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Regolamento regionale 24 Giugno 2020 n. 18

  • BUR 25 Giugno 2020, n.81
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni transitorie, per l’anno 2020,in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  •  

    Art. 1

    (Ambito di applicazione)

     

    1. Il presente regolamento detta disposizioni transitorie, per l’annualità 2020, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo in favore degli operatori del settore, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche).

     

     

    Art. 2

    (Rappresentazione degli interventi a distanza)

     

    1. Per l’annualità 2020, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, anche in deroga a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 del r.r. 16/2019, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili ai sensi del precedente periodo i concerti e gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.

    2. Le registrazioni degli interventi erogati in forma digitale a distanza ai sensi del comma 1, sono trasmesse all’amministrazione regionale per la rendicontazione delle attività ai sensi dell’articolo 17 del r.r. 16/2019.

     

    Art. 3

    (Massimale transitorio delle spese ammissibili)

     

    1. Per l’annualità 2020, il massimale di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 del regolamento regionale 16/2019 è pari al 90 % delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei principi e degli ulteriori limiti previsti nel medesimo articolo 4.

     

     

    Art. 4

    (Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali)

     

    1. Per l’annualità 2020, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 91 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con leggedi conversione 24 aprile 2020 n. 27, qualora le misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano comportato l’impossibilità di adempiere alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 e al comma 4 dell’articolo 13 del regolamento regionale 16/2019, non sono precluse, rispettivamente, la presentazione delle istanze e l’assegnazione dei contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali.

     

     

    Art. 5

    (Ampliamento del termine di accettazione del contributo)

     

    1. Per l’annualità 2020, il termine previsto all’articolo 14, comma 2, del r.r. 16/2019 per l’accettazione del contributo da parte dei beneficiari, decorrente dal ricevimento della posta elettronica certificata (PEC) recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente, è pari a sessanta giorni.

    2. Resta ferma la decadenza dal contributo in caso di mancata accettazione dello stesso nel termine previsto dal comma 1.

     

     

    Art. 6

    (Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)

     

    1. Per l’annualità 2020 non trovano applicazione i limiti all’ammissibilità delle variazioni al progetto ammesso a contributo di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 5 del regolamento regionale 16/2019, qualora tali variazioni siano motivate dall’attuazione di misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    2. Resta ferma la valutazione da parte dell’apposita commissione di cui all’articolo 15, comma 4, del regolamento regionale 16/2019 al fine dell’accoglimento della richiesta di variazione. Nell’esame delle richieste di variazione di cui al presente articolo al fine dell’accoglimento delle medesime, la commissione di valutazione può derogare a quanto previsto dall’allegato A del suddetto regolamento regionale, fermo restando il rispetto dei limiti al contributo regionale stabiliti dall’articolo 4 del r.r. 16/2019 e quanto previsto dall’articolo 3 del presente regolamento.

    3. Il termine previsto all’articolo 15, comma 3, del r.r. 16/2019, per l’invio della richiesta delle variazioni per l’annualità 2020 è pari a trenta giorni, che decorronoa partire dal ricevimento della PEC recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente.

    Art. 7

    (Ampliamento transitorio dell’anticipazione del contributo)

     

    1. Per l’annualità 2020 la misura massima dell’anticipazione del contributo prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 del r.r. 16/2019, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previsti, è pari al 70 % dell’importo concesso.

     

     

    Art. 8

    (Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)

     

    1. Per l’annualità 2020 sono considerate ammissibili a contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 17 del r.r. 16/2019, le spese sostenute per la programmazione delle attività previste ma non realizzate a causa del blocco emergenziale determinato dal COVID-19, purché oggetto di obbligazioni perfezionate in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale).

    2. Per l’annualità 2020, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del r.r 16/2019,  non trova applicazione quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 17 del medesimo regolamento.

     

     

    Art. 9

    (Entrata in vigore)

     

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

     

     

    INDICE

    Art. 1

    (Ambito di applicazione)

     

    Art. 2

    (Rappresentazione degli interventi a distanza)

     

    Art. 3

    (Massimale transitorio delle spese ammissibili)

     

    Art. 4

    (Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla seconda e alla terza annualità dei progetti triennali)

     

    Art. 5

    (Ampliamento del termine di accettazione del contributo)

     Art. 6

    (Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)

     

    Art. 7

    (Ampliamento transitorio dell’anticipazione del contributo)

     

    Art. 8

    (Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)

     

    Art. 9

    (Entrata in vigore)

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

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