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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 25 Giugno 2019 n. 9

  • BUR 27 Giugno 2019, n. 52
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione) e disposizioni transitorie
  • Art. 1

    (Modifiche all’art. 1 del r.r. 21/2016)

    1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del r.r. 21/2016 le parole “, salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, lett. c)” sono soppresse.

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 3 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 3 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

         a)      al comma 1 le parole “, ed è composta da un consiglio direttivo e da una segreteria tecnica” sono soppresse;

         b)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. La Camera è composta da un Consiglio direttivo, con compiti di indirizzo, e dai conciliatori, scelti tra mediatori esperti.”;

         c)      il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Per l’operatività della Camera sono utilizzate le entrate derivanti dalle spese del procedimento di cui all’articolo 15. A tal fine l’Istituto provvede ad aprire, presso l’istituto bancario che gestisce il proprio servizio di cassa, un conto corrente dedicato esclusivamente alla Camera. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 1/2016 e successive modifiche, le suddette entrate confluiscono nel bilancio dell’Istituto regionale.”.

         d)      dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    “3 bis. Per le attività di natura amministrativo-contabile la Camera si avvale della segreteria tecnica di cui all’articolo 5.”;

         e)      al comma 4 le parole “al procedimento innanzi alla Camera.” sono sostituite dalle seguenti: “alla comunicazione delle attività della Camera.”.

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 4 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

         a)      il comma 4 è sostituito dal seguente:

    “4. Il Consiglio direttivo esercita le seguenti attività:

                 a)    adotta le linee di indirizzo per l’espletamento delle attività della Camera;

                 b)    propone all’Istituto, per la successiva adozione, il regolamento dei lavori della Camera, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Istituto, al fine di disciplinare in particolare:

                        1)        l’organizzazione della stessa;

                        2)        le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo;

                        3)        le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei conciliatori, con   particolare riguardo alla formazione professionale specifica;

                        4)        l’indennità spettante ai conciliatori ai sensi dell’articolo 6;

                        5)        le modalità per l’esercizio della funzione di composizione delle controversie da parte dei conciliatori;

                        6)        la modulistica e le modalità per la presentazione della domanda per la proposizione del procedimento davanti alla Camera e le ipotesi di inammissibilità della stessa;

                        7)        le modalità per procedere al versamento degli importi dei contributi di cui all’articolo 15, comma 1;

                c)    redige, in collaborazione con l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione a Roma e nel Lazio, il rapporto annuale sull’attività della Camera di cui all’articolo 3, comma 4 della l.r. 1/2016 e successive modifiche.”;

         b)      il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o del vice- presidente, secondo quanto previsto dal regolamento dei lavori di cui al comma 4, lettera b). Alle sedute partecipa un funzionario della segreteria tecnica, con funzioni di segretario.”;

         c)      il comma 6 è abrogato.

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 5 del r.r. 21/2016)

    1. L’articolo 5 del r.r. 21/2016 è sostituito dal seguente:

    “Art. 5

    (La segreteria tecnica della Camera regionale di conciliazione)

     

    1. Nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto è istituita una struttura organizzativa denominata “segreteria tecnica della Camera regionale di conciliazione” cui è assegnato personale regionale in distacco nell’Istituto medesimo, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Responsabile della segreteria tecnica è il Direttore dell’Istituto.
    2. La segreteria tecnica svolge funzioni di natura amministrativo-contabile, e in particolare:

                  a)      provvede agli adempimenti amministrativo - contabili necessari al funzionamento della Camera;

                  b)      provvede agli adempimenti relativi alla formazione e alla gestione dell’elenco dei conciliatori, curando la predisposizione e la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 6, comma 2;

                  c)      cura i procedimenti relativi all’attività della Camera quali: la ricezione delle domande di avvio del procedimento innanzi alla Camera stessa, la formazione del fascicolo d'ufficio per ogni procedimento instaurato davanti alla Camera; le notificazioni e le comunicazioni alle parti; l’avviso alle parti del deposito di documenti; l’attività di segreteria delle attività della Camera;

                  d)      svolge ogni altro ulteriore adempimento necessario al funzionamento della Camera;

                  e)      predispone la documentazione necessaria per le attività del Consiglio direttivo;

                  f)       cura l’attività preparatoria e di segreteria per le sedute del Consiglio direttivo.”

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 6 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 6 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

           a)        al comma 1 le parole “presente regolamento e dal regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b)”;

           b)        il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. La segreteria tecnica della Camera regionale di conciliazione, in attuazione delle linee di indirizzo del Consiglio direttivo e nel rispetto del regolamento dei lavori della Camera, predispone apposito avviso pubblico, redatto secondo i criteri che assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell’incarico, ai fini della formazione dell’elenco dei conciliatori. L’avviso, approvato dal Direttore dell’Istituto, è pubblicato sul sito dell’Istituto medesimo.”;

           c)      il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Sulla base degli esiti dell’avviso di cui al comma 2, la segreteria tecnica predispone l’elenco dei conciliatori. L’elenco dei conciliatori, approvato dal Direttore dell’Istituto, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. L’inserimento nell’elenco dei conciliatori non comporta l’acquisizione di alcuna specifica qualificazione professionale.”;

           d)      il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. La perdita dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di conciliazione, sopravvenuta in seguito alla pubblicazione dell’elenco, deve essere tempestivamente comunicata dai soggetti interessati alla segreteria tecnica in forma scritta e secondo le modalità descritte dal regolamento dei lavori della Camera. La perdita dei requisiti determina la cancellazione dall’elenco ed è disposta con atto del Direttore dell’Istituto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata comunicazione, la cancellazione è disposta d’ufficio entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita del requisito. E’ parimenti disposta la cancellazione dall’elenco dei conciliatori, se viene accertata l’assenza ab origine dei requisiti.”;

           e)      il comma 6 è sostituito dal seguente:

    “6. Ai conciliatori è riconosciuta, per ciascuna domanda trattata, un’indennità onnicomprensiva determinata nel regolamento dei lavori della Camera.”;

           f)       al comma 7 le parole “interno della Camera” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b)”.

     

     

    Art. 6

    (Modifiche all’articolo 7 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 7 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

           a)      alla lettera c) del comma 2 le parole “dal consiglio direttivo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla segreteria tecnica”;

           b)      al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

                    1)      laddove compaiono le parole “il Consiglio direttivo” sono sostituite dalle seguenti: “la segreteria tecnica”;

                    2)      le parole “, comma 3” sono soppresse.

     

    Art. 7

    (Modifiche all’articolo 9 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 9 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

           a)      il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Le parti possono intervenire nel procedimento:

                    a)      personalmente;

                    b)      attraverso un rappresentante munito di delega o di procura speciale;

                    c)      tramite le associazioni dei consumatori munite di delega;

                    d)      qualora si tratti di persone giuridiche, attraverso il proprio legale rappresentante o soggetto munito di delega scritta.”;

            b)      al comma 4, le parole da “La procura speciale” a “utenti.” sono soppresse.

     

     

    Art. 8

    (Modifiche all’articolo 10 del r.r. 21/2016)

    1. Al comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 21/2016 le parole “interno della Camera” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b)”.

     

    Art. 9

    (Modifiche all’articolo 11 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 11 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)      il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Il procedimento innanzi alla Camera è introdotto con domanda scritta, secondo i modelli e le modalità indicati nel regolamento dei lavori della Camera.”;

          b)      il comma 2 è abrogato;

          c)      la lettera c) del comma 4 è abrogata;

          d)      il comma 5 è sostituito dal seguente:

    “5. L’accertamento della sussistenza delle cause d’inammissibilità di cui al comma 4 avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori della Camera.”;

          e)      il comma 6 è sostituito dal seguente:

    “6. Tutte le comunicazioni successive alla domanda, salvo le specifiche eccezioni previste dal presente regolamento o dal regolamento dei lavori della Camera, vengono depositate nella prima seduta di conciliazione della Camera.”.

     

    Art. 10

    (Modifiche all’articolo 12 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 12 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

         a)      il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. La segreteria tecnica verifica la completezza della domanda e provvede alla designazione del conciliatore e alla fissazione della data di convocazione delle parti davanti alla Camera, secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori della Camera.”;

         b)       il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b).”;

         c)       i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

    Art. 11

    (Modifiche all’articolo 13 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 13 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)    il comma 4 è abrogato;

          b)   al comma 5 le parole “al Consiglio direttivo” sono sostituite dalle seguenti: “alla segreteria tecnica”

          c)   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

    “5 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia al regolamento dei   lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b).”.

    Art. 12

    (Modifiche all’articolo 14 del r.r. 21/2016)

    1. Al comma 6 dell’articolo 14 del r.r. 21/2016 le parole “al Consiglio direttivo” sono sostituite dalle seguenti: “alla segreteria tecnica”.

     

     

    Art. 13

     (Modifiche all’articolo 15 del r.r. 21/2016)

    1. All’articolo 15 del r.r. 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)        il comma 2 dell’articolo 15 del r.r. 21/2016 è sostituito dal seguente:

    “2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella di cui all’Allegato B e sono versati, a mezzo bonifico bancario o altro strumento di pagamento, ove disponibile, secondo le modalità indicate nel regolamento dei lavori della Camera.”;

          b)      al comma 3, le parole: “nel fondo di cui all’articolo 3, comma 4”, sono sostituite dalle seguenti: “nel conto corrente di cui all’articolo 3, comma 3”.

     

    Art. 14

    (Modifiche all’articolo 17 del r.r. 21/2016)

    1. Il comma 4 dell’articolo 17 del r.r. 21/2016 è sostituito dal seguente:

    “4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dalla Direzione regionale a cui spetta la vigilanza o il controllo sul soggetto interessato, previa contestazione dell’addebito allo stesso ed invito a presentare le dovute controdeduzioni. Le sanzioni di cui al comma 2 sono comminate su segnalazione della segreteria tecnica. L’esito dei procedimenti sanzionatori è comunicato alla segreteria tecnica.”.

     

    Art. 15

    (Modifiche all’articolo 18 del r.r. 21/2016)

    1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 18 del r.r. 21/2016 sono abrogati.

     

    Art. 16

    (Modifiche all’allegato A al r.r. 21/2016)

    1. L’allegato “A” al r.r. 1/2016 è abrogato.

     

     

    Art. 17

    (Disposizioni transitorie)

    1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento:

         a)      l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”:

               1)      apporta al proprio regolamento interno, le modificazioni necessarie alla istituzione della struttura organizzativa denominata “segreteria tecnica della Camera regionale di conciliazione” nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento;

               2)      provvede ad aprire, presso l’Istituto bancario che gestisce il servizio di cassa dell’Istituto regionale medesimo, un conto corrente dedicato esclusivamente alla Camera regionale di conciliazione, secondo quanto previsto dell’articolo 3, comma 3, del r.r. 21/2016 come modificato dal presente regolamento;

         b)      il Consiglio direttivo:

               1)      adotta le linee di indirizzo per l’espletamento delle attività della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento;

               2)      propone all’Istituto il regolamento dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.

    2. Entro trenta giorni dall’approvazione, da parte della Regione, del regolamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), l’Istituto provvede all’approvazione del regolamento dei lavori della Camera di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.

    3. Entro sessanta giorni dall’approvazione del regolamento di cui al comma 1, l’Istituto provvede altresì all’adozione dell’avviso di cui all’articolo 6, comma 2, del r.r. 21/2016, come modificato dal presente regolamento.

     

     

    Art. 18

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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