NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 24 Giugno 2020 n. 17

  • BUR 25 giugno 2020, n. 81
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento regionale 14 ottobre 2019, n. 18 recante “Requisiti per l’iscrizione e modalità di gestione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017, n. 12 (Disposizioni relative alla gestione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Lazio)
  • Art. 1

    (Oggetto)

     

    1. In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche connesse all’applicazione del r.r. 18/2019 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), con il presente regolamento sono differiti o sospesi alcuni termini previsti nel citato r.r. 18/2019.

    Art. 2

    (Disposizioni transitorie per l’applicazione del r.r. 18/2019)

     

    1. Per le finalità di cui all’articolo 1, sono differiti o sospesi i seguenti termini del r.r. 18/2019:

                   a) il termine di prima attuazione di cui all’articolo 12, comma 3, è differito al 28 febbraio 2021;

                   b) il termine di cui all’articolo 7, comma 2, è differito, per il solo anno 2020, al 31 dicembre;

                   c) il termine di cui all’art. 7, comma 3, è differito, per il solo anno 2020, al 30 settembre;

                   d) il termine di cui all’articolo 10, comma 1, è sospeso fino al 31 luglio 2020.

           2.In caso di proroga dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la sospensione di cui al comma 1, lettera d), può essere prorogata con deliberazione della Giunta  regionale.

     

     

    Art. 3

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

               Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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