NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 25 Marzo 2019 n. 4

  • BUR 26 Marzo, n.25
  • Testo vigente al:
  • “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e disposizioni transitorie”
  •  

    Art. 1

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 4 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al comma 1) sono apportate le seguenti modificazioni:

    1)      dopo il n. 3 è inserito il seguente: “3 bis) ufficio legislativo;”

    2)      la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) Segreteria della Giunta;”;

    b)      dopo il comma 9 è inserito il seguente:

    “9 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il capo dell’ufficio legislativo è coadiuvato da un vice capo, che svolge, tra l’altro, funzioni vicarie in sua assenza.”;

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

    “b) massimo n. 2 unità per la struttura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);”.

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’incarico di vice capo dell’ufficio legislativo è conferito con provvedimento del Presidente, su proposta del capo dell’Ufficio di gabinetto, sentito il capo dell’ufficio legislativo.”;

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      dopo il numero “3,” è inserito il seguente: “3 bis,”;

    b)      il numero “9,” è soppresso.

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 15 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “1. Il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, laddove previsti dal presente regolamento, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell’Ufficio di gabinetto sono definiti nella misura massima dall’Allegato “BB” e vengono determinati nell’atto di conferimento dell’incarico.”.

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 19-bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Dopo il comma 6 dell’articolo 19-bis del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

    “6 bis. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario generale è coadiuvato da un massimo di due vice Segretari individuati tra i direttori regionali, unitamente agli ambiti di materie di rispettiva competenza, con deliberazione della giunta regionale su proposta del Segretario generale medesimo. La deliberazione della giunta regionale individua altresì, tra gli stessi, il vice segretario con funzioni vicarie nelle ipotesi di cui all’articolo 164, comma 01.”.

     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Il numero 15) del comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

    “15) Direzione regionale “Audit FESR, FSE e Controllo interno”; ”.

     

     

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 26-ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 – ter del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

    “c) il vice Segretario vicario in caso di interdizione del Segretario generale;”

     

     

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)    al comma 2 le parole “nell’ambito delle strutture del Segretariato generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), n. 4.”;

    b)   il comma 3 è abrogato;

    c)    il comma 4 è sostituito dal seguente:

    “4. L’organismo indipendente di valutazione è costituito, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della l.r. 1/2011, da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente.”;

    d)   al comma 5 le parole “, lettera b)” sono soppresse.

     

    Art. 10

    (Modifiche all’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 164 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      Prima del comma 1 è inserito il seguente:

    “01. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale le funzioni sono svolte dal vice Segretario vicario, individuato con la deliberazione della giunta regionale di cui all’articolo 19 bis, comma 6 bis, senza che sia prevista alcuna retribuzione aggiuntiva.”;

    b)      al comma 5 dopo le parole “ad altro dirigente di area” sono inserite le seguenti: “o di ufficio”;

    c)      al comma 5 bis dopo le parole “a un dirigente di area” sono inserite le seguenti: “o di ufficio”;

    d)      al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

    1)      le parole “al comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5 e 5 bis”;

    2)      dopo le parole “al dirigente di Area” sono inserite le seguenti: “o di ufficio”.

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 166 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 166 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla rubrica, le parole “dei dirigenti” sono soppresse;

    b)      prima del comma 1 è inserito il seguente:

    “01. Il Segretario generale può delegare l’adozione di atti di propria competenza ai vice Segretari, in relazione agli ambiti di pertinenza.” .

     

    Art. 12

    (Modifiche all’articolo 197 del r.r. 1/2002)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 197 del r.r. 1/2002 il numero “286” è sostituito dal seguente: “285 bis”.

     

     

    Art. 13

    (Inserimento dell’articolo 233 bis del r.r. 1/2002)

     

    1. Dopo l’articolo 233 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

    “Art. 233 bis

    Assegnazioni temporanee

     

    1. La Regione può disporre, ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, l’assegnazione temporanea di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, sulla base di appositi protocolli di intesa o accordi stipulati tra le parti, anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 e successive modificazioni, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato.
    2. I protocolli di intesa o gli accordi stipulati ai sensi del comma 1 disciplinano, in particolare, oltre ai singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione, o di interesse comune, le funzioni, le modalità di inserimento del personale regionale interessato e di svolgimento della propria attività, le modalità di riparto dei relativi oneri per la corresponsione del trattamento economico. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private, l’onere per la corresponsione del trattamento economico è a carico delle imprese destinatarie. In tale ipotesi i predetti atti possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
    3. Gli schemi di protocolli di intesa o di accordi predisposti dalle strutture competenti, debbono essere preventivamente trasmessi alla direzione regionale competente in materia di personale, per le valutazioni di competenza e per il rilascio di apposito nulla osta.
    4. A seguito del rilascio del nulla osta di cui al comma 3, la struttura interessata procede all’adozione di apposita determinazione o, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione di apposita deliberazione di giunta regionale ai fini dell’approvazione dello schema di protocollo di intesa o di accordo, cui segue la relativa sottoscrizione con le modalità previste dalla normativa vigente.
    5. Successivamente alla sottoscrizione dei protocolli di intesa o degli accordi la direzione regionale competente in materia di personale procede all’assegnazione temporanea del personale interessato, nel rispetto della tempistica concordata tra le parti.
    6. La Regione può procedere all’assegnazione temporanea di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, presso le proprie strutture amministrative con le modalità previste dal presente articolo.
    7. Ferma restando la normativa vigente in materia di distacco del personale regionale, qualora tale istituto debba essere previsto nell’ambito di appositi protocolli di intesa, accordi o convenzioni stipulati tra le parti, si applicano le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

     

    Art. 14

    (Modifiche all’articolo 285 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. L’articolo 285 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 285

    Copertura assicurativa per la tutela legale

     

    1. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti e dei dipendenti regionali, nonché, in esecuzione dell’articolo 1720 del codice civile, degli amministratori.
    2. L’amministrazione, nel caso venga promosso un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della giunta regionale, nonché dei suoi amministratori, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi, nei limiti riconosciuti congrui, secondo il procedimento disciplinato ai sensi dell’articolo 285 bis e a condizione che ricorrano i seguenti presupposti:

    a)                      procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio;

    b)                      assenza di conflitti d’interesse tra il soggetto che ha richiesto la tutela legale e l’ente di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 285 bis comma 9;

    c)                      assenza di conflitti di interesse tra il legale individuato dal soggetto richiedente la tutela legale e l’ente di appartenenza;

    d)                      provvedimento giurisdizionale contenente il definitivo proscioglimento o assoluzione nel merito con formula piena.

    3.L’Amministrazione, qualora venga promosso un procedimento di responsabilità contabile nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della giunta regionale e dei suoi amministratori per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del proprio servizio od all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, in caso di definitivo proscioglimento o assoluzione, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi, esclusivamente come liquidate dal giudice contabile. Qualora la pronuncia del giudice contabile non contempli la liquidazione delle spese legali, si applica la procedura di cui all’articolo 285 bis. Non sono comunque rimborsabili:

    a)      le spese legali sostenute nell’ambito del giudizio contabile, per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all’instaurazione del giudizio, che si svolge dinanzi al procuratore regionale;

    b)      le spese legali relative al giudizio conclusosi con decisione che accerta l’intervenuta prescrizione della pretesa.

    4. Per la tutela legale di cui ai commi precedenti l’amministrazione regionale può stipulare apposita polizza assicurativa, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.”

     

     

    Art. 15

    (Inserimento dell’articolo 285 bis del r.r. 1/2002)

     

    1. Dopo l’articolo 285 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:

    “Art. 285 bis

    Procedimento per il rimborso delle spese legali

     

    1. Il procedimento per il rimborso delle spese legali è attivato dal dipendente, dirigente o amministratore interessato, anche se cessati dal servizio, mediante specifica richiesta da presentarsi alla direzione regionale competente alla gestione dei rapporti con la società assicuratrice ed alla direzione regionale competente in materia di personale entro e non oltre sessanta giorni dalla notizia dell’attivazione del procedimento giurisdizionale.

    2. La richiesta di ammissione al rimborso delle spese legali è corredata dalla seguente documentazione:

    a)              copia dell’atto giudiziario notificato al soggetto sottoposto a giudizio, contenente gli estremi del procedimento giurisdizionale;

    b)             copia del mandato ad un unico legale di fiducia;

    c)              dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’esistenza o meno di eventuale polizza personale sottoscritta dal richiedente per il medesimo rischio ai sensi dell’articolo 1910 del codice civile;

    d)             preventivo di parcella, con indicazione analitica delle voci di spesa, redatto dal legale di fiducia ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) e successive modificazioni.

    3. Le richieste presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono inammissibili.

    4. Le spese per il mandato ad ulteriori legali oltre quello di cui al comma 2, lettera b) rimangono a carico dell’interessato. Non sono ammesse anticipazioni o acconti sul rimborso.

    5. All’esito del giudizio il soggetto che ha richiesto l’ammissione al rimborso delle spese legali trasmette tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di personale e alla direzione regionale che gestisce i rapporti con la società assicuratrice, i seguenti atti, ai fini del completamento dell’istruttoria:

    a)    copia del provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento, contenente gli estremi del passaggio in giudicato o la data di conclusione del giudizio in via definitiva;

    b)            copia di ogni fattura regolarmente firmata e quietanzata, relativa alla parcella professionale del legale fiduciario, predisposta con indicazione analitica delle voci di spesa, a comprova dell’attività svolta e del pagamento effettuato.

    6. I provvedimenti di ammissione al rimborso delle spese legali e di rigetto dell’istanza al rimborso sono adottati, entro novanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 5,  dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale, su proposta motivata di un’apposita commissione composta dal direttore della suddetta direzione, dal direttore della direzione regionale competente in materia di Bilancio, dall’Avvocato Coordinatore e, ove necessario, dal Direttore della direzione regionale competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento. La direzione regionale competente in materia di personale assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo alla suddetta Commissione.

    7. La Commissione, sulla base dell’istruttoria compiuta dalla direzione competente in materia di personale, verifica l’esistenza e la completezza della documentazione prodotta e formula, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 285, comma 2, proposta motivata di ammissione al rimborso. In sede di commissione l’Avvocato coordinatore esprime parere di congruità dell’importo da rimborsare, sulla base delle fatture rilasciate dal legale, della complessità dell’attività legale svolta ed entro i limiti previsti dalle Tabelle Parametri Forensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

    8. Nelle fattispecie di assoluzione con formule quali “il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” o perché il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità, la Commissione può deliberare l’ammissione al rimborso delle spese legali, previa verifica che il fatto non rilevi sotto aspetti amministrativi, contabili o disciplinari.

    9. L’irrogazione di una sanzione disciplinare per i fatti oggetto del procedimento giurisdizionale, costituisce un’ipotesi di conflitto di interesse che impedisce l’ammissione al rimborso delle spese legali. Ove sia stato attivato e sia pendente un procedimento disciplinare, la Commissione delibera solo in esito alla definitiva conclusione dello stesso.

    10. E’ escluso il diritto al rimborso delle spese legali qualora l’interessato risulti vittorioso per ragioni diverse dal proscioglimento nel merito, o sia destinatario di provvedimenti con formule processuali non liberatorie ovvero di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento od oblazione.

    11. I provvedimenti di ammissione al rimborso delle spese legali e di rigetto dell’istanza al rimborso sono comunicati dalla direzione competente in materia di personale al soggetto richiedente e alla direzione competente alla gestione dei rapporti con la società assicuratrice, entro 30 giorni dalla loro adozione.

    12. Il provvedimento di ammissione al rimborso delle spese legali viene trasmesso, a cura della direzione competente alla gestione dei rapporti con la società assicuratrice, alla società di assicurazione affinché emetta la relativa quietanza.”.

     

     

    Art. 16

    (Modifiche all’articolo 323 del r.r. 1/2002)

     

    1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 323 del r.r. 1/2002 le parole “nell’articolo 377” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente”.

     

     

    Art. 17

    (Modifiche al Capo VII del Titolo VIII del r.r. 1/2002)

     

    1. Al Capo VII del Titolo VIII del r.r.1/2002 le parole “Incompatibilità – Cumulo di impieghi” sono soppresse.

    Art. 18

    (Modifiche all’articolo 353 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 353 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell’amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di esperti esterni quali componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della regione. Resta fermo quanto previsto dal regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione regionale”.

    b) al comma 2 le parole da “nonché” a “privati” sono soppresse.

     

     

    Art. 19

    (Modifiche all’articolo 354 del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 354 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 354

    Adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni

     

    1. La direzione regionale competente in materia di personale effettua le comunicazioni relative agli incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema informativo PerlaPA.”.

     

     

    Art. 20

    (Modifiche all’articolo 356 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 356 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Criteri generali per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni”;

    b) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole “di cui all’articolo 355” sono soppresse;

    2) le parole “del dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione”;

    3) le parole “altri dipartimenti” sono sostituite dalle seguenti: “altre direzioni”;

    c)  il comma 3 è abrogato;

    d)  il comma 4 è abrogato;

    e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole “dell’eventuale” sono sostituite dalla seguente: “del”;

    2) alla lettera b) dopo le parole “incompatibilità” sono aggiunte le seguenti:

    “, inconferibilità e di conflitto di interessi ai sensi della normativa statale e regionale vigente;”

    3) la lettera c) è abrogata;

    4) la lettera f) è abrogata;

    f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    “6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), non possono essere conferiti incarichi a soggetti esterni che abbiano contenziosi pendenti con la Regione tali da ingenerare conflitti di interessi.”;

    g) il comma 9 è abrogato;

    h) il comma 10 è abrogato.

     

    Art. 21

    (Modifiche all’articolo 371 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 371 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 le parole “di cui all’articolo 366, comma 1,” sono soppresse;

    b) al comma 2 le parole “del dipartimento interessato” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale interessata, ferme restando specifiche diverse disposizioni”;

    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    “2 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al comma 1 si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di incompatibilità, di inconferibilità e conflitto di interessi.”

     

    Art. 22

    (Modifiche all’articolo 373 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 373 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)             al comma 1 le parole “, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 356, ai soggetti di cui all’articolo 366, comma 1” sono soppresse;

    b)             il comma 3 è abrogato;

    c)             il comma 4 è abrogato.

     

    Art. 23

    (Modifiche all’articolo 376 del r.r. 1/2002)

    1. L’articolo 376 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 376

    Incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio

     

    1. Relativamente agli incarichi al personale della Giunta regionale, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, si applica quanto previsto nel regolamento regionale 1 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.
    2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di responsabilità disciplinare, il compenso dovuto al personale regionale che abbia svolto prestazioni senza il preventivo conferimento o autorizzazione laddove necessari, deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio della Regione per essere destinato ad incrementare il fondo per il salario accessorio del personale, ai sensi dell’articolo 53, comma 7 del decreto legislativo 165/2001.”

     

    Art. 24

    (Modifiche all’articolo 383 octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’articolo 383 octies del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla lettera d) del comma 4 dopo le parole “esiti definitivi.” sono aggiunte le seguenti: “Nei contratti pluriennali la verifica di conformità o di regolare esecuzione viene predisposta per le forniture e i servizi per ogni annualità di vigenza contrattuale, per i lavori per ciascuno stato di avanzamento lavori.”

    b)      dopo la lettera c) del comma 5 è aggiunta la seguente:

     “c bis) nei contratti pluriennali la liquidazione del fondo incentivi avviene, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale, a seguito dell’emissione delle certificazioni previste dal comma 4, lettera d) del presente articolo.”.

     

     

    Art. 25

    (Modifiche all’articolo 387 del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 387 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      alla rubrica dopo la parola “incarichi” sono inserite le seguenti: “da parte di soggetti esterni”;

    b)      al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1)   dopo la parola “incarichi” sono inserite le seguenti: “da parte di soggetti esterni”;

    2)   dopo le parole “tenuto conto” è inserita la seguente: “sia”.

     

                                                  Art. 26

     (Modifiche all’allegato “A” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato “A” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      dopo il n. 3 è inserito il seguente:

     

    3. BIS UFFICIO LEGISLATIVO

    Supporta il Presidente e la Giunta regionale nelle attività di iniziativa statutaria, legislativa e regolamentare e nelle fasi dell’iter legislativo regionale, garantendo il coordinamento dell’attività normativa alla luce dell’ordinamento statale e comunitario e delle iniziative poste in essere dalle strutture regionali incaricate di svolgere supporto legislativo e normativo e l’Avvocatura regionale. Al fine di garantire l’unità e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, l’ufficio legislativo si raccorda con le strutture organizzative, anche al fine di realizzare l’analisi e la verifica dell’impatto della regolamentazione (AIR e VIR), il Test PMI, nonché la promozione delle iniziative di razionalizzazione e semplificazione del corpus normativo. La struttura si avvale della collaborazione dell’Istituto di Studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.”;

     

    b)      alla lettera B le parole da “La segreteria della Giunta è articolata con la seguente struttura” fino a “Arturo Carlo Jemolo” sono soppresse.

     

    Art. 27

     (Modifiche all’allegato “B” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. All’allegato “B” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a) nella declaratoria della direzione regionale agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca le parole “; garantisce la partecipazione regionale alla gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo d’integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi” sono soppresse;

    b) nella declaratoria della direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Garantisce la partecipazione regionale alla gestione ed organizzazione del Centro Agroalimentare Roma (CAR) e del Centro Agroalimentare all’ingrosso di Fondi (MOF) al fine di migliorare il processo d’integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi.”;

    c) la denominazione e la declaratoria delle competenze della direzione regionale Audit Fesr, Fse e Feasr e Controllo interno sono sostituite dalle seguenti:

     

         “DIREZIONE REGIONALE AUDIT FESR, FSE E CONTROLLO INTERNO

    Ricopre il ruolo di Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione Europea. Pianifica, gestisce e coordina le attività di controllo e monitoraggio dei fondi comunitari durante l’intero periodo di programmazione, al fine di garantire l’efficacia dei sistemi di gestione/controllo e la correttezza delle operazioni attuate, in modo funzionalmente indipendente, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale. Predispone una corretta strategia al fine di verificare il rispetto delle procedure definite, la chiarezza dei ruoli e se gli obiettivi e gli indirizzi programmatici siano correttamente perseguiti e gestiti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento di una certificazione dei sistemi di gestione, conformemente agli adempimenti normativi, attraverso i seguenti compiti: 1. identificazione delle aree/strutture da sottoporre ad audit, definizione degli strumenti da utilizzare e pianificazione delle attività di raccolta dati; 2. analisi documentale e verifica dell’adeguatezza dei protocolli, rispetto alla normativa interessata; 3. valutazione dei risultati ottenuti, elaborazione statistica degli stessi ed eventuale piano di miglioramento della performance di risultato con le misure da adottare. Si rapporta, anche con funzioni di supporto, ed informa la Commissione europea, la Giunta, le Autorità di audit nazionali, le Autorità di gestione, le Autorità di certificazione e gli Organismi intermedi, circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per attivare meccanismi correttivi in caso di irregolarità o carenze, redigendo appositi rapporti. In particolare, è incaricata delle seguenti attività: a) predispone, di concerto con le Autorità di gestione, le procedure attuative ed i modelli organizzativi sui sistemi dei controlli ed il sistema sanzionatorio; b) garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; c) garantisce che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; d) presenta alla Commissione, entro nove mesi dall’approvazione dei programmi operativi, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit, la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione; e) assicura che gli audit siano eseguiti tenendo conto degli standard di revisione internazionalmente riconosciuti. Svolge verifiche sull’efficace funzionamento del sistema autorizzatorio e concessorio regionale. Collabora allo sviluppo dei sistemi di controllo interno e svolge attività di audit in raccordo con le strutture regionali.”.

     

    Art. 28

    (Modifiche all’allegato L del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)

     

    1. Al punto 5 dell’allegato “L” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

    a)             al comma 1 dopo la parola “componente” è aggiunta la seguente: “esterno”;

    b)            il comma 2 è abrogato;

    c)             al comma 3 le parole “dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 1”;

    d)            al comma 4 le parole “relative alle specifiche prove” sono soppresse;

    e)             il comma 5 è abrogato.

     

    Art. 29

    (Modifiche all’allegato “BB” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

     

    1. L’allegato “BB” del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

                                                                                                                                  “Allegato BB”

    Trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell’Ufficio di gabinetto”

    Il trattamento economico omnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione e dei loro vice, nonché dei responsabili delle segreterie del Presidente, del Vice Presidente, degli assessori e del capo dell’Ufficio di gabinetto è determinato come segue:

     

    Capo di Gabinetto

         Dal trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo previsto per il Direttore regionale, integrato da un valore pari al 30% del predetto trattamento

    Vice capo di Gabinetto

        Fino all’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Segretario di Giunta

         Fino all’ 85% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

    Portavoce del Presidente

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il Direttore regionale

     

     

     

    Ufficio Stampa

    Comunicazione istituzionale

     

    Cerimoniale

     

    Relazioni internazionali e affari comunitari

     

    Capo Ufficio Legislativo

    Rapporti istituzionali e conferenza delle Regioni

    Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo

    Coordinamento delle politiche territoriali

    Progetti Speciali

     

    Agenda digitale

    Servizio documentazioni

    Social media

     

     

     

    Responsabile delle segreterie del Presidente

     

    Responsabile segreteria del Vice Presidente, degli assessori

     

    Responsabile segreteria e Segretario Particolare dell’Ufficio del capo di Gabinetto.

     

    Responsabile dell’Ufficio di Scopo.

     

    Vice segretario di Giunta

     

    Vice capo dell’Ufficio legislativo

     

     

         Per i dirigenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico in godimento, incluso il trattamento previdenziale.

     

        Per i dipendenti regionali o di altre amministrazioni, dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria di appartenenza, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

     

         Per i soggetti esterni dal trattamento economico corrispondente a quello della categoria D, integrato da un’indennità fino a 45 mila euro annui lordi.

     

     

    Art. 30

    (Norma transitoria)

     

    1. In fase di prima applicazione e fino alla scadenza della polizza assicurativa per la tutela legale dei dirigenti, dei dipendenti della giunta regionale, nonché dei suoi amministratori, vigente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui all’articolo 285 bis comma 1 del r.r.1/2002, come introdotto dal presente regolamento, è di trenta giorni dalla notizia dell’attivazione del procedimento giurisdizionale, in armonia con quanto previsto nella polizza stessa.

     

     

    Art. 31

    (Abrogazioni)

     

            1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 355, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 388 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni.

     

     

    Art. 32

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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