NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 25 novembre 2008, n. 23

  • BUR 28 Novembre 2008, n. 44
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di   organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.
  • ART. 1
    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “d) Segreteria della Giunta.”;
    b)         al comma 3, dopo le parole “dell’ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente,” sono aggiunte le seguenti: “della Segreteria della Giunta,”.

    ART. 2
    (Inserimento dell’art.7 bis nel r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

    “ART. 7 bis
    (Segreteria della Giunta)

    1. La Segreteria della Giunta svolge le funzioni preordinate al regolare funzionamento della Giunta. In particolare:
    a)         cura gli adempimenti preparatori delle sedute della Giunta;
    b)         assiste il Presidente e gli Assessori durante i lavori collegiali, di cui cura la verbalizzazione;
    c)         cura gli adempimenti di competenza, conseguenti alle decisioni della Giunta.

    2. Alla Segreteria della Giunta è preposto il Segretario della Giunta, incaricato ai sensi dell’art. 10, il quale opera su direttiva del Presidente, cui risponde per l’attività svolta.

    3. Per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di cui al comma 1, la Segreteria della Giunta si avvale di una struttura istituita  nella direzione regionale “Protezione civile-Attività della Presidenza”, il cui dirigente svolge anche  la funzione di vice segretario della Giunta.”.

    ART. 3
    (Modifiche all’articolo 8 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 8, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole “dell’ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente,” sono aggiunte le seguenti: “della Segreteria della Giunta,”.

    ART. 4
    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         nella rubrica, dopo le parole “organizzate nel segretariato generale”, sono inserite le seguenti: “nonché di segretario della Giunta.”;
    b)         al comma 1, le parole “e di segretario generale” sono sostituite dalle seguenti: “ , di segretario generale e di segretario della Giunta”;
    c)         al comma 8, le parole “ed il capo dell’Ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: “ , il capo dell’Ufficio di gabinetto ed il segretario della Giunta”.

    ART. 5
    (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 15, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche, le parole “ e del capo dell’Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “del capo dell’Ufficio rapporti istituzionali del Vice Presidente e del segretario della Giunta”.

    ART. 6
    (Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 20, comma 1, del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         alla lettera a) il numero 1) è soppresso;
    b)         alla lettera a) numero 2 bis) dopo le parole “Protezione Civile” sono aggiunte le seguenti: - Attività della Presidenza”;
    c)         alla lettera b) dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: ” 5 bis) Direzione regionale “Energia e Rifiuti”.  

    ART. 7
    (Modifiche all’articolo 62 del r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’articolo 62, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole “al segretario generale” sono aggiunte le seguenti: “al segretario della Giunta,”.

    ART. 8

    (Modifiche all’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’allegato A al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         nello schema dell’allegato A la struttura “Segreteria della Giunta” è posta al di fuori del Segretariato generale;
    b)         nella  denominazione delle strutture le parole “Segretario della Giunta” sono sostituite dalle seguenti: “Segreteria della Giunta”;
    c)         le competenze della Segreteria della Giunta sono sostituite dalle seguenti:

    “Assicura il regolare funzionamento della Giunta, curando, in particolare: la verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione trasmesse per l’iscrizione all’ordine del giorno; la diramazione degli avvisi di convocazione della Giunta; la predisposizione della bozza dell’ordine del giorno; l’assistenza al Presidente ed agli Assessori durante le sedute della Giunta; la verbalizzazione dei lavori collegiali; l’immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate; la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l’esecuzione; la diramazione di eventuali disposizioni della Giunta; i rapporti con le strutture della Presidenza, degli Assessorati e del Consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della Giunta; la gestione dell’archivio dei verbali e dell’archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi; ogni altro adempimento connesso alle funzioni svolte.
    Il Segretario della Giunta si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal Segretariato generale nell’ambito del proprio contingente.

    ART. 9
    (Modifiche all’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’allegato B al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.  

    2. Nell’ambito del Dipartimento “Istituzionale”, la direzione regionale Attività della Presidenza e le relative competenze sono soppresse.

    3. Nell’ambito del Dipartimento “Istituzionale”, alla denominazione della direzione regionale Protezione civile, sono aggiunte le seguenti parole “- Attività della Presidenza”.

    4. Nell’ambito del Dipartimento “Istituzionale”, alle competenze della direzione regionale Protezione civile sono aggiunte le seguenti:

    “Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometereologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli numerici di simulazione per la valutazione e l’annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi.
    Gestisce le attività istituzionali della Presidenza e quelle relative alle relazioni comunitarie e internazionali, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del segretariato generale.
    Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del segretariato generale “Comunicazione”, le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l’assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale, in raccordo con la struttura di diretta collaborazione “Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente” istituita nell’ambito del suddetto segretariato.
    Svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla struttura “Segreteria della Giunta”.
    Cura i rapporti con le altre regioni e con lo Stato; assicura l’assistenza tecnica agli organi di direzione politica nella conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nella conferenza Stato - regioni e in quella unificata, curando l’istruttoria degli atti in raccordo con le direzioni regionali interessate.”.

    5. Nell’ambito del Dipartimento “Territorio”, dopo la direzione regionale “Trasporti” è aggiunta la seguente con le relative competenze:

    “ Energia e Rifiuti.

    Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti, incluse, relativamente agli impianti di recupero e smaltimento, le procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali di cui al D.Lgs. 59/2005.
    Predispone il piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche.
    Coordina e supporta l’azione amministrativa dei comuni e delle province nel caso di bonifica di siti inquinati e cura gli adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.
    Gestisce la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti per il trasporto di energia e per le reti di oleodotti e gasdotti.
    Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con esclusione delle fonti di energia rinnovabili e ferme restando le distinte attività di competenza della direzione “Attività produttive.”.

    ART. 10
    (Modifiche all’allegato H al r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’allegato H al r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
    a)         al paragrafo A:
    1) al punto 1 dopo le parole “di dirigente di area” sono aggiunte le seguenti: “,di ufficio”;
    2) al punto 4 dopo le parole “di dirigente di area” sono aggiunte le seguenti: “,di ufficio e”.

    b)         al paragrafo F:
    1) al punto 29 le parole “ di cui ai punti 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui ai punti 2 e 3”
    2) dopo il punto 34 è inserito il seguente:

    “34 bis. Gli incarichi di cui al punto 4 del paragrafo A sono conferiti con le medesime procedure di cui ai punti 31 e 32 del presente paragrafo, ad eccezione del termine previsto al comma 32, che è ridotto a dieci giorni.”.

    ART. 11
    (Modifiche all’allegato BB al r.r. 1/2002 e successive modifiche)

    1. All’allegato BB al r.r. 1/2002 e successive modifiche, contenente la struttura del  trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione, è soppresso il riferimento al Segretario della Giunta.

    ART. 12
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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