Regolamento regionale 25 marzo 2025, n. 6
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BUR Lazio 27 marzo 2025, n. 25
- Testo vigente al:
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Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15) e successive modifiche.
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Art. 1
(Modifica all’articolo 2 del regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15” e successive modificazioni)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del r.r. 16/2019, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “,8 e 10”.
Art. 2
(Modifica all’articolo 3 del r.r. 16/2019 e successive modificazioni)1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, è aggiunta la seguente:
“d bis) progetti annuali di grandi eventi di spettacolo dal vivo.”
Art. 3
(Modifica all’articolo 4 del r.r. 16/2019 e successive modificazioni)1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4, è sostituita dalla seguente:
“b) euro 50.000,00 per i centri di produzione, indicati nel paragrafo 2, dell’Allegato A, euro 100.000,00 per i grandi eventi di spettacolo dal vivo, indicati nel paragrafo 10 dell’Allegato A, euro 30.000,00 per i restanti paragrafi dell’Allegato A;”
Art. 4
(Integrazione dell’allegato A del r.r. 16/2019 e successive modificazioni)1. Dopo il paragrafo 9 dell’allegato A, è aggiunto il seguente:
“Paragrafo 10”
GRANDI EVENTI DI SPETTACOLO DAL VIVO
10.1 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO
Si definiscono Grandi eventi di spettacolo dal vivo, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, gli eventi singoli, le rassegne, i festival e i progetti speciali, anche aventi carattere ricorrente, con riferimento a singole edizioni, di rilevanza nazionale o internazionale, aventi ad oggetto la musica dal vivo in ogni sua forma, il teatro, il teatro musicale, il teatro di strada, il teatro urbano, le arti performative, le arti di strada, le attività circensi, lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni, le attività di danza anche aventi carattere multidisciplinare ma con prevalenza di una delle predette espressioni artistiche. In caso di progetti inerenti all’attività degli artisti di strada e circense per quanto concerne i requisiti specifici del soggetto si rinvia a quanto previsto dai paragrafi 4 A e 4 B dell’allegato A. Per lo spettacolo viaggiante è necessario essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
10.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
CRITERI PUNTEGGI QUALITA' ARTISTICA
massimo 55 punti
Esperienza professionale dell’ente organizzatore nella gestione logistica e artistica nonché nella capacità di coinvolgere pubblico e partner massimo 10 Luogo di svolgimento e logistica intesa come scelta dello spazio, accessibilità e servizi, allestimenti tecnici massimo 8 Qualità artistica del progetto massimo 12 Qualità della direzione artistica massimo 4 Attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione LIS, sottotitolazione, audiodescrizione, ecc.) massimo 4 Qualità del personale artistico o degli artisti ospitati, anche in riferimento al rilievo internazionale massimo 4 Piano di comunicazione, in termini di completezza, efficacia ed impatto (tipologia dei canali, quantità e qualità dell’offerta, affinità tra tipologia e target scelti, qualità e rilevanza della/e media-partnership) massimo 2 Carattere innovativo del progetto massimo 5 Impatto economico e culturale volto a generare un significativo indotto economico per il territorio massimo 2 Rilevanza nazionale o internazionale massimo 4 QUALITA' INDICIZZATA
massimo 30 punti
Presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20%: 1 punto; oltre il 20% e fino al 40%: 2 punti; oltre il 40% e fino al 60%: 3 punti; oltre il 60% e fino all’80%: 4 punti; oltre l’80%: 5 punti massimo 5 Numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista ospitato massimo 5 Pubblico pagante:
da 0 a 2000 presenze: 2 punti;
da 2001 a 4000 presenze: 4 punti;
da 4001 a 6000 presenze: 6 punti;
da 6001 a 8000 presenze: 8 punti; oltre 8000 presenze: 10 punti.massimo 10 Riequilibrio dell’offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio (inclusa Roma Capitale) e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute) coinvolti: 2 punti per ogni comune e area disagiata di Roma Capitale; massimo 10 SOSTENIBILITA'
ECONOMICAmassimo 15 punti
Affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei. massimo 15
Art. 5
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 31/03/2025