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Regolamento regionale 23 Marzo 2016 n. 4

  • BUR 24 Marzo 2016 n.24
  • Testo vigente al:
  • Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio- educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio"
  • Art. 1

    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”, disciplina, in particolare:

    a) l’istituzione nonché i criteri e le modalità per l’iscrizione al registro regionale delle associazioni ed organizzazioni che svolgono attività culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio, ai sensi del punto 4), lettera a), comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 25/2009;

    b) le modalità per l’esercizio del controllo relativo al vincolo di destinazione delle aree e degli edifici destinatari dei contributi regionali nonché le modalità per il recupero del contributo e l’irrogazione della relativa sanzione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/2009;

     

    Art. 2

    (Registro regionale delle associazioni ed organizzazioni che svolgono attività

    culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio)

    1. Presso la Direzione Regionale competente in materia di formazione ed educazione ambientale, di seguito denominata Direzione, è istituito, ai sensi della lettera a), del comma 1 dell’articolo 1, il registro regionale delle associazioni ed organizzazioni che svolgono attività culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio. La Direzione provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro.

    2. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per la presentazione della domanda di concessione dei contributi regionali finalizzati alla realizzazione di opere sostenibili di utilità sociale e ambientale di cui all’articolo 3.

    3. La domanda di iscrizione al registro, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o organizzazione, è redatta in carta semplice ed è inviata, a mezzo raccomandata, alla Direzione regionale di cui al comma 1. Nella domanda sono indicati:

    a) la denominazione;

    b) il nominativo del legale rappresentante;

    c) il nominativo dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;

    d) il numero degli iscritti;

    e) la sede legale;

    f) la data di costituzione;

    g) l’eventuale possesso della personalità giuridica corredata dal relativo provvedimento di riconoscimento;

    h) le attività e le iniziative culturali ed educative realizzate.

    4. La domanda contiene, altresì, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ad essa sono allegati l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione o dell’organizzazione.

     

      

    Art. 3

    (Elenco regionale delle aree e degli edifici con vincolo di destinazione)

    1. Presso la Direzione di cui all’articolo 2, è istituito l’elenco regionale delle aree e degli edifici di cui all’articolo 13 della l.r. 25/2009, sui quali sono state realizzate le opere di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio, attraverso il contributo regionale. La Direzione provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco.

    2. Entro 30 giorni dal completamento dell’intervento finanziato i soggetti attuatori beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere, alla Direzione di cui all’articolo 2, una scheda descrittiva delle caratteristiche dell’area e/o dell’edificio destinato allo svolgimento di soggiorni e campeggi.

    3. Le aree e gli edifici inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono soggetti a vincolo di destinazione d’uso per lo svolgimento delle attività previste dalla l.r. 25/2009.

    4. L’elenco di cui al comma 1, a disposizione delle associazioni e delle organizzazioni giovanili senza scopo di lucro che intendono realizzare campeggi e soggiorni sul territorio, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione.

     

    Art. 4

    (Modalità di comunicazione per l’autorizzazione allo svolgimento di soggiorni o

    campeggi)

    1. Per lo svolgimento dei soggiorni o dei campeggi a scopo socio educativo e didattico, le associazioni o le organizzazioni presentano, al sindaco del comune competente per territorio, apposita comunicazione scritta, sulla base dei modelli allegati al presente regolamento ed in particolare:

    a) per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata, ai sensi rispettivamente degli articoli 3 e 4 della l.r. 25/2009, ed aventi una durata pari o superiore a quattro giorni, alla relativa comunicazione si provvede mediante l’utilizzo dell’Allegato A. In caso di durata inferiore a quattro giorni, alla comunicazione si provvede ai sensi del comma 3, dell’articolo 5 della l.r. 25/2009;

    b) per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 25/2009, ed aventi una durata pari o superiore a quattro giorni, alla relativa comunicazione si provvede mediante l’utilizzo dell’Allegato B. In caso di durata inferiore a quattro giorni, alla comunicazione si provvede ai sensi del comma 3, dell’articolo 7 della l.r. 25/2009.

    c) Per lo svolgimento dei campeggi mobili itineranti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della l.r. 25/2009.

     

    Art. 5

    (Soggiorni e campeggi nelle aree naturali protette)

    1. All’interno delle aree naturali protette regionali e dei monumenti naturali, le attività di campeggio e soggiorno a scopo socio educativo e didattico sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 6 ottobre 1997, n. 29 ( Norme in materia di aree naturali protette regionali) e sono realizzate nelle aree appositamente individuate dall’ente gestore, in conformità ai rispettivi piani e regolamenti previsti dagli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997.

    2. In assenza dei piani o regolamenti di cui al comma 1, gli enti gestori, nelle more della relativa approvazione e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3, lett. f) della l.r. 29/1997, possono individuare con propri provvedimenti ed attrezzare a tale scopo le aree in cui è possibile svolgere attività di campeggio e soggiorno a scopo socio educativo e didattico, stabilendo le condizioni per lo svolgimento delle stesse.

    3. Le attività di campeggio e soggiorno a scopo socio educativo e didattico nelle aree naturali protette e nei monumenti naturali sono soggette a nulla osta da parte dell’ente gestore ai sensi dell’art. 28 della l.r. 29/1997. A tal fine, il sindaco del comune competente per territorio, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) ne trasmette copia all’ente gestore.


    Art. 6

    (Concessione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità

    sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio)

    1. Allo svolgimento delle procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione delle opere sostenibili di utilità sociale e ambientale provvede la Direzione, di cui all’articolo 2, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 10 della l.r. 25/2009.

    2. La concessione dei contributi, erogati sulla base dei criteri generali stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all’articolo 10, comma 1 della l.r. 25/2009, avviene sulla base di una graduatoria delle domande pervenute che tenga conto, in particolare:

    a) della quota di cofinanziamento dell’intervento da parte del soggetto richiedente;

    b) del numero degli utenti che l’opera è capace di accogliere;

    c) dell’utilizzo di materiali eco-sostenibili nella realizzazione del progetto.

     

    Art. 7

    (Controlli e sanzioni)

    1. La Direzione di cui all’articolo 2, mediante controlli a campione, provvede, ogni sei mesi, al monitoraggio degli interventi finanziati attraverso sopralluoghi e acquisizione di documentazione pari ad almeno il 5% delle aree e degli edifici inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 3, al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione secondo quanto stabilito dall’articolo 13 della l.r. 25/2009.

    2. Qualora, a seguito dei controlli eseguiti, sia accertato il mancato rispetto del vincolo, la Direzione di cui al comma 1 procede alla revoca del contributo concesso e alla richiesta di restituzione dell’importo maggiorato degli interessi legali.

    3. Contestualmente alla revoca del contributo, si provvede all’irrogazione, a carico del soggetto beneficiario, della sanzione amministrativa, consistente nell’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

     

    Art. 8

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

             Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

    SOMMARIO

    Art. 1 (Oggetto e finalità)

    Art. 2 (Registro regionale delle associazioni ed organizzazioni che svolgono attività culturali ed educative mediante attività di soggiorno e campeggio)

    Art. 3 (Elenco regionale delle aree e degli edifici con vincolo di destinazione)

    Art. 4 (Modalità di comunicazione per l’autorizzazione allo svolgimento di soggiorni o campeggi)

    Art. 5 (Soggiorni e campeggi nelle aree naturali protette)

    Art. 6 (Concessione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio)

    Art. 7 (Controlli e sanzioni)

    Art. 8 (Entrata in vigore)

    Allegato A

    Allegato B

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