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Regolamento Regionale 26 Giugno 2013 n. 12 (1)

  • BUR 27 giugno 2013, n.52
  • Testo vigente al:
  • Regolamento dei lavori della Giunta Regionale
  •  Art.1

    (Oggetto)

     1          Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Giunta della Regione Lazio e le procedure per l’ adozione degli atti di competenza.

     

     Art.2

    (Funzioni del Presidente)

     1        Il Presidente dirige la politica della Giunta, ne è responsabile ed emana le opportune direttive a tal fine.

     

     Art.3

    (Nomina componenti della Giunta)

     1        Ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, il Presidente, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina, con proprio decreto, i componenti della Giunta, fra i quali il Vice Presidente.

    2        Il Presidente, preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle situazioni previste quali cause di ineleggibilità o incompatibilità. A tal fine acquisisce da parte degli interessati una dichiarazione in merito all’inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità ovvero l’impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità esistenti entro 10 giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione. Nell’ipotesi in cui l’interessato non vi provveda il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

    3        Dell’avvenuta nomina dei componenti della Giunta è data comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla stessa, unitamente al programma politico ed amministrativo dell’Esecutivo.

    4        Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una situazione ostativa alla medesima, il Presidente invita il componente della Giunta non consigliere a rimuoverla entro 10 giorni. Nell’ipotesi in cui l’interessato non vi provveda, il Presidente, previa diffida, lo dichiara decaduto.

    5        Nel caso in cui un consigliere regionale, nominato componente della Giunta, decada dalla carica elettiva il Presidente ne dichiara la decadenza anche dalla carica di Assessore.

     

     Art.4

    (Assegnazione e revoca degli incarichi)

     1        Qualora non vi abbia provveduto con il decreto di nomina di cui al primo comma dell’art.3, il Presidente, nella prima riunione dell’Esecutivo, con proprio decreto assegna al Vice Presidente ed agli Assessori i rispettivi incarichi.

    2        Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

     

     Art.5

    (Collegialità dei lavori)

     1        L’attività della Giunta è informata a criteri di collegialità operativa e di confronto propositivo ai fini del perseguimento dei fini pubblici cui è tesa la complessiva azione della Regione, nel rispetto delle norme dello Statuto regionale e con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

    2        Il Vice Presidente e gli Assessori collaborano con il Presidente e lo informano delle iniziative e delle attività inerenti i rispettivi incarichi, anche con riferimento all’andamento dei lavori consiliari.

     

     Art.6

    (Funzioni della Giunta)

     1     La Giunta esercita le funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

    2     La Giunta è l’organo esecutivo della Regione e, in quanto tale, realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico-amministrativo del Presidente della Regione e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.

    3     La Giunta esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

    4     La Giunta svolge la funzione regolamentare regionale nelle materie di competenza legislativa, concorrente o esclusiva, della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari.

           In particolare, adotta:

    -            i regolamenti esecutivi di leggi regionali;

    -            i regolamenti di attuazione ed integrazione di leggi regionali;

    -            i regolamenti autorizzati da apposita legge regionale;

    -            i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

    5           I regolamenti autorizzati da apposita legge regionale sono adottati previo parere del comitato di garanzia statutaria.

    6           La Giunta, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente in vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all’aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l’iniziativa all’esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

    7           La Giunta può altresì adottare regolamenti per l’attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell’art.11, comma 4, dello Statuto.

    8           La Giunta esercita, le funzioni amministrative concernenti:

    -      l’adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;

    -      le direttive per la raccolta e  per l’elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all’esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;

    -      la verifica complessiva dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa nell’ambito del territorio regionale, in relazione al proseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziari della Regione;

    -         l’adozione degli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;

    -         l’adozione dei programmi annuali di attività dell’amministrazione regionale, che costituiscono atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l’attività di loro competenza;

    -         la fissazione dei criteri per la formazione e l’adozione degli  atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l’imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa;

    -         l’assegnazione ai dirigenti degli obiettivi e dei progetti da realizzare nonché le riserve finanziarie, umane e strumentali per il loro conseguimento;

    -         la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e gestionale  agli indirizzi ed alle direttive impartite;

    -         la definizione degli indirizzi, delle direttive e dei criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli organismi, delle agenzie o degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché la vigilanza su di essi .

    -         l’adozione di ogni atto amministrativo alla Giunta espressamente riservata da leggi o regolamenti.

     

     Art.7

    (Segretario della Giunta)

     

    1        Il Segretario della Giunta partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

    2        Il Segretario, nominato ai sensi dell’art.10 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta, è coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Segretario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e dalla Segreteria della Giunta.

    3        Il Segretario, con la collaborazione della Segreteria, in particolare:

    -      assiste il Presidente nella predisposizione dell’ordine del giorno e ne cura l’inoltro al Vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto ed al Segretario Generale;

    -      assicura la legittimità formale degli atti amministrativi sottoposti all’esame della Giunta;

    -      cura il regolare svolgimento dei lavori della Giunta e fornisce assistenza durante le sedute;

    -      cura la stesura dei processi verbali;

    -      assicura, d’intesa con le direzioni regionali proponenti, la coerenza degli atti con le eventuali modifiche  introdotte dalla Giunta;

    -      custodisce gli originali dei verbali delle deliberazioni, attesta la conformità all’originale delle copie delle deliberazioni e ne cura la restituzione agli uffici proponenti; apporta ai testi delle deliberazioni, prima della loro pubblicazione, eventuali correzioni di errori formali o materiali.

     

     Art.8

    (Convocazione delle sedute)

     1           La Giunta si riunisce presso la sede della Presidenza della Giunta, di norma, una volta alla settimana, in un  giorno prestabilito.

    2           La Giunta è convocata dal Presidente, tramite la Segreteria della Giunta, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’ora fissata per la riunione.

    3           In caso di urgenza la convocazione può essere disposta dal Presidente anche per la stessa giornata, mediante fonogramma o posta elettronica.

    4           Per esaminare lo stato di avanzamento dell’attuazione del programma di governo, anche con riferimento agli atti normativi e di programmazione, la Giunta si riunisce almeno ogni sei mesi in seduta straordinaria.

     

     Art.9

    (Presidenza delle sedute)

     1           Il Presidente presiede la Giunta e ne dirige i lavori; concede la facoltà di parlare, pone ai voti la proposta su cui si è aperta la discussione e proclama l’esito della votazione.

    2           In caso  di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

    3           Nell’eventualità che il Presidente ed il Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta è presieduta dall’Assessore più anziano di età presente alla riunione.

     

     Art.10

    (Partecipazione alle sedute)

     

    1        Il Vice Presidente e gli Assessori hanno l’obbligo di partecipare alle sedute della Giunta, salvo casi di motivato impedimento.

    2        L’assenza dalle sedute è comunicata alla Segreteria della Giunta con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della seduta stessa.

    3        Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Giunta.

    4        Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori hanno l’obbligo di allontanarsi dalla riunione durante l’esame e la votazione di proposte che riguardino affari di interesse proprio, del coniuge, del convivente in rapporto di coppia, di parenti e affini fino al quarto grado.

     

     Art.11

    (Presenza alle sedute di soggetti esterni)

     1                    Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare estranei, salvo il Segretario  ed il Vice Segretario della Giunta, il Capo di Gabinetto  ed il Segretario Generale.

    2                    Con riferimento a specifici argomenti o nel caso in cui sia opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi o valutazioni tecniche, il Presidente, anche su proposta di un Assessore, può autorizzare, per il tempo necessario, la presenza di dipendenti regionali o  di esperti esterni. Di tale circostanza è fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

     

     Art.12

    (Ordine del giorno)

     1                    L’ordine del giorno delle sedute è costituito dagli argomenti, suddivisi in proposte di deliberazione e comunicazioni, da sottoporre alle determinazioni della Giunta.

    2                    Sono oggetto di deliberazioni:

    a)   le proposte di legge;

    b)   le proposte di deliberazione  da sottoporre al Consiglio regionale;

    c)   ogni altro atto espressamente previsto da norme di legge.

    3                    Sono adottati con decisioni:

    a)   gli atti di indirizzo per le attività delle strutture organizzative;

    b)   le comunicazioni e le informative del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori.

    4                    L’ordine del giorno è definito dal Presidente con l’assistenza del Segretario della Giunta ed è predisposto e comunicato, per il tramite della Segreteria della Giunta, di norma unitamente all’avviso di convocazione, al Vice Presidente, agli Assessori, al Capo di Gabinetto, al Segretario Generale ed ai direttori regionali.

    5                    Per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno è indicato il nome dell’Assessore incaricato di relazionare su di esso.

    6                    L’esame e l’adozione dei provvedimenti avviene nella seduta in cui i relativi argomenti sono iscritti all’ordine del giorno, salvo che si concordi sul rinvio ad un seduta successiva.

    7                    Nessuna proposta di deliberazione o argomento può essere trattato, salvo casi di assoluta urgenza e previo assenso del Presidente, se non preventivamente iscritto all’ordine del giorno.

    8                    Dopo lo svolgimento della seduta, l’ordine del giorno viene diffuso con le modalità e nei limiti stabiliti dal Presidente della Giunta.

     

     Art.13

    (Formazione dell’ordine del giorno)

     1                    Le proposte di deliberazione e gli atti di competenza della Giunta sono proposti dagli Assessori competenti per materia, che si avvalgono per la loro predisposizione dei competenti uffici.

    2                    Le proposte di deliberazione sono sottoscritte, oltre che dall’Assessore proponente, dal responsabile unico del procedimento, ove previsto, e dal direttore regionale competente, nonché, ove necessario, dal direttore regionale preposto alla direzione “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”.

    3                    Le sottoscrizioni di cui al precedente comma attestano, rispettivamente, la conformità della proposta all’indirizzo politico, la regolarità tecnica e la legittimità delle proposte nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria della stessa.

    4                    Le proposte di deliberazione e gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno sono trasmessi alla Segreteria della Giunta almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta prevista per il suo esame, al fine di garantire i riscontri di legittimità formale da parte della Segreteria della Giunta, prima delle loro iscrizioni all’ordine del giorno.

    5                    Nel caso in cui l’istruttoria faccia emergere profili di illegittimità formale, le proposte sono iscritte all’ordine del giorno della seduta dopo che le stesse saranno state adeguatamente modificate dai competenti uffici.

    6                    La trattazione urgente di proposte o di argomenti non iscritti all’ordine del giorno è richiesta al Presidente entro e non oltre le ore 14.00 dell’ultimo giorno lavorativo prima della seduta. Il Presidente, valutate le circostanze, decide al riguardo, impartendo le opportune disposizioni alla Segreteria della Giunta.

    7                    Le proposte di legge, di regolamento e gli schemi di circolari a rilevanza esterna sono trasmessi, almeno dieci giorni prima della loro sottoposizione alle determinazioni della Giunta, alla Segreteria della Giunta completi di ogni allegato e corredati del parere dell’Ufficio Legislativo e, ove necessario, di quello della Direzione “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio” in ordine, rispettivamente, alla legittimità e correttezza giuridico-formale dei predetti atti nonché alla coerenza e compatibilità dei disegni di legge con le indicazioni del piano di attività e con gli equilibri di bilancio.

    8                    Il rispetto dei termini  di cui ai commi 4, e 7 costituisce parametro di valutazione per l’erogazione al personale dei premi legati al merito, alla prestazione ed ai risultati.

     

     Art.14

    (Ordine dei lavori)

     1               All’inizio di ogni seduta il Presidente stabilisce l’ordine di svolgimento dei lavori.

    2               La discussione degli argomenti è, di norma, preceduta da una relazione illustrativa da parte del proponente.

    3               Nel caso in cui non sia presente l’Assessore designato come relatore dell’argomento o della proposta di deliberazione sottoposto all’esame della Giunta, può riferire il Presidente medesimo od altro Assessore a ciò preventivamente delegato dal relatore d’intesa con il Presidente.

    4               Della sostituzione nella funzione di relatore è dato espressamente atto nel verbale della seduta.

    5               Nel caso in cui la proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta debba essere adottata, a norma di Statuto o di legge regionale, previo parere di una o più Commissioni consiliari, il Presidente trasmette, per il tramite della Segreteria della Giunta, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio la proposta stessa, assicurando, altresì, la disponibilità dell’Assessore e dell’ufficio competenti a fornire tempestivamente le informazioni e gli ulteriori elementi istruttori che dovessero eventualmente rendersi necessari.

    6               L’Assessore competente informa periodicamente la Giunta sull’andamento dei lavori della Commissione incaricata dell’esame della proposta di deliberazione.

    7               La Giunta delibera su gli atti di cui al precedente comma 5, dopo acquisito il parere della Commissione o una volta scaduto il termine assegnato alla stessa per l’esame.

     

     Art.15

    (Emendamenti)

     1           Ogni componente della Giunta può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.

    2            Il testo delle proposte, emendato dalla Giunta e così adottato, è coordinato dal Segretario della Giunta d’intesa con la direzione regionale competente.

     

     Art.16

    (Comunicazioni ed informativa)

     1               Il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori comunicano alla Giunta le eventuali iniziative che intendano assumere, in un arco di tempo programmato, in ordine alla politica di governo ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali.

    2               Il testo delle comunicazioni e delle informative è consegnato al Presidente ed alla Segreteria della Giunta in tempo utile per la loro iscrizione all’ordine del giorno

    3               Le comunicazioni e le informative sono oggetto di presa d’atto da parte della Giunta.

     

     Art.17

    (Ritiro o rinvio di argomenti iscritti all’ordine del giorno)

     1        Ciascun Assessore ha facoltà di chiedere, per ulteriori approfondimenti, il rinvio o il ritiro di una proposta di deliberazione o di un argomento iscritto all’ordine del giorno. Sulla richiesta decide il Presidente.

    2        Il Presidente può sempre disporre il rinvio o il ritiro di argomenti iscritti all’ordine del giorno.

     

     Art.18

    (Votazione)

     1           Terminata la discussione il Presidente pone in votazione le singole proposte .

    2           La Giunta adotta gli atti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

    3           Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

    4           Nel caso in cui l’atto da adottare comporti valutazioni o giudizi su persone, la votazione avviene per scrutinio segreto.

    5           Il componente della Giunta che intende astenersi lo dichiara espressamente.

    6           Il Presidente proclama l’esito della votazione e l’adozione della deliberazione.

    7           Le deliberazioni riportano il risultato della votazione, specificando i voti favorevoli, i contrari e i nominativi degli astenuti.

    8           Ogni componente della Giunta può chiedere che le motivazioni della propria astensione ovvero delle propria contrarietà siano inserite a verbale.

     

     Art.19

    (Processo verbale delle adunanze)

     1           I processi verbali delle riunioni della Giunta sono redatti a cura del Segretario della Giunta o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario .

    2           I verbali recano l’indicazione della data e del luogo della riunione, l’ora d’inizio e di chiusura dei lavori, i nominativi dei presenti e degli assenti, i punti salienti delle eventuali discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero di voti resi favore e contro ogni proposta nonché il nominativo di quelli che si sono astenuti.

    3           I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sottoposti all’approvazione della Giunta, di norma, nella seduta successiva. A tal fine, i processi verbali sono messi a disposizione degli Assessori presso la sala della Giunta, trenta minuti prima dell’inizio della riunione.

    4           Di eventuali chiarimenti o precisazioni richieste dagli Assessori è dato atto nel verbale di approvazione.

    5           Gli originali degli atti adottati dalla Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.

    6           Le copie conformi dei processi verbali e degli estratti sono rilasciati  a cura del Segretario o del Vice Segretario della Giunta.

    7           L’elenco degli atti adottati dalla Giunta è trasmesso a cura della Segreteria della Giunta alle direzioni regionali e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

     

     Art.20

    (Disposizioni finali)

    1            L’ interpretazione e l’applicazione delle norme del presente regolamento spettano al Presidente acquisito, ove ritenuto necessario, il parere del Segretario della Giunta.

      

    Art.21

    (Entrata in vigore)

    1   Il presente regolamento entra in vigore dal 1 Luglio 2013.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

      

      

    INDICE

     

     

          Art.1               Oggetto

          Art.2               Funzioni del Presidente

          Art.3               Nomina dei componenti della Giunta          .

          Art.4               Assegnazione e revoca incarichi

          Art.5               Collegialità dei lavori

          Art.6               Funzioni della Giunta           

          Art.7               Segretario della Giunta

          Art.8               Convocazione delle sedute

          Art.9               Presidenza delle sedute

          Art.10             Partecipazione alle sedute

          Art.11             Presenza alle sedute di soggetti esterni           

          Art.12             Ordine del giorno.

          Art.13             Formazione dell’ordine del giorno

          Art.14             Ordine dei lavori

          Art.15             Emendamenti

          Art.16             Comunicazioni e informative           

          Art.17             Ritiro o rinvio di argomenti iscritti all’ordine del giorno

          Art.18             Votazione

          Art.19             Processo verbale delle adunanze

          Art.20            Disposizioni finali

          Art.21             Entrata in vigore


    Nota: Regolamento abrogato dall'art. 22  del Regolamento 10 febbraio 2020, n.6

     

     

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