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Regolamento regionale 24 febbraio 2020 n. 8

  • BUR 25 Febbraio n.16
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5 “Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità"
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

     

    1. L’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n.5 (Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 2

    (Individuazione dei distretti. Comitato promotore)

    1.I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2006, con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima l.r. 1/2006, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio), ove approvato.

    2. L’individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2006.

    3. Ai fini di cui al comma 2, il Comitato promotore presenta alla direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e di costituzione del distretto.

    4. La proposta di cui al comma 3 contiene:

    a) una dettagliata relazione recante, in particolare, l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2006, nonché la denominazione, il tema catalizzatore e gli ambiti di intervento del distretto;

    b) l’elenco dei soggetti aderenti;

    c) l’analisi per l’individuazione dei portatori di interesse consultati, comprendente anche eventuali soggetti, pubblici o privati, contrari alla proposta di distretto;

    d) la strategia proposta contenente, in particolare, l’analisi di contesto nonché l’individuazione dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati attesi;

    e) i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;

    f) la proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

    g) la proposta di organizzazione amministrativa che si intende attribuire al distretto. 

    5. In caso di sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r.1/2006 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 3, tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce il distretto.

    6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il distretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 5.”.

     

     

    Art. 2

    (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

     

    1. Il comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

    “1. La Giunta regionale, previo confronto con il Comitato promotore, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali del distretto o sopprimere il distretto stesso, tenendo conto di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.”.

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5)

     

    1. L’articolo 7 del r.r. 5/2006 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 7

    (Costituzione del distretto)

     

    1. La Regione promuove la costituzione del distretto nella forma giuridica individuata per la gestione dal Comitato promotore.”.

     

     

    Art. 4

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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