Regolamento regionale 25 Marzo 2019 n. 5
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BUR 26 Marzo 2019, n. 25
- Testo vigente al:
- “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale) e successive modificazioni”
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17)
- Il comma 3 dell’articolo 2 del r.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:
“ 3. La spesa complessiva relativa agli incarichi di cui al presente articolo deve essere contenuta nel limite massimo stabilito annualmente dalla legge di stabilità regionale e comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 28 giugno 2013, n. 4”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17)
- Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:
“ 2. Nell’ambito del limite di spesa complessiva indicato nel comma 3 dell’articolo 2, per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta un compenso determinato nel relativo provvedimento di conferimento, tenuto conto del livello di qualificazione e specializzazione professionale richiesto”.
Art. 3
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021