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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17

  • BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere.
  • Art. 1
    (Oggetto e ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli articoli 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive alberghiere e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

    2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'esercizio ([1]) delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

    Art. 2
    (Strutture ricettive alberghiere e relative caratteristiche )

    1. Sono strutture ricettive alberghiere, di seguito denominate strutture:

    a) gli alberghi o hotel; ([2])

    b) le residenze turistico-alberghiere o residence; ([3])

    c) ([4])

     2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.([5])

    3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o  monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere o  residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio. ([6])

    4.  ([7])

    5. Le unità immobiliari adibite a strutture ricettive([8])  alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali.

    Art. 3
    (Specificazioni aggiuntive)

    1. Le strutture possono assumere, in base alle caratteristiche oggettive possedute o in base ai servizi complementari offerti e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e urbanistiche,([9]) le seguenti specificazioni aggiuntive, che consentono alla clientela di individuare la peculiarità e la complessità dei servizi forniti ovvero la particolare ubicazione delle strutture stesse :

    a) centro benessere, beauty farm o centro estetico, per le strutture dotate([10])  di attrezzature atte al relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, all'attività motoria, alla cura del corpo;

    b) centro congressuale, per le strutture dotate ([11]) di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

    c) ecoalbergo, per le strutture([12]in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE) e successive modifiche; ([13])

    d) residenza d'epoca, per le strutture assoggettate([14])  ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate([15])    in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotate([16])  di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;

    e) albergo storico, per le strutture([17]) che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;

    f) albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali;

    g) ([18]) 

    h) ([19])

    i) albergo o hotel([20])  categoria "lusso", per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suite([21])  in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere;

    i-bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un posto-imbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento carburanti.  ([22])

    Art. 4
    (Requisiti strutturali minimi)

    1. Gli alberghi o hotel([23])  posseggono tutti i seguenti requisiti strutturali minimi:

    a) numero di camere adibite al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

    a-bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le misure e le caratteristiche previste nell’allegato A2; ([24])  

    b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno    privato, nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014; ([25]) 

    c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014; ([26]) 

    d) almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione, ove presente;([27])   

    e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

    2. Le residenze turistico-alberghiere o residence([28])  posseggono i seguenti requisiti strutturali minimi:

    a) numero di appartamenti adibiti al pernottamento degli ospiti non inferiore a sette;

    b) un locale bagno in ogni appartamento;

    c) un locale cucina o angolo cottura per ogni appartamento;([29])  

    d) un locale adibito al ricevimento degli ospiti ed alla sosta degli stessi durante lo svolgimento delle formalità in arrivo ed in partenza;

    e) conformità della struttura alle normative vigenti in materia urbanistica e di edilizia, di sicurezza degli impianti, di rispetto ambientale, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di superamento delle barriere architettoniche per favorire l'ospitalità delle persone diversamente abili.

    3.([30])    

    Art. 5
    (Accessibilità)

    1. Le strutture sono conformi ai parametri edilizi ed igienico-sanitari nonché alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire una efficace e massima accessibilità e fruibilità delle stesse.

    2. In particolare, per le persone con disabilità permanente o temporanea,([31])   sono assicurati:

    a) un servizio igienico accessibile a persone con disabilità in tutti gli spazi comuni od in prossimità degli stessi;

    b) apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l'accesso agli spazi comuni;

    c) un bagno ed una camera appositamente attrezzati e facilmente accessibili ogni venti camere o unità alloggiative;

    d) il trasporto dei bagagli in camera, indipendentemente dal livello di classificazione attribuito alla struttura.

    Art. 6
    (Camera, suite, appartamento e dipendenze)

    1. Le camere sono i locali predisposti per il soggiorno ed il pernottamento della clientela, ai quali si accede direttamente da spazi comuni, o disimpegni o corridoi, mediante porta munita di serratura tradizionale o altri sistemi di chiusura personalizzata.

    2. La suite è composta da camera, avente due o più posti letto, da un locale bagno riservato e da un vano soggiorno.([32])  

    3. L'appartamento è una unità alloggiativa e funzionale, composta da uno o più ambienti, servizi igienici e cucina o angolo cottura.([33]

    4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 300([34]) metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l' unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi.([35])

    4bis. Le dipendenze non sono soggette a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici e rispettano i requisiti previsti per le abitazioni e la normativa vigente in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.([36])

    4ter. La capacità ricettiva in posti letto delle dipendenze non può essere superiore ai due terzi di quella complessiva della struttura alberghiera.([37])

    4quater. Nelle dipendenze è possibile somministrare agli ospiti il servizio di prima colazione.([38])

    Art. 7([39])
    (Classificazione delle strutture)

    1. La denominazione, la classificazione e le  eventuali specificazioni aggiuntive sono indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

    2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A6, indicano la classificazione per ([40])

    a) gli alberghi o hotel  e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;

    b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4 stelle.

    3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad una classificazione a quattro stelle,  un numero di  camere con un quantitativo di posti letto complessivo non superiore al 40 per cento  del totale dei posti letto. Le relative camere possono avere  i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione (quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell’attività alberghiera sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle).

    4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre, qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre.

    5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

    6. La Provincia, d’ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.


    Art. 8([41])

    (Procedura per la classificazione)

    1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella  SCIA, la denominazione, la tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive previste  all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso della classificazione indicata.

    2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui all’art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia, per gli  adempimenti di cui  all’articolo 7, comma 6.([42])

    3.  Al fine di favorire, in un ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell’Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell’anno.”

    Art. 9([43])
    (Esercizio delle attività )

    1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata.

    2. La SCIA, in particolare,  contiene le indicazioni relative alla tipologia di appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura medesima.  Per le fattispecie indicate all’articolo  7, comma 3  devono essere indicati il numero esatto delle camere  classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione.

    3. Alla SCIA che viene  presentata  per l’attivazione di nuove strutture o per le intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati:

    a)      la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la superficie utile, la destinazione d’uso di ogni vano, l’altezza e il numero dei posti letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati;

    b)      la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità della struttura alle normative vigenti;

    c)      la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;

    d)     la documentazione  in materia di normative sull’impatto acustico o dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole imprese e medie imprese;

    e)      gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva;

    4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 della l.r. 13/2007 abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio  ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

    5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

    6. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

    a)    a segnalare,  mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio:

    1)               le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati;

    2)               le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il cambio del preposto nonché  ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;

    3)               il subentro nell’esercizio dell’attività, la variazione di classificazione, la variazione di denominazione, l’attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari stipulati tra le imprese;

    b)   a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;

    c)    a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura, anche a carattere straordinario.

    7. Il SUAP o il SUAR , tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all’Agenzia regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le variazioni segnalate dalle strutture, concernenti, in particolare,il numero e la data della SCIA, l’anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione, la denominazione e le specificazioni aggiuntive.([44])

    Art. 10([45])
    (Denominazioni)

    1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014.

    1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007.

    2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di appartenenza come indicato all’articolo 2, comma 1, lettere  a) e b).

     3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture esistenti che presentino, a qualsiasi titolo,  una  nuova SCIA.

    4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

    5. Nelle fattispecie previste all’articolo 7 comma 3, le strutture debbono  indicare entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria prevalente.             

    6.  I “ Motel” preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a mantenere  la denominazione di “Motel”.

    7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.”.

    Art. 11([46])
    (Insegna, targa e altri obblighi informativi)

    1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura stessa.

    2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione   nell’insegna di cui al comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva.  Nella fattispecie indicata all’articolo  7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare  maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata.([47]) 

    3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile:

    a) la documentazione inerente la regolarità dell’esercizio (copia dell’autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all’interno della zona di ricevimento degli ospiti; 

    b) la tabella dei prezzi, all’interno della  zona di ricevimento degli ospiti; 

    c)  il cartellino prezzi, all’interno di ogni camera o alloggio. 

    4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il materiale promozionale della struttura stessa, nonché  nei siti web ufficiali,  laddove esistenti. Nelle fattispecie  di cui all’articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare  maggiore risalto alla categoria prevalente.

    5. Le insegne per l’esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi.  

    6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti alla data del 30 settembre 2014,  sono considerate conformi, anche riguardo alle attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 9 comma 3. 

    Art. 12([48])

    Art. 13([49]
    (Disposizioni transitorie)

    1. Entro il 31 dicembre 2009, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, limitatamente ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento, può richiedere alla provincia:

    a) la variazione della classificazione posseduta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;

    b) la conferma della classificazione posseduta mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti funzionali;

    c) la conferma della classificazione posseduta, in mancanza dei requisiti funzionali previsti per la stessa, secondo quanto disposto dal comma 3.

    2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede rispettivamente alla attribuzione della nuova classificazione ovvero alla conferma della classificazione già attribuita, in tale ultimo caso anche procedendo a eventuali accertamenti e ne dà comunicazione al comune competente e all'interessato.

    3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera c), il titolare o gestore adegua la struttura ai requisiti funzionali previsti dagli allegati di cui al presente regolamento in relazione alla classificazione già attribuita, dandone comunicazione alla provincia, che provvede, nei successivi trenta giorni, alla conferma della classificazione stessa, anche procedendo a eventuali accertamenti. La provincia comunica la conferma della classificazione al comune competente e all'interessato.

    4. Nelle more dell'attribuzione della nuova classificazione ovvero della conferma ai sensi del presente articolo, le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.
    5. Qualora il titolare o il gestore della struttura non presenti nessuna delle richieste di cui al comma 1 nel termine ivi indicato, la provincia procede d'ufficio alla classificazione della struttura stessa, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 13/2007 ovvero, nel caso non sia possibile attribuire la classificazione per mancanza dei requisiti minimi, provvede a darne comunicazione al comune, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della citata l.r. 13/2007.".

    Art. 13 bis([50]
    (Disposizioni transitorie in materia di residences)

    1. Entro il 31 dicembre 2009 il titolare o il gestore di residences già operanti in virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in virtù di attestazioni di classificazione rilasciati dall'ente provinciale per il turismo ovvero dall'azienda di promozione turistica competente per territorio ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, presentano alla provincia domanda per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'articolo 8 e, successivamente, domanda al comune per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

    2. Fino all'emanazione del provvedimento di attribuzione della classificazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i residences continuano l'esercizio dell'attività ricettiva.

    Art. 13 ter([51])

    (Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence)

    1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o residence già operanti in virtù delle precedenti normative,  ancora non in possesso di titolo abilitativo all’esercizio di attività, presenta  la SCIA al Comune per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 13/2007.

    2. Fino al 31 dicembre 2014  e comunque fino alla presentazione della SCIA le residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio dell'attività ricettiva.

    Art. 13 quater([52])

    (Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere)

    1.  Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere effettua gli  adeguamenti previsti dal presente regolamento.

    1. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11,  del r.r. 21 settembre 2009 n. 16 e successive modifiche.
    2. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a quattro e cinque stelle.
    3. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono l’installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3.
    4. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle persone alloggiate segnalano al Comune  con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4,  l' estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate.
    5. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all’Agenzia Regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC):

    a)  l’elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per tipologia, specificando nell’ordine, il numero progressivo, la denominazione con eventuale specificazione aggiuntiva, la  classificazione, l’ indirizzo, il numero dei posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA;

    b) l’elenco delle imprese alberghiere specificando nell’ordine, gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l’eventuale specificazione aggiuntiva, il nome e l’indirizzo del titolare o gestore (sia se persona fisica o giuridica).

    Art. 14
    (Abrogazioni)

    1.Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive alberghiere:

    a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 (Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive);

    b) il regolamento 4 marzo 1985, n. 1 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: " Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

    c) il regolamento 4 marzo 1985, n. 2 (Modifica dell'articolo 6 del regolamento 4 marzo 1985, n. 1, concernente: "Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53");

    d) la legge regionale 28 luglio 1988, n. 45 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, concernente: " Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

    e) il regolamento 28 luglio 1988, n. 5 (Modifiche del regolamento 4 marzo 1985, n. 1 e del regolamento 4 marzo 1985, n. 2, di esecuzione della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 "Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive");

    f) l'articolo 23 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997), relativo a modifiche alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.([53])




    Per utile coordinamento si riporta l'articolo 10 (Disposizione transitoria per le strutture ricettive alberghiere) e l'articolo 11 (Deroga per le strutture ricettive alberghiere)

    "Art. 10
    (Disposizione transitoria per le strutture ricettive alberghiere)

    1. L'adeguamento ai requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche è obbligatorio per l'apertura di nuove strutture ricettive alberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Qualora detti interventi prevedano incrementi dei volumi, i requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche sono obbligatori unicamente per i nuovi volumi.

    3. I requisiti strutturali di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti siano stati presentati agli uffici competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Art. 11 
    (Deroga per le strutture ricettive alberghiere)

    1. Limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici, non è obbligatoria l'adesione ai requisiti di cui al r.r. 17/2008 e successive modifiche per le strutture ricettive alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze del Ministero per i beni e le attività culturali come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione."



    [1] Comma così modificato dall’art.1 del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [2] Lettera così modificata dall’art.2, comma 1, lettera a), punto 1,  del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [3] Lettera così modificata dall’art.2, comma 1, lettera a), punto 2, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [4] Le parole “i motels” sono state soppresse  dall’art.2, comma 1, lettera a), punto 3,  del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [5] Comma, già modificato dall’art.1, comma 1 del r.r. 21 settembre 2009 n.16, pubblicato sul BUR Lazio 7 ottobre 2009 n.37, s/175, successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [6] Comma, già modificato dall’art.1, comma 2, del r.r. 16/2009, successivamente sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [7] Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera d), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [8] Parola così sostituita dall’art. 2, comma 1, lettera e), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [9] Inciso così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [10] Terminologia così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera b), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [11] Terminologia così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera c), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [12] Terminologia così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera d), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [13] Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera d), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [14] Terminologia così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 1 del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [15] Parola così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 2 del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [16] Parola così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera e), punto 3 del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [17] Terminologia così modificata dall’art. 3, comma 1, lettera f), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [18] Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera g), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [19] Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1, lettera g), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [20] Parola aggiunta dall’art. 3, comma 1, lettera h), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [21] Parola modificata dall’art. 3, comma 1, lettera h), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [22] Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lettera i), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [23] Parola inserita dall’art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [24] Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lettera b), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [25] Lettera, già sostituita dallart. 2, comma 1, lettera a) del r.r. 16 2009, successivamente sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera c), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [26] Lettera, già modificata dall’art.2, comma 1, lettera b) del r.r. 16/2009,  successivamente sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera d), del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [27] Lettera sostituita dall’art.2, comma 1, lettera c) del r.r. 16/2009.

    [28] Terminologia modificata dall’art. 4, comma 2, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [29] Lettera sostituita dall’art.2, comma 2 del r.r.16/2009.

    [30] Comma abrogato dall’art. 4, comma 3, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [31] Inciso inserito dall’art. 5, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [32] Comma modificato con la soppressione di due incisi finali dall’art. 6, comma 1, lett. a) del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [33] Comma sostituito dall’art.3 del r.r. 16/2009.

    [34] Comma così modificato  dall’art.1 comma 1, lett.a), del r.r. 22 giugno 2020 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 23 giugno 2020 n. 80.

    [35] Comma sostituito dall’art.6, comma 1, lett.b) del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [36] Comma aggiunto  dall’art.1 comma 1, lett.b), del r.r. 22 giugno 2020 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 23 giugno 2020 n. 80. 

    [37] Comma aggiunto  dall’art.1 comma 1, lett.b), del r.r. 22 giugno 2020 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 23 giugno 2020 n. 80

    [38] Comma aggiunto  dall’art.1 comma 1, lett.b), del r.r. 22 giugno 2020 n.15, pubblicato sul BUR Lazio 23 giugno 2020 n. 80

    [39] Articolo completamente sostituito dall’art.7, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [40] Il comma 2, prima della completa sostituzione dell’art.7 ad opera del r.r. 22/2014,  era stato già modificato dall’art.4 del r.r. 16/2009 

    [41] Articolo completamente sostituito dall’art. 8, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [42] Il comma 2, prima della completa sostituzione dell’art.8 ad opera del r.r. 22/2014,  era stato già modificato dall’art. 5  del r.r. 16/2009. 

    [43] Articolo completamente sostituito dall’art. 9, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [44] Il testo originario dell’articolo 9, prima della sua completa sostituzione ad opera dell’art.9 del r.r.22/2014, era stato già modificato  in più parti dall’art. 6  del r.r. 16/2009. 

    [45] Articolo completamente sostituito dall’art. 10, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [46] Articolo completamente sostituito dall’art. 11, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [47] Il comma 2, prima della completa sostituzione dell’art.11 ad opera del r.r. 22/2014,  era stato già modificato dall’art. 7  del r.r. 16/2009. 

    [48] L’art.12 è stato abrogato dall’art.12 del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78.

    [49] Articolo modificato dall’art. 1 del r.r. 21 aprile 2009  n.5 (BUR 28 aprile 2009, n.16), successivamente sostituito dall’art.8 del r.r. 16/2009 

    [50] Articolo inserito dall’art. 9 del r.r.16/2009.

    [51] Articolo inserito dall’art. 13, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [52] Articolo inserito dall’art. 14, del r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78. 

    [53] Le disposizioni di modifica regolamentare introdotte dal r.r. 29 settembre 2014 n.22, pubblicato sul BUR Lazio 30 settembre 2014 n.78 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per disposizione dell’articolo 15 del medesimo Regolamento 22/2014.

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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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