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Regolamento regionale 26 aprile 2006, n. 3

  • BUR 29 aprile 2006, n. 4, s.o. n.12
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 – Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
  • Indice

    Art. 1 - Modifica all’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7
    Art. 2 - Modifiche dell’articolo 20 del r.r. 7/2005
    Art. 3 - Modifica all’articolo 39 del r.r. 7/2005
    Art. 4 - Entrata in vigore


    Art. 1
    (Modifica all’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)

    1. Al comma 1 dell’articolo 6 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) le parole: “ma non vincolanti” sono soppresse.

     

    Art. 2
    (Modifiche dell’articolo 20 del r.r. 7/2005)

    1. Il comma 1 dell’articolo 20 del r. r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

    “1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
    a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo in qualsiasi periodo dell’anno;
    b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, al di sotto dei 1000 metri s.l.m. dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo;
    c) per i cedui coetanei la cui area al taglio si sviluppa per almeno il 50 % al di sopra dei 1000 metri s.l.m., la Regione può autorizzare la posticipazione della chiusura della stagione di taglio per un periodo non superiore a trenta giorni, per comprovate avverse situazioni meteorologiche sentito il coordinamento provinciale del corpo forestale dello Stato.”.

    2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    “1. bis. I tagli intercalari nei boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nonché i tagli nei soprassuoli transitori di avviamento e di conversione possono eseguirsi in qualsiasi periodo dell’anno, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.”.

     

    Art. 3
    (Modifica all’articolo 39 del r.r. 7/2005)

    1. Al comma 1 dell’articolo 39 del r. r. 7/2005, le parole: “ad eccezione del periodo a rischio di incendi boschivi, qualora debbano usarsi strumenti alimentati da motore a scoppio” sono soppresse.

     

    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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