Regolamento regionale 24 Marzo 2021 n. 6
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BUR 25 Marzo 2021, n.30
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie
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Art. 1
(Modifica all’articolo 20 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)
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Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica:
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al numero 13) le parole “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti “Ciclo dei rifiuti.”
Art. 2
(Modifiche all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1
e successive modifiche)
1. All’allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette” dopo le parole: “di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Assicura gli adempimenti in materia di trasporti transfrontalieri e cura la fase di accettazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge. Definisce l'istruttoria riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli impianti mobili e agli impianti sperimentali, nonché per gli impianti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, di competenza regionale. Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di competenza regionale. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell’ambito delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche). Coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza con riferimento alla Direttiva Europea 92/43/CEE del 21 maggio 1992, art. 6, comma 3, e 2009/147/CE del 30/11/2009, e al D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche, anche in ambito di procedure VAS.”;
b) la rubrica del paragrafo “Direzione regionale Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti” è sostituita dalla seguente: “Direzione regionale Ciclo dei rifiuti”;
c) nella declaratoria delle funzioni della “Direzione regionale Ciclo dei rifiuti” sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: “Svolge le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i progetti di competenza regionale. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell’ambito delle procedure di V.I.A. di competenza statale (ai sensi del d.lgs. n. 152/2006).
Coordina e gestisce le procedure di Valutazione di incidenza con riferimento alla Direttiva Europea 92/43/CEE del 21 maggio 1992, art. 6, comma 3, e 2009/147/CE del 30 novembre 2009, e al D.P.R. n. 357/97, del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 art. 6 e s.m.i., anche in ambito di procedure VAS.” sono soppresse;
2) le parole: “incluse quelle relative agli impianti di recupero e smaltimento” sono sostituite dalle seguenti: “relative al piano regionale per la gestione dei rifiuti e alle attività strumentali e connesse alla pianificazione regionale”.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento:
a) l’Area “Valutazione di impatto ambientale” della Direzione regionale Ciclo dei rifiuti è incardinata presso la Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette e sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione;
b) le competenze dell’Area “Rifiuti” della Direzione regionale Ciclo dei rifiuti concernenti gli adempimenti in materia di trasporti transfrontalieri e la fase di accettazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge nonché l’istruttoria riguardante il rilascio delle autorizzazioni agli impianti mobili e agli impianti sperimentali e agli impianti di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, di competenza regionale, sono assegnate alla Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette. Il direttore della medesima Direzione procede, con l’atto di cui al comma 2, all’attribuzione delle suddette funzioni a una delle strutture organizzative già istituite all’interno della Direzione;
c) fermo restando quanto previsto dal regolamento regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, l’Area competente in materia di Valutazione di incidenza della Direzione regionale Ciclo dei rifiuti è incardinata presso la Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette. Sono confermate l’assegnazione, senza soluzione di continuità, del dirigente responsabile e dei dipendenti in servizio presso la suddetta Area nonché la declaratoria delle competenze di cui al relativo atto di organizzazione.
2. I direttori regionali interessati procedono alla presa d’atto di quanto disposto dal comma 1 con proprio atto. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale procede alla assegnazione del personale.
Art. 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021