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Regolamento regionale 26 maggio 2010, n. 5

  • BUR 7 giugno 2010, n. 21
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2004, n.3 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche. Regolamento abrogato dal regolamento regionale 30 Aprile 2014 n.10, pubblicato sul BUR 2 maggio 2014, n. 35 – Supplemento 1
  • Art. 1
    Modifiche all'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche

    1. All'articolo 3 del r.r. 3/2004 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al primo e al secondo periodo dell'alinea del comma 1 le parole: "ambiente e protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di ambiente";

    b) al comma 1 bis le parole: "Direzione regionale Demanio, patrimonio e provveditorato" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio".

     

    Art. 2
    Modifica all'articolo 12 del r.r. 3/2004

    1. Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

    "1. La Commissione tecnica per il demanio idrico, costituita con decreto del Presidente della Regione, è composta:

    a) dal direttore della Direzione regionale competente in materia di ambiente, o da un dirigente suo delegato, che la presiede;

    b) dal direttore della Direzione regionale Attività della Presidenza, o da un dirigente suo delegato;

    c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concessioni demaniali e pianificazione dei bacini idrografici;

    d) da un rappresentante dell'ARDIS;

    e) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di attività produttive;

    f) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di arte, sport e politiche giovanili;

    g) da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di territorio e di urbanistica;

    h) da un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.".

    Art. 3
    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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