legali nella misura prevista nell’articolo 1284, comma 1, del Codice civile.
Art. 5
(Inserimento degli articoli 285 ter, 285 quater e 285 quinquies del r.r. n.1/ 2002)1. Dopo l’articolo 285 bis del r.r. n. 1/2002, sono inseriti i seguenti:
“Art. 285 ter
(Rimborso degli oneri di patrocinio legale)1. Il dipendente che intenda richiedere il rimborso degli oneri di patrocinio legale ne dà comunicazione mediante la piattaforma prevista nell’articolo 285, comma 4, entro il termine ivi previsto, indicando il legale prescelto per la difesa, allegando:
a) copia dell’atto giudiziario notificato, contenente gli estremi del procedimento giudiziario e ogni altro documento relativo al procedimento medesimo;
b) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di essere o meno assicurato per la copertura dei rischi relativi alle spese di difesa nei giudizi promossi nei propri confronti per atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio oppure all’esercizio del mandato.
2. L’Avvocatura regionale può esprimere il suo motivato diniego sul legale scelto dal richiedente, non oltre quindici giorni dalla comunicazione prevista nel comma 1, decorsi i quali, in assenza di diniego, la nomina si intende accettata.
3. Il rimborso degli oneri di patrocinio legale avviene nei limiti dei valori medi indicati nelle tabelle professionali in vigore, approvate con decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014. Non sono ammesse anticipazioni o acconti sul rimborso degli oneri di patrocinio legale previsto nel presente articolo.
4. Nei soli casi in cui la nomina di uno o più consulenti tecnici di parte sia richiesta per ragioni di difesa o di strategia processuale, il dipendente che intenda avvalersene ne dà preventiva comunicazione all’Avvocato coordinatore, il quale può esprimere il suo motivato diniego, non oltre quindici giorni dalla comunicazione, decorsi i quali, in assenza di diniego, la nomina si intende accettata.
5. Entro il termine di centoottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla data di inoppugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento, il richiedente trasmette, mediante la piattaforma prevista nell’articolo 285, comma 4, la seguente documentazione:
a) copia del provvedimento conclusivo del procedimento, con attestazione del passaggio in giudicato o la data di conclusione del procedimento in via definitiva;
b) copia di ogni fattura regolarmente firmata e quietanzata, emessa per l’attività svolta dal legale fiduciario e da eventuali consulenti tecnici di parte, con indicazione analitica delle voci di spesa;
c) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta di non avere diritto a rimborsi assicurativi per le spese di difesa nel procedimento in questione oppure nel caso in cui ne ha diritto, dichiara l’esatto ammontare dei rimborsi assicurativi ricevuti o spettanti;
d) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, con la quale, nel caso in cui siano state liquidate le spese legali, il richiedente attesta di non averne ricevuto il pagamento allegando, ove sia stata intrapresa l’azione esecutiva, la documentazione relativa all’esito negativo della medesima.
6. Entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione prevista nel comma 5, la direzione regionale competente in materia di personale verifica la completezza della documentazione presentata per il riconoscimento del rimborso degli oneri di patrocinio legale e, in caso di esito positivo, ne trasmette le risultanze istruttorie all’Avvocatura regionale.
7. L’Avvocatura regionale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti nell’articolo 285, comma 1, entro il termine di venti giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie previste nel comma 6, esprime un parere vincolante in ordine alla richiesta di rimborso e alla determinazione dell’importo da rimborsare, nei limiti indicati nel comma 3, per gli oneri di patrocinio legale e, per il compenso dei consulenti tecnici, secondo i parametri applicati dall’autorità giudiziaria. Nelle ipotesi di patrocinio prestato da più difensori non sono comunque consentiti rimborsi per importi complessivamente superiori al compenso spettante per un unico difensore.
8. Gli atti previsti nei commi 5, 6 e 7 sono trasmessi mediante la piattaforma prevista nell’articolo 285, comma 4.
9. Le eventuali spese di giudizio liquidate in favore del dipendente sono detratte dal quantum rimborsabile solo se effettivamente pagate dalla parte soccombente. Sono, inoltre, detratti gli eventuali rimborsi, entro i valori medi determinati secondo le disposizioni del decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, liquidati da parte di compagnie assicuratrici.
10. Il procedimento di rimborso degli oneri di patrocinio legale, previsto nel presente articolo, si conclude con un provvedimento di accoglimento o di rigetto, adottato dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere vincolante previsto nel comma 7, fatta salva la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, prevista nell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
11. In caso di stipula di polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 285, comma 5, il provvedimento previsto nel comma 10 è trasmesso tempestivamente dalla direzione regionale competente in materia di personale alla compagnia assicuratrice, che provvede a liquidare l’importo direttamente al richiedente, informando contestualmente le direzioni regionali competenti in materia di personale e di contratti e forniture.
12. Ove sia pendente un procedimento disciplinare, il procedimento per il rimborso delle spese legali resta sospeso sino alla definitiva conclusione dello stesso.
Art. 285 quater
(Liquidazione delle spese legali relative ai procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile)1. L’amministrazione, qualora venga promosso un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti dei dipendenti regionali per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del proprio servizio o all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, all’esito di sentenze o provvedimenti che ne escludano la responsabilità, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi, nella misura liquidata dal giudice contabile ai sensi dell’articolo 31, dell’allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e successive modifiche.
2. Le spese previste nel comma 1 sono liquidate dall’Avvocatura regionale.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento definitivo di esclusione della responsabilità, il dipendente può chiedere il rimborso degli ulteriori oneri di patrocinio legale non liquidati dal giudice contabile, inclusi quelli afferenti alla fase preliminare del giudizio, avviata ai sensi dell'articolo 67, comma 8, dell’allegato 1 del d.lgs. n. 174/2016, nei limiti previsti nell’articolo 285 ter., comma 3.Art. 285 quinquies
(Account personale di posta elettronica certificata)1. Al personale in servizio presso la Giunta regionale, anche a tempo determinato, è attribuito, a cura del direttore regionale competente in materia di innovazione tecnologica, un account personale di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni concernenti il rapporto di lavoro.”.
Art. 6
(Sostituzione dell’allegato V bis del r.r.n.1/2002)1. L’allegato V bis del r.r. n.1/2002, è sostituito dall’allegato A del presente regolamento.
Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)1. Le disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. n.1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano anche ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i termini e le modalità di presentazione delle istanze applicabili in forza delle disposizioni ratione temporis vigenti.
2. Le disposizioni dell’articolo 285 quinquies del r.r. n. 1/2002, introdotto dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni previste negli articoli da 285 a 285 quater del r.r. 1/2002, come modificati o introdotti dal presente regolamento, in quanto compatibili, ai soggetti previsti nell’articolo 39, comma 1, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004” e successive modifiche.
Art. 8
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 03/06/2026