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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 23 novembre 2007, n, 15

  • BUR 10 dicembre 2007, n. 34, s.o. n. 6
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).
  • Indice

    CAPO I - DISPOSIZIONE GENERALE

    Art. 1 - Oggetto

    CAPO II - AMBIENTE CHIUSO E CONFINATO E RELATIVO PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

    Art. 2 - Definizione di ambiente chiuso e confinato
    Art. 3 - Autorizzazione per l’utilizzazione dell’ ambiente chiuso e confinato

    CAPO III - DISPOSIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO REGIONALE “PRODOTTO LIBERO DA OGM – GMO FREE”

    Art. 4 - Condizioni per l’uso del marchio regionale
    Art. 5 - Caratteristiche del marchio regionale
    Art. 6 - Domanda per la concessione all’uso del marchio
    Art. 7 - Concessione all’uso del marchio regionale
    Art. 8 - Obblighi
    Art. 9 - Verifiche

    CAPO IV - TENUTA DEL REGISTRO DI ACQUISTO E VENDITA DI SEMENTI O ALTRO MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE OGM E DEFINIZIONE DELLA MODICA QUANTITÀ  NON OGM

    Art. 10 - Registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM
    Art. 11 - Modica quantità non OGM

    CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 12 - Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo
    Art. 13 - Entrata in vigore


    CAPO I
    DISPOSIZIONE GENERALE

     

     Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati), di seguito denominata legge, in particolare, disciplina:
    a)    la definizione di “ambiente chiuso e confinato” ed il relativo procedimento di autorizzazione;
    b)    l’uso del marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”;
    c)    la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione  di organismi geneticamente modificati (OGM);
    d)    la definizione della modica quantità.

    CAPO II
    AMBIENTE CHIUSO E CONFINATO E RELATIVO
    PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

     

    Art. 2
    (Definizione di ambiente chiuso e confinato)

    1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge, si definisce ambiente chiuso e confinato una struttura, diversa dal laboratorio, di tipo permanente,  dotata di pareti, tetto e pavimento, progettata ed utilizzata per la coltivazione di piante, adottando specifiche misure di contenimento al fine di limitare il contatto dell’organismo transgenico con l’ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microorganismi e  piante sessualmente compatibili.

    2. L’ambiente chiuso e confinato possiede i seguenti requisiti minimi:
    a)      l’area su cui insiste è recintata con una rete metallica, alta 1,80 metri e distante  dalle pareti della struttura almeno 4 metri, costituita con una maglia tale da impedire il passaggio di fauna selvatica ed interrata alla base per almeno 15 centimetri;
    b)    gli ingressi all’area sono muniti di un sistema di chiusura che impedisca l’accesso alle persone non autorizzate;
    c)     la struttura è circondata, sui quattro lati, da una fascia di terreno nudo, larga almeno 20 metri, la quale va mantenuta sgombra da vegetazione spontanea mediante periodiche lavorazioni o trattamenti con diserbanti;
    d)    la struttura è dotata di pavimento e di tetto rigido ed impermeabile, è provvista di pareti che impediscano il passaggio del polline verso l’esterno nonché l’accesso a pronubi e uccelli, per evitare la dispersione e la disseminazione di polline transgenico e di semi ed è munita di doppia porta con intercapedine adeguata a garantire l’isolamento;
    e)    le acque di sgrondo del tetto sono canalizzate all’esterno;
    f)     la struttura è dotata di un sistema  per la raccolta delle acque reflue, che sono convogliate in una vasca di accumulo isolata dall’ambiente esterno e sono  smaltite con procedure adeguate a garantire l’inattivazione del DNA.

     

    Art. 3
    (Autorizzazione per l’utilizzazione dell’ ambiente chiuso e confinato)

    1. Il proprietario della struttura che intende procedere, in proprio o attraverso terzi, alla coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali richiede alla Direzione competente in materia di agricoltura, di seguito denominata direzione regionale, l’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1 della legge, che è rilasciata previo accertamento del possesso da parte della struttura stessa dei requisiti di cui all’articolo 2.

    2. La richiesta di autorizzazione indica:
    a)       il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'impianto;
    b)       le specie vegetali da coltivare nella struttura;
    c)       l’ubicazione e la descrizione della struttura da adibire alla coltivazione di OGM;
    d)       l’elenco e la descrizione tecnica dei sistemi di isolamento;
    e)       le misure per evitare il trasporto all’esterno di polline o altro materiale transgenico da parte degli operatori;
    f)        le procedure di gestione e smaltimento delle acque reflue.

    3. Alla richiesta sono allegate:
    a)       la copia del titolo di proprietà;
    b)       la pianta della struttura;
    c)       la copia delle autorizzazioni urbanistiche ed ambientali previste dalla normativa vigente.

    4. L’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL) effettua i sopralluoghi e le valutazioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione e, qualora riscontri delle difformità,  fissa al proprietario della struttura un termine per adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 2 ed effettua un nuovo sopralluogo decorso il suddetto termine.

    5. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Direttore regionale, in seguito agli accertamenti condotti dall’ARSIAL ai sensi del comma 4, rilascia l’autorizzazione richiesta entro il termine di novanta giorni e la comunica al proprietario della struttura nonché al comune interessato. Nel caso di difformità della struttura il termine di novanta giorni è sospeso per il periodo necessario all’adeguamento. L’autorizzazione ha validità triennale.

    6. Qualsiasi modifica alla struttura e  alle sue  dotazioni di sicurezza nonché qualsiasi variazione nell’elenco delle specie vegetali coltivate nella stessa  sono soggette ad una nuova autorizzazione da richiedere con le modalità previste dal presente articolo.

    7. Il Direttore regionale procede alla revoca dell’autorizzazione qualora vengano meno uno o più  dei requisiti di cui all’articolo 2.

    8. Qualora la struttura non sia più adibita a coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali il proprietario ne dà tempestiva comunicazione alla direzione regionale.

     

    CAPO III
    DISPOSIZIONI PER L’USO DEL MARCHIO REGIONALE
    “PRODOTTO LIBERO DA OGM – GMO FREE”

    Art. 4
    (Condizioni per l’uso del marchio regionale)

    1. Il marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”, di seguito denominato marchio regionale, può essere usato per i prodotti alimentari, i mangimi, il materiale di propagazione ed i concimi prodotti e confezionati nel Lazio che:
    a)         non siano costituiti da organismi geneticamente modificati;
    b)         non contengano, neppure accidentalmente, materiale geneticamente modificato;
    c)         non siano stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l’ausilio di organismi geneticamente modificati;
    d)         non contengano ingredienti o additivi geneticamente modificati o ottenuti con l’ausilio di OGM;
    e)         non derivino da animali che siano nutriti con mangimi costituiti da OGM, contenenti OGM o prodotti con OGM.

    2. Ulteriore condizione per l’uso del marchio è l’assenza di DNA modificato in ogni fase della filiera produttiva.

    3. Se nel processo produttivo è utilizzato un materiale il cui DNA risulta non rilevabile, la rintracciabilità deve risalire alle fasi del processo produttivo in cui il DNA sia rilevabile.

     

     Art. 5
    (Caratteristiche del marchio regionale)

    1. Il  marchio  regionale  “Prodotto  libero  da  OGM – GMO  free”,  di  cui all’allegato A al presente regolamento, è costituito da un poligono di colore azzurro celeste, nel quale sono inseriti nella parte superiore la rappresentazione del territorio della Regione Lazio, in colore azzurro scuro, con l’indicazione delle cinque province e nella parte inferiore l’ iscrizione centrata in nero “GMO- free”, sotto la quale è riportato lo stemma regionale e di seguito l’iscrizione in nero: “Regione Lazio”; in basso è indicato, in nero, il numero della concessione e la data del relativo rilascio.

    2. Il marchio regionale è apposto in maniera visibile sull’etichetta della confezione del prodotto e/o sulla confezione stessa.


    Art. 6
    (Domanda per la concessione all’uso del marchio)

    1. I soggetti interessati presentano alla direzione regionale una apposita domanda per la concessione all’uso del marchio regionale, redatta secondo il modello di cui all’allegato B al presente regolamento.

    2. Nella domanda, in particolare,  sono indicati:
    a)        il prodotto per il quale si richiede la concessione all’uso del marchio regionale e la sua composizione;
    b)        la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che:
    1) la produzione è effettuata nel territorio del Lazio;
    2) il prodotto è libero da OGM;
    3) il prodotto è assoggettato ad altri eventuali regimi di controllo.

    3. Alla domanda è allegata una relazione tecnica in cui sono riportati la località di produzione, il procedimento di produzioneed un apposito piano di controllo aziendale sugli OGM, relativo all’adozione delle misure necessarie a garantire l’assenza di OGM in tutte le fasi della produzione; detto piano, in particolare, assicura:
    a)      l’identificazione e la rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti attraverso idonea documentazione, ivi compreso il registro dei fornitori;
    b)      l’uso di sementi e materie prime non geneticamente modificate, né derivanti da OGM, con particolare riferimento alle specie e varietà analoghe a quelle geneticamente modificate autorizzate all’immissione in commercio nell’Unione europea; a tal fine fanno fede le specifiche analisi di laboratorio da effettuare presso i laboratori ufficiali e/o accreditati;
    c)      la pulizia delle attrezzature e delle macchine utilizzate per la semina, la raccolta, il trasporto e la lavorazione;
    d)      il trasporto e la conservazione in maniera segregata delle sementi, delle materie prime e dei prodotti;
    e)      la segregazione, la identificazione delle partite e dei lotti nei centri di deposito e di stoccaggio;
    f)       l’utilizzo, per l’alimentazione degli animali da cui derivino prodotti su cui apporre il marchio,  di mangimi esenti da OGM ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) e non contenenti ormoni, farine animali o antibiotici.

     

    Art. 7
    (Concessione all’uso del marchio regionale)

    1. Il Direttore regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica della rispondenza alle condizioni prescritte dall’articolo 4, concede l’uso del marchio regionale.

    2. Gli accertamenti tecnici ai fini della concessione sono svolti dall’ARSIAL, previo pagamento delle relative spese da parte del richiedente.

    3. La direzione regionale può comunque disporre in ogni momento l’effettuazione di specifiche analisi di laboratorio da parte dell’ARSIAL, le cui spese sono a carico del soggetto che usa il marchio regionale.

    4. Le aziende i cui prodotti sono conformi a certificazioni rese da enti terzi ai sensi di normative comunitarie e statali in materia di agricoltura, comunque attestanti l’assenza di OGM, sono esonerate dai controlli in fase istruttoria e presentano annualmente alla direzione regionale copia delle analisi di laboratorio alle stesse prescritte.

    5. Il Direttore regionale procede alla revoca della concessione all’uso del marchio regionale qualora, nel corso dei controlli di cui all’articolo 9, si accerti il  venir  meno delle condizioni previste  dall’articolo 4.

    6. Sui siti web della Regione Lazio e dell’ARSIAL è pubblicato l’elenco aggiornato dei prodotti e delle ditte a cui è concesso l’uso del marchio regionale.

     

     Art. 8
    (Obblighi)

    1. I soggetti che hanno ottenuto la concessione all’uso del marchio regionale hanno l’obbligo di:
    a)         adottare le misure previste dal piano di controllo aziendale sugli OGM;
    b)         comunicare tempestivamente tutte le variazioni che fanno venir meno una o più delle condizioni previste per la concessione all’uso del marchio regionale, nonché tutte le variazioni apportate al processo di coltivazione, allevamento e trasformazione dei prodotti ed interrompere l’uso del marchio stesso.

     

     Art. 9
    (Verifiche)

    1. L’ARSIAL effettua, presso le aziende che utilizzano il marchio regionale, periodiche verifiche sulla documentazione relativa alla identificazione e alla rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, nonché per accertare l’adozione, da parte dell’azienda, di tutte le misure atte ad impedire la contaminazione di OGM. Le verifiche possono comprendere anche la raccolta di campioni da sottoporre ad analisi presso laboratori ufficiali e/o accreditati.

    2. Il titolare dell’azienda, oltre a consentire l’accesso del personale addetto alla verifica, è tenuto a conservare ed esibire la documentazione prevista all’articolo 6, nonché ogni altra documentazione inerente il processo produttivo.

    3. Ove l’ARSIAL, sulla base dei risultati delle ispezioni e delle analisi effettuate, rilevi la presenza, anche accidentale, di OGM, notifica immediatamente al produttore il verbale di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge, sospende l’uso del marchio e lo comunica tempestivamente alla direzione regionale ai fini della revoca.

    CAPO IV
    TENUTA DEL REGISTRO DI ACQUISTO E VENDITA DI SEMENTI O ALTRO MATERIALE
    DI MOLTIPLICAZIONE OGM E DEFINIZIONE DELLA MODICA QUANTITÀ  NON OGM

     

     Art.10
    (Registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM)

    1. Il registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM, tenuto da chi è autorizzato alla vendita dei prodotti stessi, è conforme al modello di cui all'allegato C al presente regolamento. In esso sono annotati, in ordine cronologico,  i quantitativi di sementi e di materiali di moltiplicazione OGM acquistati, venduti o ceduti a terzi.

    2. Al fine di fornire informazioni in merito alla localizzazione delle coltivazioni di OGM, ai sensi dell’ articolo 21, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati) nonché di consentire il monitoraggio previsto dall’articolo 22 del medesimo decreto,  nel registro sono, altresì, indicati il nominativo e l’indirizzo della persona a cui gli OGM sono venduti o ceduti.

    3. Il registro, prima dell'uso ed a cura del rivenditore, è sottoposto alla vidimazione da parte della direzione regionale. La vidimazione è effettuata anche sulla prima pagina, o scheda, del registro sulla quale sono indicati:
    a)         il nominativo del rivenditore o la ragione sociale della ditta ;
    b)         la precisa ubicazione della rivendita o la sede legale della società produttrice;
    c)         gli estremi della licenza prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971,       n. 1096 (Disciplina dell’attività sementiera) e successive modifiche;
    d)         il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

    4. Il rivenditore è tenuto, altresì, a conservare copia del cartellino ufficiale delle sementi OGM vendute o cedute a terzi.  

     

     Art. 11
    (Modica quantità non OGM)

    1. Nelle more dell’adozione della normativa comunitaria e statale in materia di varietà da conservazione, la modica quantità di semente o di altri materiali di moltiplicazione prodotti nella propria azienda, esenti da OGM, di cui all’articolo 8, comma 3 della legge, che gli agricoltori possono vendere o cedere a scopo dimostrativo, nei limiti della vigente normativa in materia fitosanitaria, non può superare un quinto del peso netto, o del numero di pezzi per gli organi riproduttivi, previsti per i piccoli imballaggi dalla normativa comunitaria e statale in materia di produzione e commercio delle sementi.

    2. La vendita o la cessione di una modica quantità di sementi e materiali di moltiplicazione, ai sensi del presente articolo, è accompagnata da una certificazione che attesti l’assenza di OGM rilasciata da un laboratorio ufficiale e/o accreditato.

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI

     

     Art. 12
    (Coordinamento delle attività di vigilanza e controllo)

    1. Al fine di razionalizzare e di rendere più efficace l’attività di vigilanza e controllo nelle materie disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, le strutture regionali competenti in materia di sanità, di sicurezza alimentare, di trasformazione dei prodotti agricoli e di sementi si coordinano con l’ARSIAL e  mettono a disposizione dell’Agenzia i dati e le informazioni di cui dispongono in merito ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni della legge stessa.

     

    Art. 13
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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