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Regolamento regionale 25 novembre 2021 n. 21

  • BUR Lazio 30 novembre 2021 n. 110
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

  • Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 45/1998, alla legge regionale n. 27/1998 e alla legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie.), di seguito denominata legge, detta norme integrative ed attuative della stessa e, in particolare, definisce le modalità ed i termini per l’esercizio delle attività istruttorie svolte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), relative ai seguenti procedimenti di competenza regionale:
    a) valutazione d’impatto ambientale (VIA), per i progetti di competenza regionale di cui agli Allegati III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
    b) autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i progetti di cui all’articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. n. 152/2006;
    c) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006;
    d) autorizzazione per modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato IV, punto 8, lettera t), alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 nonché autorizzazione per modifiche degli impianti di cui all’articolo 29 nonies del medesimo decreto.


    Art. 2
    (Attività di ARPA)

    1. L’ARPA svolge la propria attività di istruttoria tecnico-amministrativa a supporto delle strutture della direzione regionale competente per i procedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, di seguito 
    denominata autorità competente. 


    Art. 3
    (Avvio dell’istruttoria)

    1. L’autorità competente, in relazione ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 1, avviati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ne comunica l’avvio all’ARPA e trasmette le credenziali di accesso alla apposita piattaforma informatica per la condivisione della documentazione allegata alle singole istanze, ai fini della verifica della stessa.
    2. L’ARPA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, nomina il responsabile del procedimento, avvia la propria attività istruttoria e procede all’analisi della documentazione tecnica al fine di acquisire le informazioni necessarie e per poter esprimere le proprie valutazioni tecniche in relazione al procedimento in esame. 
    3. L’ARPA, su richiesta dell’autorità competente, fornisce il proprio supporto tecnico nelle fasi del procedimento che precedono la convocazione della conferenza di servizi, laddove prevista, attraverso la valutazione di specifiche questioni di carattere ambientale inerenti il progetto in esame che possono emergere sia nella fase di verifica circa la completezza della documentazione presentata, sia durante le consultazioni, se previste, sia in sede di esame delle osservazioni eventualmente presentate, sia nella fase di valutazione in merito al carattere sostanziale della modifica richiesta.
    4. L’autorità competente all’atto della richiesta di supporto tecnico, assegna all’ARPA un termine per la conclusione delle attività di cui al comma 3, in coerenza con i tempi prescritti dalla normativa vigente in relazione a ciascuna fase del procedimento.
    5. Nelle fasi di cui al comma 3, l’autorità competente può convocare, in relazione a specifici argomenti, appositi tavoli tecnici a cui possono partecipare anche le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento nonché, eventualmente, il richiedente. Gli esiti dei lavori dei tavoli tecnici sono formalizzati in appositi verbali. 


    Art. 4
    (Relazione tecnica dell’ARPA)

    1. L’ARPA nell’ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento svolge le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 6 bis) della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A)) e successive modifiche e partecipa alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente, nella quale fornisce il proprio supporto tecnico che consiste:
    a) per la valutazione d’impatto ambientale, in una relazione tecnica, elaborata anche sulla base delle risultanze dei lavori della conferenza di servizi, che delinea il quadro di compatibilità ambientale del progetto in istruttoria, previa verifica dei dati riportati dal proponente nello Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.) e conseguente analisi degli impatti indotti dall’opera sull’ambiente in riferimento alle diverse componenti e fattori ambientali interessati. La relazione fornisce indicazioni anche con riferimento ai livelli di qualità ambientale preesistenti all’intervento e alle risultanze delle attività di monitoraggio e controllo effettuate dall’ARPA stessa sul sito in esame nonché sui siti localizzati nelle aree circostanti a quella di intervento, utili per la definizione di eventuali misure mitigative;
    b) per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, oltre al parere sulle modalità di monitoraggio e controllo dell’impianto e delle emissioni nell’ambiente previsto dall’articolo 29 quater, comma 6, del d.lgs. n.152/2006, in una relazione tecnica elaborata, su richiesta dell’autorità competente, per la valutazione di specifiche questioni di carattere ambientale e tecnico;
    c) per il rilascio di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 208 del d.lgs. n.152/2006, in una relazione tecnica, elaborata anche in base alle risultanze dei lavori della conferenza di servizi, in merito alla proposta progettuale nel suo complesso.
    2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) riportano gli esiti dell’istruttoria svolta dall’ARPA e, in particolare, contengono le valutazioni tecniche, espresse in modo analitico, utili all’autorità competente per l'adozione del provvedimento finale, con esito positivo o negativo, nonché per la definizione delle misure e delle prescrizioni da indicare nello stesso. 
    3. L’ARPA invia all’autorità competente la propria relazione tecnica relativa ai procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro e non oltre la seduta conclusiva della conferenza di servizi. La relazione può costituire parte integrante del verbale o della relazione motivata di conclusione della conferenza stessa, inoltre può essere richiamata nel provvedimento conclusivo di tali procedimenti o allegata ad essi.
    4. Fermo restando il parere sulle modalità di monitoraggio e controllo dell’impianto e delle emissioni nell’ambiente di cui all’articolo 29 quater, comma 6, del d.lgs. n.152/2006 reso dall’ ARPA nell’ambito della conferenza di servizi in caso di autorizzazione integrata ambientale entro e non oltre la seduta conclusiva della stessa, la relazione tecnica di cui al comma 2, lettera c), è inviata all’autorità competente entro e non oltre i trenta giorni successivi alla trasmissione del verbale conclusivo della conferenza di servizi. Tale relazione può essere richiamata nel provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale o allegata ad esso.


    Art. 5
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio. 


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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