Regolamento regionale 26 luglio 2005, n. 15
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BUR 30 luglio 2005, n. 21, s.o. n. 4
- Testo vigente al:
- Modifiche ai regolamenti regionali 6 settembre 2002, n. 1 e 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni.
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Indice
Art. 1 - Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni
Art. 2 - Modifica all’articolo 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni
Art. 3 - Disposizione transitoria
Art. 1
(Modifica all’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)1. All’articolo 15 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Il trattamento economico del capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente e del Segretario generale nonché del vice capo dell’ufficio di Gabinetto del Presidente e del capo dell’Ufficio rapporti istituzionali del Vice presidente è stabilito con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti dei trattamenti economici complessivi determinati per gli incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 178, comma 2.”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni)1. All’articolo 65 del regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 e successive modificazioni, il comma 1 è abrogato.
Art. 3
(Disposizione transitoria)1. Le modifiche all’articolo 15, comma 1, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, apportate dall’articolo 1 del presente regolamento, hanno effetto anche in relazione ai contratti individuali in atto alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021